..risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima sospensione della retribuzione ..

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Martedì, 06 Dicembre 2011 05:51
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Cons. Stato Sez. III, Sent., 25-11-2011, n. 6254

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di @@ @@, per la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima sospensione della retribuzione nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e giugno 2006.
2. L'interessato ripropone i motivi disattesi dal TAR, mentre l'amministrazione resiste al gravame.
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
La sentenza di primo grado ha puntualmente ricostruito la vicenda che ha determinato la sospensione della retribuzione dell'appellante. Ha esattamente chiarito che il diritto alla corresponsione del trattamento economico spettante all'interessato, nel periodo compreso tra il 23 settembre 2005 e il 12 giugno 2006, è sorto solo in seguito al decreto del Direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2006.
Con tale atto si era ritenuto di disporre l'utilizzazione dell'appellante nell'ambito dei "servizi interni" dell'amministrazione, con decorrenza retroattiva, dal giorno dell'accertamento della sua inidoneità al servizio (23 settembre 2005).
4. La decisione di fissare esplicitamente la decorrenza della nuova collocazione del dipendente, implica che anche il trattamento retributivo deve essere correlato, ora per allora, alle stesse date.
Pertanto, all'appellante competono gli interessi e la rivalutazione sulle somme erogate in ritardo rispetto a tale momento, ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura civile, secondo i consueti criteri di quantificazione enunciati dall'Adunanza Plenaria n. 3 del 15 giugno 1998.
5. All'appellante non compete, invece, l'ulteriore risarcimento del danno (indicato, senza particolari motivazioni, nell'ammontare complessivo e forfettario di euro 100.000,00), per due concorrenti ragioni:
- il pregiudizio economico è allegato in modo del tutto generico e non risulta in alcun modo supportato da adeguati elementi di prova;
- non emerge alcun profilo di colpa dell'amministrazione, la quale, al contrario, ha agito con la massima sollecitudine, per definire la complessiva posizione dell'interessato.
6. In definitiva, quindi, l'appello deve essere solo parzialmente accolto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie parzialmente l'appello, nei sensi indicati in motivazione.
Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.