..non idoneo" per la presenza di un tatuaggio sul braccio giudicato "deturpante per sede", e di conseguenza escluso dal concorso per il reclutamento nei Carabinieri...

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Mercoledì, 14 Dicembre 2011 05:51
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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-12-2011, n. 6424
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il presente gravame si chiede la riforma della sentenza in forma semplificata di cui in epigrafe con cui è stato respinto il ricorso diretto avverso il provvedimento con il quale, il ricorrente è stato giudicato "non idoneo" per la presenza di un tatuaggio sul braccio giudicato "deturpante per sede", e di conseguenza escluso dal concorso per il reclutamento di 1548 Allievi Carabinieri.

L'appellante lamenta in sintesi che, erroneamente ed in violazione dell'art. 10.7 del bando e della Direttiva Tecnica del 15.3.2011, il TAR avrebbe ritenuto deturpante e contrario al decoro della persona i tatuaggi al braccio ed al polpaccio con solo il nome della figlia "....", che non sarebbero assolutamente estesi; e che comunque non costituivano un'"alterazione grave della pelle":

Chiamata alla Camera di Consiglio, e dato avviso alla parte, la causa è stata introitata per essere decisa in forma semplificata.

- 1.Par..1. L'appellante lamenta, in via principale, l'erroneità della decisione, sotto due rubriche:

- 1.Par..1. il TAR non avrebbe tenuto conto del fatto per cui:

- l'appellato era stato militare in servizio ed era altresì stato giudicato idoneo al concorso presso la Polizia di Stato;

- i tatuaggi non sarebbero state affatto visibili anche con l'uniforme ginnica che utilizzerebbe calze lunghe;

- le affermazioni della sentenza sulla pretesa cancerogenicità e/o patogenicità degli inchiostri sarebbero del tutto prive di verifiche scientifiche;

- 1.Par..1.2. il tatuaggio non potrebbe, in nessun caso, essere una ragione permanente di non idoneità al reclutamento in contrasto con la giurisprudenza della Sezione (cfr. 27.7.2010 n.4929). pur se non estesa o grave.

La domanda principale dell'appello è infondato.

Come la giurisprudenza ha rilevato (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5746; Consiglio Stato, sez. VI, 29 marzo 2007, n. 1457; Consiglio Stato, sez. VI, 04 aprile 2007, n. 1520), il presupposto di fatto della mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra ai fini dell'esclusione dall'arruolamento nel Corpo dei Carabinieri. Il tatuaggio acquista cioè una sua specifica ed autonoma valenza quando alternativamente:

- i contenuti dell'incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero

- le dimensioni sia oggettivamente deturpanti della figura;

- la posizione e l'estensione appaiono oggettivamente incompatibili con il vestire la divisa.

La delibazione di tali fattispecie non può dunque che essere ancorata alla valutazione caso per caso dell'esattezza dei presupposti di fatto dei singoli provvedimenti di non idoneità.

In conseguenza, oggettivamente inconferenti appaiono i precedenti giurisprudenziali in quanto fanno riferimento a singole casistiche differenti da quella in esame.

Nel caso, a prescindere dalla valutazione sul contenuto dei tatuaggi degli stessi, le dimensioni ed il posizionamento i due tatuaggi, sull'avambraccio destro e sul polpaccio sinistro appaiono ictu oculi non solo incompatibili con le tenute ginniche e balneari ma, per esplicita ammissione dello stesso appellante, anche di quella estiva sia pure solo parzialmente.

In conclusione, i tatuaggi sul corpo dell'aspirante, per visibilità, forma e dimensioni, costituivano una "alterazione" della pelle ai sensi della L.226/2004 e dell'art. 19 delle Direttive Tecniche del 15.3.2011, per cui il giudizio di inidoneità psicofisica ai fini del reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale appare esattamente motivato dalla commissione medica.

L'annotazione relativa alla pericolosità dei tatuaggi non costituisce un'estemporanea considerazione del TAR, in quanto è notorio che gli studi compiuti a molti livelli OMS, l'Health Canada, Università di Roma, hanno confermato la tendenziale pericolosità degli inchiostri utilizzati nei tatuaggi.

- 2.Par.. Deve invece essere accolta l'istanza subordinata relativa alla richiesta di annullamento della condanna alle spese di primo grado, in quanto la questione attiene a profili suscettibili di valutazioni comunque discrezionali.

In conseguenza può disporsi l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

- 3.Par..In conclusione l'appello è in parte infondato ed in parte deve essere accolto per le spese del giudizio di primo grado.

Per il presente grado, in assenza della costituzione dell'Amministrazione, non v'è luogo alla pronuncia sulle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

- 1. respinge in parte come in epigrafe proposto sulla domanda principale.

- 2. accoglie in parte l'appello per le spese e per l'effetto compensa quelle relative al primo grado di giudizio.

- 3. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.