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Testo Unico dell’apprendistato..Obbligo assicurativo, regime contributivo e sanzioni amministrative. Informativa.

Dettagli

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 12-12-2011 n. 8082
Testo Unico dell’apprendistato, D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 (Gazz. Uff. n. 236 del 10 ottobre 2011). Circ. 11 novembre 2011, n. 29/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di Stabilità 2012). Obbligo assicurativo, regime contributivo e sanzioni amministrative. Informativa.
Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Nota 12 dicembre 2011, n. 8082 (1).

Testo Unico dell’apprendistato, D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 (Gazz. Uff. n. 236 del 10 ottobre 2011). Circ. 11 novembre 2011, n. 29/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di Stabilità 2012). Obbligo assicurativo, regime contributivo e sanzioni amministrative. Informativa.

(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

 

Il Testo Unico per l’Apprendistato è entrato in vigore il 25 ottobre 2011.

Esso riforma l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani [1].

Con l’allegata Circ. 11 novembre 2011, n. 29/2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso le prime indicazioni operative in merito alle novità contenute nel D.Lgs. n. 167/2011 in materia di previdenza, lavoro e competitività per la crescita, affrontando due aspetti del contratto di apprendistato ossia il regime transitorio e il regime sanzionatorio.

Il periodo transitorio del Testo Unico è stabilito nella durata non superiore a «sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto» (25 ottobre 2011) [2].

Durante il periodo di regime transitorio sarà possibile applicare le regole legislative e contrattuali precedenti la definizione del Testo Unico dell’Apprendistato, con un limite temporale fissato al 25 aprile 2012.

Successivamente, dovrà essere applicata tassativamente la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 167/2011.

Ciò vale per le tipologie di apprendistato che, per essere attuate, necessitano di un intervento di recepimento della contrattazione collettiva e/o delle regioni. Per l’apprendistato di alta formazione e ricerca si rinvia a quanto disposto dall’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 167/2011 espressamente richiamata nella Circ. 11 novembre 2011, n. 29/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Diversamente, l’apprendistato professionalizzante, ossia il contratto di mestiere, sarà soggetto alle nuove regole anche durante il semestre transitorio, purché regioni e CCNL abbiano recepito la riforma dell’apprendistato, regolamentandone i profili di competenza.

Ciò premesso, nel far rinvio al contenuto della circolare allegata per quanto concerne gli aspetti sin qui trattati, si ritiene opportuno sintetizzare a beneficio di queste Strutture il punto di arrivo attuale della disciplina dell’apprendistato [3], sotto il profilo dell’assicurazione obbligatoria.


[1] L’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 definisce l’apprendistato quale “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani”, quindi, “se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 167/2011.

[2] Art. 7, comma 7 del D.Lgs. n. 167/2011.

[3] D.Lgs. n. 167/2011.

 

Obbligo assicurativo dell’apprendista

L’art. 4, n. 4) del D.P.R. n. 1124/1965 ricomprende, tra le persone assicurate, gli apprendisti e, nello specifico, dispone: “sono compresi nell’assicurazione gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge”.

La copertura assicurativa si estende anche all’attività di insegnamento complementare, in azienda o fuori di essa, ricadendo tale ipotesi nella specifica previsione del numero 4 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 1124/1965.

Infatti, le ore di insegnamento teorico complementare sono considerate a tutti gli effetti lavorative e computate nell’orario di lavoro.

Il nuovo Testo Unico dell’apprendistato ribadisce che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rientra nell’ambito delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria applicabili agli apprendisti e, dunque, non apporta innovazioni sostanziali al quadro normativo riguardante gli aspetti strettamente assicurativi.

Si pongono, peraltro, alcune problematiche in relazione ai nuovi soggetti che, proprio per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico, avranno la possibilità di fruire del contratto di apprendistato.

Trattasi, nello specifico, di pubblici dipendenti, lavoratori in mobilità, lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione, praticanti ossia in definitiva, di soggetti i quali, a vario titolo, ma solo in presenza di determinate condizioni, sono già oggi assicurati presso l’Inail.

 

Regime contributivo

Ad oggi, il contributo dovuto per gli apprendisti è riscosso dall’INPS che, poi, provvede a riversare all’Inail la quota di competenza.

Il regime contributivo, così come disciplinato dal comma 773 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stato oggetto di revisione in base all’art. 22 della L. n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di Stabilità 2012) [4] che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, ha riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro con un organico pari od inferiore alle nove.

Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato, si applica per tre anni.

Sia sui temi propri dell’obbligo assicurativo, che sul regime contributivo, si fa riserva di istruzioni di dettaglio all’esito di successivi chiarimenti anche ministeriali.


[4] L’art. 22, comma 1, della L. n. 183/2011 stabilisce che:

«Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All’articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, le parole: “lettera i)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera m)”».

 

Sanzioni amministrative

Il Testo Unico in argomento dispone nei casi di:

1. inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative [5];

2. inosservanza dei principi previsti per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato [6].

In riferimento, ai casi di inosservanza indicati al punto 2, il Testo Unico dell’apprendistato prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative [7].

La norma in argomento dispone che, qualora venga accertata la violazione dei principi previsti per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato, con riguardo a:

- forma scritta del contratto [8];

- patto di prova [9];

- piano formativo individuale [10] divieto di retribuzione a cottimo [11];

- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale ed in modo graduale alla anzianità di servizio [12];

- presenza di un tutore o referente aziendale [13];

è applicata, per ogni violazione, una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro o, in caso di recidiva, da 300 a 1.500 euro, con attivazione della procedura di diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e s.m.i, quale condizione di procedibilità [14].

In caso di mancata ottemperanza alla diffida e/o di mancato pagamento della sanzione nella misura minima prevista (euro 100 - in caso di recidiva euro 300) o ridotta a seguito della contestazione di violazione di cui alla L. n. 689/1981 (euro 200 - in caso di recidiva euro 500), l’Autorità competente a ricevere il Rapporto tramite PEC [15] è la Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981.

In conseguenza delle nuove sanzioni amministrative introdotte dal Testo Unico dell’apprendistato, si è provveduto ad aggiornare la tabella delle violazioni amministrative formali presente in procedura GRA.

Detta tabella è disponibile anche nel mini sito della Direzione Centrale Rischi - Tariffe -Area tecnica - Sanzioni - Sanzioni amministrative formali.

In merito alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative in tema di Apprendistato, si fa riserva di fornire apposite istruzioni operative.


[5] D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, art. 7, comma 1.

[6] D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, art. 2, comma 1, lettere a), b), e) e d).

[7] D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, art. 7, comma 2.

[8] D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, art. 2, comma 1, lettera a).

[9] D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, art. 2, comma 1, lettera a).

[10] D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, art. 2, comma 1, lettera a).

[11] D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, art. 2, comma 1, lettera b).

[12] D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, art. 2, comma 1, lettera c).

[13] D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, art. 2, comma 1, lettera d).

[14] D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, art. 7, comma 2.

[15] Cfr., nota 24 maggio 2011, n. 3848 della Direzione Centrale Rischi - DCPOC: “Trasmissione alle Direzioni Provinciali del Lavoro dei rapporti per violazioni amministrative formali di cui alla L. n. 689/1981”.

 

Allegato


Circ. 11 novembre 2011, n. 29/2011

D.Lgs. n. 167/2011 - T.U. apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio (2)

(2)  Il testo della circolare 11 novembre 2011, n. 29/2011, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.

 

Circ. 11 novembre 2011, n. 29/2011
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 22
D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, art. 2
D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, art. 5
D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, art. 7
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 773

   

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