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Detenzione di munizioni per arma corta - limiti art. 97 Reg. T.U.L.P.S

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Nuova pagina 1

Ministero dell'interno
Circ. 20-10-2006 n. 557/PAS/14318.10171
Detenzione di munizioni per arma corta - limiti art. 97 Reg. T.U.L.P.S.
Emanata dal Ministero dell'interno, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi - Settore I.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773

R.D. 6 maggio 1940, n. 635

 

Circ. 20 ottobre 2006, n. 557/PAS/14318.10171 (1).

Detenzione di munizioni per arma corta - limiti art. 97 Reg. T.U.L.P.S.

 

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 Emanata dal Ministero dell'interno, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi - Settore I.

 

 

 

  Alla  Prefettura - U.T.G. di 
    Padova 
e, p.c.  Alle  Prefetture - U.T.G. 
    Loro sedi 
  Alle  Questure della Repubblica 
    Loro sedi 
  Al  Comando generale Arma Carabinieri 
    Roma 
  Al  Comando generale Guardia di Finanza 
    Roma 

 

 

 

Con nota n. prot. 15328.25402.2006/Area I^ del 4 c.m., codesta Prefettura ha chiesto di conoscere se la licenza che autorizza il deposito di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo superiore ai limiti stabiliti dall'art. 97 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931) - rilasciata ai soggetti che svolgono attività agonistica di tiro - possa contestualmente autorizzare anche il trasporto delle cartucce stesse da parte dei predetti, che, generalmente, si trovano nella necessità di trasportare ai poligoni di tiro un numero di cartucce superiore a quello consentito.

Al riguardo, nel confermare i contenuti della circolare n. 557/B.20013/10171 del 31 marzo 2004, ad oggetto "Detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito", si ritiene che, anche tenuto conto delle esigenze di snellimento dell'azione amministrativa, la suddetta licenza di cui agli artt. 51 T.U.L.P.S. e 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S. (R.D. n. 635 del 1940), possa altresì autorizzare il titolare al trasporto delle munizioni oggetto della licenza stessa, nel quantitativo massimo ritenuto sufficiente a soddisfare le giornaliere esigenze di allenamento del richiedente, che si ritiene, comunque, non possa eccedere il numero di 600 cartucce.

Peraltro, la possibilità di racchiudere in un'unica licenza prefettizia l'autorizzazione alla detenzione ed al trasporto di munizioni è stata già a suo tempo richiamata nella circolare n. 559/C.117464.10171(1), del 1 ottobre 1992.

Resta fermo che, ove con la licenza di deposito cartucce si intenda autorizzare anche il relativo trasporto, questo deve essere espressamente indicato nella licenza stessa, con la prescrizione che il suddetto trasporto, finalizzato esclusivamente all'esercizio della pratica sportiva, può essere effettuato solo da coloro che siano in grado di esibire, in occasione di controlli da parte delle Forze di Polizia, un'iscrizione in corso di validità ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale ovvero ad associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l'uso di armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..

Pertanto, seppure la licenza di deposito di un maggior quantitativo di munizioni possa essere rilasciata, oltre che ai citati soggetti che svolgono attività agonistica (istruttori di tiro o tiratori agonisti), anche ai periti balistici e a coloro i quali hanno un interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali, così come chiarito con circolare n. 557/PAS.6340-10171 del 29 maggio 2006, l'estensione dell'autorizzazione al trasporto di cartucce appare rilasciabile solo a favore dei praticanti l'attività sportiva.

 

Il Direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale

Cazzella

   

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