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Decreto per eliminare i dossi artificiali in prossimità degli incroci. Rif. prot. n. 70429 del 29 settembre 2011.

Dettagli

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 26-10-2011 n. 5274
Decreto per eliminare i dossi artificiali in prossimità degli incroci. Rif. prot. n. 70429 del 29 settembre 2011.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale, Divisione II.

Nota 26 ottobre 2011, n. 5274 (1).

Decreto per eliminare i dossi artificiali in prossimità degli incroci. Rif. prot. n. 70429 del 29 settembre 2011.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale, Divisione II.

 

Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, si premette quanto segue.

I dossi artificiali sono trattati dall'articolo 179, commi da 4 a 9, del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (D.P.R. n. 495/1992); il loro uso è consentito solo su strade residenziali, in parchi pubblici e privati, nei residences, e simili; esso è invece vietato su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento.

Al riguardo la Dir.Min. 24 ottobre 2000, sulla Corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, al paragrafo 5.6, impone agli Enti proprietari di evitare che tali manufatti costituiscano pericolo per la circolazione.

Analoghe considerazioni sono state sviluppate anche nella seconda direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, prot. n. 777 del 27 aprile 2006.

Inoltre il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.(Lpd)

Ciò premesso, qualora installati in difformità da quanto prescritto dalla vigente normativa, i manufatti in argomento devono essere immediatamente rimossi; in difetto, gli Enti proprietari risponderanno civilmente e penalmente in caso di danni e lesioni derivanti dal loro permanere in opera.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.


Il Direttore generale

Dr. Ing. Sergio Dondolini

 

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 179
Dir.Min. 24 ottobre 2000, paragrafo 5.6

   

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