D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 10, comma 7. Doppia annualità di pensione di cui all'art. 2, comma 3, della L. 23 novembre 1998, n. 407.

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Categoria: Previdenza
Creato Lunedì, 12 Dicembre 2011 06:10
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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Circ. 5-12-2011 n. 18
D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 10, comma 7. Doppia annualità di pensione di cui all'art. 2, comma 3, della L. 23 novembre 1998, n. 407.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
Circ. 5 dicembre 2011, n. 18 (1).
D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 10, comma 7. Doppia annualità di pensione di cui all'art. 2, comma 3, della L. 23 novembre 1998, n. 407.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
 

Ai
Direttori delle sedi provinciali e territoriali
Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Agli
Enti di patronato
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Direttori regionali
Agli
Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
Al
Ministero dell'interno
 
Dipartimento della pubblica sicurezza
 
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
 
Dipartimento vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Al
Ministero di giustizia
 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Al
Ministero della difesa
 
Direzione generale personale civile
 
Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari
Al
Ministero delle politiche agricole e forestali
 
Corpo forestale dello Stato
 
Guardia di Finanza
 
Loro sedi



 
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 23 novembre 1998, n. 407, in caso di decesso della vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice, della vittima della criminalità organizzata, della vittima del dovere e del sindaco vittima di atti criminali nell'ambito dell'espletamento della relativa funzione, cui sia stata riconosciuta per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dei predetti eventi delittuosi un'invalidità non inferiore al 25% della capacità lavorativa, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta sono attribuite due annualità di pensione, comprensive della tredicesima mensilità.
L'art. 10, comma 7, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella L. n. 106/2011 ha novellato il predetto articolo 2, comma 3 della L. n. 407/1998 aggiungendo la seguente disposizione: "Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta" attribuendo pertanto, a decorrere dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del citato decreto legge), la competenza al pagamento del predetto beneficio anche a questo Istituto.
La competenza è assunta dall'Istituto anche per le prestazioni (doppia annualità) da erogarsi a coloro che ne abbiano diritto ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. n. 206/2004 e dell'art. 2, comma 105, della L. n. 244/2007 (si veda allegato 1).
Per i benefici da erogarsi in conseguenza di decessi intervenuti a decorrere dal 14 maggio 2011 gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda (scaricabile dal sito internet), corredata della documentazione ivi specificata, alla sede Inpdap che eroga la pensione di reversibilità che dovrà provvedere direttamente, verificate le condizioni di spettanza, al relativo pagamento.
Il benefìcio da corrispondersi agli aventi diritto è pari a due annualità, comprensive della tredicesima, dell'importo della rata mensile di pensione di reversibilità o indiretta spettante ai medesimi, al lordo di eventuale tassazione Irpef, calcolato all'atto del decesso del dante causa.
Per quanto riguarda il regime fiscale si precisa che l'Agenzia delle Entrate, con la nota 13 ottobre 2011, n. 954-128289 (allegato 2), ha chiarito che gli importi erogati nei confronti dei superstiti di vittime del terrorismo sono esenti dalla tassazione Irpef (art. 8 della L. n. 206/2004).
Diversamente il beneficio in esame per i superstiti di vittime della criminalità organizzata, del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni è assoggettato ad Irpef in quanto il legislatore, nell'estendere il beneficio ai familiari delle vittime della criminalità organizzata e a quelli del dovere, non ne ha previsto il regime esentativo riconosciuto invece peri familiari delle vittime del terrorismo.
Pertanto, nei confronti di queste ultime categorie di vittime, occorre operare, quale criterio di applicazione dell'lrpef, la tassazione separata in quanto si tratta di erogazioni corrisposte agli eredi dell'avente diritto (art. 7, comma 3 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986).
Pertanto le Sedi sono tenute, all'atto della corresponsione della doppia annualità per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali, ad applicare l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, attualmente pari al 23% (allegato 3).
L'Inpdap, inoltre, assume la competenza all'erogazione della c.d. doppia annualità agli aventi diritto anche per i decessi intervenuti prima del 14 maggio 2011 a condizione che tali posizioni risultino ancora pendenti presso le Amministrazioni indicate dal combinato disposto dell'art. 15 e dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 (si veda allegato 4) e per le quali non sia già stato disposto il pagamento del citato beneficio.
In questa ipotesi, al fine di accelerare le procedure di liquidazione ed evitare di dover attivare ulteriori istruttorie finalizzate ad accertare lo status di vittima del richiedente (che dette amministrazioni hanno già accertato per l'erogazione di altri benefici), e che lo stesso non abbia già percepito la doppia annualità, la corresponsione avverrà da parte della sede territoriale di Roma 2, previa comunicazione delle amministrazioni di cui al citato D.P.R. n. 510/1999 dei nominativi degli aventi diritto, corredata dai relativi dati anagrafici.
Nel caso di benefici da corrispondersi in relazione a decessi intervenuti prima del 14 maggio 2011 il calcolo della doppia annualità deve essere effettuato, secondo il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 25 novembre 2011, n. 4342 (allegato 5), come segue:
- per i superstiti delle vittime del terrorismo che già beneficiavano della doppia annualità prima della L. n. 206/2004 ma che hanno visto ribadita e riformulata tale prestazione con tale ultima legge, va preso come parametro, in caso di decesso della vittima prima del 26 agosto 2004, l'importo della pensione a tale ultima data (data di entrata in vigore della L. n. 206/2004); per i decessi intervenuti dopo il 26 agosto 2004 occorre fare riferimento all'importo lordo della pensione di reversibilità spettante alla data di decesso del dante causa;
- per i superstiti vittime del dovere, della criminalità organizzata e per sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, iscritti a questo Istituto, va preso come parametro l'importo della pensione in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del comma 105 dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (1° gennaio 2008), qualora il decesso della vittima sia avvenuto prima di tale data; per gli eventi verificatisi dopo tale data, occorre fare riferimento all'importo determinato all'atto del decesso del dante causa (art. 2, comma 105, della L. n. 244/2007).
Le sedi provvederanno alla erogazione del beneficio utilizzando l'applicativo GPP-WEB "Variazioni" (non con "segnalazioni varie") e, qualora l'assegno debba essere corrisposto in sede di liquidazione di pensione indiretta/reversibilità, "Primi pagamenti", inserendo nella maschera 100 (Assegni Tassabili - Assegni Non Tassabili) un assegno (codificato: no IRPEF, no tredicesima) avente:
- data inizio e data fine nello stesso mese;
- la descrizione dell'assegno dovrà essere esclusivamente "DD", necessario per poter richiedere il rimborso integrale degli oneri sostenuti al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'importo dovrà essere al lordo dell'eventuale ritenuta del 23%.
Si precisa che in presenza di pensioni assoggettate a ritenuta IRPEF, l'assegno di cui sopra dovrà essere tassato al 23% inserendo nella maschera 140 (Ritenute Extra Erariali), una ritenuta che:
- dovrà avere data inizio e data fine uguali alle date inserite nell'assegno;
- codice 250;
- qualità ritenuta DD.
La DCSI provvederà ad emettere per ogni titolare la certificazione Cud attestante le somme corrisposte ed imposte ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Si fa presente, che per le pensioni chiuse e/o sospese si dovrà utilizzare il corrispondente programma presente su Gestione Fisco.


