Accredito figurativo del servizio militare in caso di iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi - Richiesta di ricostituzione della pensione -

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Categoria: Previdenza
Creato Lunedì, 12 Dicembre 2011 17:47
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 6-12-2011 n. 23190
Accredito figurativo del servizio militare in caso di iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi - Richiesta di ricostituzione della pensione - Scioglimento della riserva contenuta nel Msg. 21 gennaio 2011, n. 1526.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 6 dicembre 2011, n. 23190 (1).

Accredito figurativo del servizio militare in caso di iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi - Richiesta di ricostituzione della pensione - Scioglimento della riserva contenuta nel Msg. 21 gennaio 2011, n. 1526.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Come rilevato nel Msg. 21 gennaio 2011, n. 1526 stanno pervenendo numerose domande di trasferimento degli accrediti figurativi per servizio militare dal FPLD alla gestione dei lavoratori autonomi e conseguente ricostituzione di pensioni liquidate, anche con vecchie decorrenze, sulla base di contribuzione mista (da lavoro dipendente ed autonomo).

Ciò, nel presupposto che la variazione della gestione in cui riconoscere la contribuzione figurativa in esame possa comportare l'erogazione di un trattamento più favorevole e che, in sede di prima liquidazione della prestazione pensionistica, non si sia tenuto conto delle disposizioni di cui alla Circ. n. 222 del 21 luglio 1969.

Il punto 14 della Circ. n. 222/1969 stabilisce che se il richiedente risulta iscritto, oltre che alle gestioni speciali dei CD/CM, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, anche all'assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi per servizio militare debbono essere accreditati in quest'ultima assicurazione, facendo esclusivo riferimento ai contributi versati in tale assicurazione.

La medesima circolare, con espresso richiamo al punto 42, nota 2, delle Istruzioni di servizio n. 10, conferma però che "... qualora in sede di liquidazione della pensione dovesse risultare che l'interessato, pur con i contributi figurativi, non raggiunge il diritto nell'assicurazione generale obbligatoria e che l'accredito dei contributi nell'assicurazione artigiani, anziché in quella comune, comporta un concreto divario nell'ammontare della pensione, potrà essere effettuata la variazione dell'accredito dall'una all'altra gestione assicurativa...".


A scioglimento della riserva contenuta nel citato Msg. 21 gennaio 2011, n. 1526 e conformemente al parere espresso dal Coordinamento Generale Legale dell'INPS con nota prot. 0007 del 28 luglio 2011, n. 10271, si dispone che, nelle summenzionate fattispecie, possano essere accolte le istanze dei pensionati tese ad ottenere, ora per allora, il citato trasferimento contributivo e la conseguente ricostituzione della pensione.

 

Msg. 21 gennaio 2011, n. 1526