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..ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto ..

Dettagli

    IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. @@ Catanzaro Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 1348

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
@@, dipendente della Polizia di Stato presso la sezione stradale di @@ @@, impugna il provvedimento del Dirigente di Compartimento della Polizia Stradale della @@ di data 10.10.2007 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto al medesimo inflitta con provvedimento nr. 07/7494/226.10 del 26.8.2007 con la seguente motivazione:" Agente scelto della Polizia di Stato, teneva un comportamento non consono all'esercizio delle proprie funzioni utilizzando, durante il servizio, gli apparecchi videogioco posti all'interno della stazione di servizio @@ ".
La sanzione disciplinare in oggetto è conseguenza di un esposto di tale @@, di fatto anonimo in quanto non rintracciato, con il quale si denunciava una condotta non consona all'esercizio delle proprie funzioni posta in essere da componenti di una pattuglia della Polizia Stradale di @@ @@ il giorno 3.3.2007 sull'autostrada @@.
A seguito di attività istruttoria compiuta dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di @@ @@ era redatta una relazione nella quale non si escludeva che uno dei componenti la pattuglia in servizio -agente scelto @@ - "si sia potuto soffermare, in quella data, alle macchinette video poker presenti nella stazione di servizio di @@ ".
Con nota di data 27.7.2007, il Dirigente la Sezione Polizia Stradale di @@ @@ contestava all'agente scelto @@ la previsione astratta di cui all'art. 3 punto 3 del d.P.R. n. 737/81.
Con nota di data 9.8.2007, il @@ presentava le proprie note difensive con le quali respingeva ogni addebito.
Con il ricordato provvedimento nr. 07/7494/226.10 del 26.8.2007 era inflitta la sanzione del richiamo scritto per le motivazioni ivi indicate.
Con atto di data 14.9.2007, il @@ presentava ricorso gerarchico al Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la @@, il quale respingeva il ricorso con il provvedimento prot. n. 14297/106A.11 del 10.10.2007.
L'odierno ricorrente, pertanto, impugna il citato provvedimento chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, e contestando i seguenti vizi:" I) Violazione dell'art. 12 L. 241/90. Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità. Incompatibilità tra attività di accertamento e di irrogazione della sanzione disciplinare. II) violazione dell'art. 3 della L. 241/90. Carenza o insufficienza della motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza e/o illogicità".
Resiste in giudizio il Ministero dell'Interno, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale chiede il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 121 assunta alla Camera di Consiglio del 24 gennaio 2008 è stata respinta la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla Pubblica Udienza del 14 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si denuncia l'illegittimità della sanzione disciplinare, sotto il profilo della incompatibilità, in quanto il soggetto che ha provveduto ad effettuare gli accertamenti del caso (Dirigente della Stazione di Polizia Stradale di @@ @@) ha assunto, altresì, il provvedimento di sanzione disciplinare; con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell'obbligo di motivazione, sotto i profili della omessa indicazione dei motivi e della illogicità, irragionevolezza ed insufficienza della motivazione medesima; si rileva, inoltre, che i fatti indicati dall'anonimo denunciante sono stati addebitati al ricorrente in assenza di un effettivo riscontro, considerato che i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria hanno smentito che il ricorrente, nel giorno e nell'ora indicati, abbia tenuto il comportamento ascrittogli, affermando soltanto la possibilità che tale comportamento fosse stato tenuto in passato, con la conseguenza che il ricorrente è stato sanzionato non con riferimento al giorno ed ora indicati nell'esposto, ma perché tale comportamento poteva essersi verificato in altre occasioni.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
La vicenda trae origine da un lettera/esposto inviata, tra gli altri, al Capo della Polizia e al Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la @@ nella quale tale @@ denunciava che il giorno 3.3.2007 alle ore 12, presso la stazione di servizio Agip di @@ @@ sull'autostrada @@ - @@ @@ in direzione nord, agenti di Polizia erano intenti a giocare ad una macchinetta elettronica, scherzando e ridendo ad alta voce con addette all'esercizio pubblico. Il denunciante indicava, altresì, la targa dell'autovettura della Polizia parcheggiata presso la stazione di servizio.
A seguito di tale esposto era posta in essere un'attività istruttoria diretta ad accertare la veridicità dei fatti ivi indicati, istruttoria che era riassunta nella relazione del 12.7.2007 redatta dal Dirigente della Sezione di @@ @@. La sanzione disciplinare è fondata su tale relazione, con la quale -si afferma -era appurata la mancanza disciplinare a carico dell'odierno ricorrente. Il rigetto del ricorso gerarchico avverso la detta sanzione si fonda sulla considerazione che i fatti per i quali è scaturita la mancanza disciplinare sono stati rilevati da un esposto con riferimento al quale non è stato possibile accertare l'identità del denunciante, ma il cui contenuto - riferimento preciso all'auto, al giorno e all'ora - ha reso, di fatto, attendibile quanto in esso indicato.
Dall'esame della citata relazione istruttoria emerge che i componenti della pattuglia che utilizzò l'autovettura il giorno 3.3.2007 e la cui targa era stata indicata nell'esposto erano @@ e @@; non era stato possibile rintracciare il denunciante @@, non risultando possessore di alcuna utenza telefonica; erano stati sentiti il titolare della stazione di servizio @@ . che aveva indicato i nominativi del personale in servizio presso la stazione il giorno 3.3.2007; erano state, quindi, raccolte le dichiarazioni delle dipendenti - cassiera e banconista, -., cassiera e -, banconista, in servizio alla stazione Agip il giorno indicato. L'estensore della relazione conclude che tutte le dipendenti non hanno certezza assoluta in ordine alla presenza degli operatori interessati il giorno indicato, escludono la possibilità che un agente si sia posto dietro il bancone per preparasi il caffè, negano che il @@ possa essersi intrattenuto alle macchinette video poker, mentre tale possibilità non sarebbe esclusa per il @@.
Dalla lettura dei verbali delle dichiarazioni assunte -prodotte da parte ricorrente - risulta che le dipendenti escusse conoscono per nome proprio numerosi agenti di Polizia che frequentano la stazione di servizio e, tra questi, anche il ricorrente - @@. Peraltro, dalla stesse dichiarazioni emerge inequivocabilmente che nessuna delle tre dipendenti ha visto il @@ (e nemmeno il @@) -come detto conosciuto per nome proprio - il giorno 3.3.2007, limitandosi le stesse ad affermare che personale di polizia era sicuramente presente. E" evidente, altresì, che non avendo visto il @@ quella mattina, le dipendenti abbiano negato che quel giorno lo stesso si sia reso protagonista di atteggiamenti quali quelli indicati nell'esposto.
Sotto questo profilo, quindi, manca completamente il riscontro in ordine alla effettiva presenza del ricorrente presso la stazione di servizio ed ogni prova in ordine ad un suo eventuale atteggiamento non consono all'esercizio della propria funzione, condotta contestata in sede disciplinare al ricorrente.
Non rileva a tal proposito il fatto che, secondo quanto riferito dalle dipendenti della Stazione, il @@ in passato possa essersi soffermato alle macchinette video gioco, atteso che la sanzione disciplinare inflitta e qui contestata attiene esclusivamente alla condotta tenuta il giorno 3.3.2007, quale conseguenza dell'esposto a firma @@.
Il provvedimento impugnato, pertanto, è deficitario sotto il profilo motivazionale, atteso che si fonda su un dato fattuale non solo non accertato, ma anzi addirittura smentito dalle risultanze dell'espletata attività istruttoria.
Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, restando assorbita ogni altra questione sollevata in ricorso.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la @@ (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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