Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Rimborso del secondo acconto IRPEF ai pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Dettagli

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 9-12-2011 n. 23448
Rimborso del secondo acconto IRPEF ai pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Msg. 9 dicembre 2011, n. 23448 (1).

Rimborso del secondo acconto IRPEF ai pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

 

Ai
    

Direttori regionali

Ai
    

Direttori delle strutture territoriali
    

 

Il D.P.C.M. 21 novembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 275 del 25 novembre 2011 (allegato 1), ha previsto la riduzione di 17 punti percentuali dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti interessati, l'Istituto ha pertanto predisposto un mandato di pagamento aggiuntivo con l'importo eventualmente trattenuto a titolo di secondo acconto Irpef, nonché gli eventuali rimborsi derivanti da modelli integrativi pervenuti dopo l'estrazione della rata di pensione di dicembre.

Il pagamento verrà effettuato dal 15 dicembre 2011 con le modalità scelte dall'interessato e già in uso per il pagamento delle rate di pensione.

In caso di accredito in conto corrente o libretto di risparmio, il rimborso è previsto per importi superiori a 12 euro; per pagamenti allo sportello, il rimborso è previsto per importi di almeno 50 euro.

Dall'elaborazione sono state escluse le situazioni dei soggetti che avevano conguagli da assistenza fiscale sia a credito che a debito.

Tali posizioni sono visualizzabili accedendo alla procedura di assistenza fiscale, nella intranet, sezione assicurato pensionato, dal seguente percorso:

- Funzioni relative alla gestione dei conguagli

- Posizioni da esaminare.

Per tali casistiche, si invitano le sedi ad effettuare le operazioni di seguito descritte entro il 15 dicembre 2011:

- il pagamento dell'importo a credito, al netto delle trattenute, segnalandolo in procedura con funzione Gestione Contabile, nel caso in cui residui un credito per il pensionato;

- la compensazione credito e debito, segnalandola con la gestione contabile, cui seguirà l'interruzione generalizzata con invio delle lettere.

Si rammenta che gli eventuali interessi sono stati calcolati fino al mese di gennaio compreso.

Agli interessati è in corso di spedizione la comunicazione dedicata riportata in allegato 2.


Il Direttore generale

Nori

 

Allegato 1


D.P.C.M. 21 novembre 2011

Differimento del versamento dell’acconto Irpef per gli anno 2011 e 2012


Il Presidente del Consiglio dei Ministri


Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto in particolare l'art. 55, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dall'art. 33, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con il quale è previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per i periodi d'imposta 2011 e 2012;

Visto il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, concernente disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta;

Considerato che, ai sensi del citato art. 55, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'attuazione delle relative disposizioni possono derivare minori entrate fino a, rispettivamente, 3.050 milioni di euro per l'anno 2011 e 600 milioni di euro per l'anno 2012;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;


Decreta:


Art. 1

Differimento del versamento di acconti d'imposta.


1. Il versamento di 17 punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

2. Il versamento di 3 punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

3. Ai contribuenti che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno già provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal comma 1 e dal comma 2.

5. Il differimento di cui ai commi 1 e 2 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

6. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2011.

Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

 

Allegato 2


Istituto Nazionale Previdenza Sociale


NOME

SEDE

INDIRIZZO

CAP CITTÀ


Sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    
      

Città, data
    
      

Al/la Signor/ra
      

Nome Cognome
      

Indirizzo
      

CAP CITTÀ
    


Oggetto: Conguagli assistenza fiscale


Gentile Signore/a,

La informiamo che stiamo predisponendo un pagamento di euro XXXX,XX, che sarà disponibile a partire dal __/__/____ presso il suo ufficio pagatore.

Le somme riguardano conguagli, complessivamente a suo credito, relativi all'assistenza fiscale 2011, inclusa l'eventuale restituzione di 17 punti percentuali dell'acconto relativo al 2011, come stabilito dal decreto del presidente del consiglio pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 25 novembre 2011.


Cordiali saluti


Il Direttore

Cognome Nome


Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993


Tutti i nostri uffici Inps sono a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.

Può, inoltre, telefonare al numero gratuito 803 164: un operatore sarà a Sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:
 

Numero pratica: XXXXXXXX

Codice fiscale: XXX XXX XXXXX XXXXX

 

D.P.C.M. 21 novembre 2011

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica