Nuove disposizioni introdotte dall'art. 10, comma 7, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, in materia di pagamento della doppia annualità di pensione in favore dei superstiti

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Categoria: Previdenza
Creato Venerdì, 09 Dicembre 2011 12:41
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 25-11-2011 n. 4342
Nuove disposizioni introdotte dall'art. 10, comma 7, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, in materia di pagamento della doppia annualità di pensione in favore dei superstiti di cui all'art. 2, comma 3, della L. 23 novembre 1998, n. 407.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative (già Direzione generale per le politiche previdenziali), Div. V - Prestazioni e contributi degli enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Nota 25 novembre 2011, n. 4342 (1).

Nuove disposizioni introdotte dall'art. 10, comma 7, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, in materia di pagamento della doppia annualità di pensione in favore dei superstiti di cui all'art. 2, comma 3, della L. 23 novembre 1998, n. 407.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative (già Direzione generale per le politiche previdenziali), Div. V - Prestazioni e contributi degli enti pubblici di previdenza obbligatoria.

 

      

All’
    

Inpdap
            

Direttore generale
            

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Direzione centrale previdenza
            

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Al
    

Ministero dell'economia e delle finanze
            

Dipartimento della RGS IGESPES
            

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e, p.c.:
    

All’
    

Inps
            

Direzione centrale pensioni
            

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Alla
    

Presidenza del Consiglio dei Ministri
            

Segretariato generale dipartimento per il coordinamento amministrativo
            

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Con riferimento al quesito posto dall’INPDAP, con nota dell’8 luglio 2011, sulla problematica di cui all'oggetto ed anche in considerazione delle risultanze dell'incontro svoltosi il 23 settembre u.s. presso questa Direzione, alla presenza di rappresentanti, del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS -, dell’INPDAP e dell’INPS, oltre che della scrivente Direzione, si fa presente quanto segue.

La normativa concernente l’individuazione dei parametri di quantificazione per il calcolo della doppia annualità di cui all'oggetto risulta, allo stato, non priva di incertezze ed ambiguità.

Ciò detto - tenuto anche conto del criteri enunciati dal Consiglio di Stato nel parere del 9 giugno 2011, relativo ad una problematica che presenta profili in parte simili a quella in esame, (calcolo della speciale elargizione nei confronti delle vittime del dovere, dei familiari superstiti e delle categorie equiparate), si ritiene che, per stabilire i predetti parametri relativamente alle categorie dì soggetti di volta in volta individuati quali destinatari del beneficio in questione, occorre far riferimento - più che al complesso sistema di rinvii normativi a disposizioni già esistenti - alla data di entrata in vigore dell'ultima norma, in ordine di tempo, che esplicitamente citi la categoria in questione quale beneficiaria della doppia annualità in parola.

Pertanto, in riferimento alle istanze ancora pendenti riferite a tale prestazione, si può affermare che:

1) per i superstiti delle vittime del terrorismo che già beneficiavano della doppia annualità prima della L. n. 206/2004 ma che hanno visto ribadita e riformulata tale prestazione con tale ultima legge, va preso come parametro, in caso di decesso della vittima prima del 26 agosto 2004, l'importo della pensione a tale ultima data (data di entrata in vigore della L. n. 206/2004). Ciò anche in considerazione di quanto affermato dalla Dir.P.C.M. 27 luglio 2007 che ha orientato "ad apprestare un sistema di provvidenze non meramente simbolico";

2) per i superstiti delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e per i sindaci vittime di atti criminali va invece preso come parametro l'importo della pensione in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del comma 105 dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (1° gennaio 2008), qualora il decesso della vittima sia avvenuto prima di tale data. La L. n. 244/2007 ha infatti citato esplicitamente come beneficiari della prestazione tutte queste categorie di soggetti.


Il Direttore generale

Dr. Edoardo Gambacciani

 

D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 10
L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2
Dir.P.C.M. 27 luglio 2007
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 105
L. 3 agosto 2004, n. 206