Il Direttore generale
Dott. Massimo Pianese
 
Allegato 1


L. 3 agosto 2004, n. 206
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (Gazz. Uff. 11 agosto 2004, n. 187)


5. 1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.


L. 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.)


Articolo 2, comma 105 - Benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere


2. 105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.
 
Allegato 2


Nota 13 ottobre 2011 n. 954-128289
Interpello 954-415/2011 - Art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212. Istituto nazionale previdenza per i dipendenti delle A.P. - Codice fiscale 97095380586 - Partita IVA 07986751001 - Istanza presentata il 7 luglio 2011 (2)
(2) Il testo della nota 13 ottobre 2011, n. 954-128289, emanata dall’Agenzia delle entrate, è riportato autonomamente.
 
Allegato 3
Nota 19 febbraio 2011
Doppia annualità di cui al terzo comma dell'art. 2 della L. n. 407/1998 corrisposta ai superstiti di vittime del dovere. Modalità d'imposizione ai fini Irpef (3)


(3) Il testo della nota 19 febbraio 2011, emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, è riportato autonomamente.
 
Allegato 4


D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Gazz. Uff. 7 gennaio 2000, n. 4)


2. Amministrazioni competenti.


1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, legge 20 ottobre 1990, n. 302, e legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza è, altresì, competente in ordine all'attribuzione dei benefìci previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
3. All'attribuzione dei benefìci previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali è determinata l'amministrazione competente, nonché degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi civili.
4. Per i benefìci correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefìci di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.
5. Per i restanti benefìci provvedono le amministrazioni competenti.


15. Attribuzione e pagamento di due annualità del trattamento pensionistico di riversibilità liquidato secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.


1. All'attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti dei soggetti deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato dall'articolo 1, comma 1, della predetta legge 23 novembre 1998, n. 407, nonché ai superstiti delle vittime delle azioni terroristiche, provvedono, d'ufficio, le amministrazioni competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per gli eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per gli eventi verificatisi prima della data suddetta le amministrazioni competenti procedono su domanda degli interessati.
2. Il beneficio è liquidato agli interessati separatamente e per gli orfani secondo le rispettive quote di compartecipazione stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. L'importo da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio è quello corrispondente a due volte l'ammontare annuo lordo del trattamento pensionistico calcolato alla data dell'11 dicembre 1998, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, ove questa non sia già stata ricompresa nella liquidazione dello speciale trattamento di pensione in godimento, per gli eventi verificatisi prima di tale data. Per gli eventi verificatisi successivamente, il beneficio in esame viene liquidato ai superstiti sulla base dell'importo annuo lordo della pensione di riversibilità, ovvero del trattamento speciale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, liquidato alla data del decesso del dante causa.
4. Il pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il relativo provvedimento è soggetto al visto del competente ufficio centrale del bilancio.
 
Allegato 5


Nota 25 novembre 2011, n. 4342
Nuove disposizioni introdotte dall'art. 10, comma 7, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, in materia di pagamento della doppia annualità di pensione in favore dei superstiti di cui all'art. 2, comma 3, della L. 23 novembre 1998, n. 407 (4)
(4) Il testo della nota 25 novembre 2011, n. 4342, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
 
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 10
L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 105
L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 5
D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, art. 2
D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, art. 15