Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.

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Creato Mercoledì, 30 Novembre 2011 06:15
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 28-11-2011 n. 4773
Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Nota 28 novembre 2011, n. 4773 (1).

Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

 

Agli
    

Assessori al lavoro delle Regioni
      

Valle D'Aosta
      

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Piemonte
      

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Liguria
      

ass. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
      

Lombardia
      

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Veneto
      

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Friuli Venezia Giulia
      

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Emilia Romagna
      

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Toscana
      

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Marche
      

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Lazio
      

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Umbria
      

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Abruzzo
      

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Molise
      

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Basilicata
      

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Puglia
      

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Campania
      

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Calabria
      

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Sicilia
      

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Sardegna
      

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Agli
    

Assessori al lavoro delle Province Autonome di:
      

Trento
      

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Bolzano
      

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Ai
    

Direttori generali di:
      

Inps
      

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Inail
      

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Inpdap
      

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Enpals
      

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Inpgi
      

direzione_ Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
      

Enasarco
      

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Enpaia
      

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Enpam
      

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Enpap
      

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Enpapi
      

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Eppi
      

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Ipasvi
      

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Enpab
      

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Epap
      

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Inarcassa
      

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Cassa forense
      

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Enpav
      

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Cassa geometri
      

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Cassa ragionieri e periti comm.
      

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Enpaf
      

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Cassa dottori commercialisti
      

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Enpacl
      

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Cassa Notariato
      

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Alle
    

Direzioni regionali e territoriali del lavoro

Ai
    

Componenti del tavolo tecnico Sil

Al
    

Presidente dei consulenti del lavoro
      

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Alle
    

Segreterie generali di:
      

Cgil
      

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Cisl
      

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Uil
      

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Ugl
      

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Cisal
      

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Confsal
      

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Sinpa
      

fax 0289540460
      

Confindustria
      

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Confcommercio
      

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Confesercenti
      

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Confapi
      

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Abi
      

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Ania
      

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Confservizi
      

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Confetra
      

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Confartigianato
      

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Cna
      

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Casartigiani
      

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Claai
      

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Confagricoltura
      

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Coldiretti
      

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Cia
      

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Copagri
      

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Lega cooperative
      

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Confcooperative
      

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Unci
      

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Agci
      

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Unicoop
      

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Cida
      

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Confedirmit
      

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Cuq
      

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Ciu-Unionquadri
      

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Confail
      

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Confedertecnica
      

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Confprofessioni
      

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Usae
      

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Acri
      

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Cipa
      

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Assosoftware
      

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Alla
    

Direzione generale per l'attività ispettiva
      

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Al
    

Ministero dell'interno
      

Dipartimento libertà civili e l'immigrazione
      

Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
      

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Al
    

Ministero dell'Interno
      

Dipartimento della pubblica sicurezza
      

Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
      

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Al
    

Ministero degli affari esteri
      

D.G.P.I.E.M.
      

Ufficio VI - Centro visti
      

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Il sistema delle comunicazioni obbligatorie ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione, variazione e cessazione di un rapporto di lavoro e, come tale, si applica anche ai rapporti di lavoro con cittadini non comunitari.

In tali casi, infatti, la comunicazione, effettuata dal datore di lavoro al centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro, è valida anche per assolvere agli obblighi prima esistenti nei confronti delle Prefetture (art. 22 del Testo unico sull'Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) che ricevono la stessa per il tramite del sistema di cooperazione applicativa.

Permaneva l'obbligo del datore di lavoro di presentare alle Prefetture il "modello Q" in caso di assunzione di lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in quanto con tale documento il datore di lavoro assume l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza e indica la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero.

Recentemente gli standard del sistema adottati con il D.M. 30 ottobre 2007, sono stati implementati, comprendendo altresì anche i dati del modello Q.

Pertanto, a partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "modello Q", ma assolveranno agli obblighi previsti dall'art. 36-bis del regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, inviando il modello "Unificato Lav" nei tempi previsti dalla L. n. 296/2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all'assunzione.

Tale semplificazione si applica anche a quei rapporti "speciali" per i quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione:

- rapporti di lavoro che riguardano le pubbliche amministrazioni, che devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell'evento, secondo quanto introdotto dalla L. n. 183/2010;

- rapporti di lavoro che si svolgono a vario titolo su una nave, che devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell'evento attraverso il modello "Unimare", secondo quanto previsto dalla L. n. 133/2008;

- rapporti di somministrazione che devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell'evento attraverso il modello "UniSOMM", secondo quanto previsto dalla L. n. 296/2006;

- variazioni del rapporto di lavoro conseguenti ad una modifica aziendale (variazione della denominazione sociale, cessione dell'azienda o del ramo di essa), che devono essere comunicati entro 5 giorni secondo quanto previsto dalla citata Legge Finanziaria 2007.

Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all'INPS con le modalità previste dalla L. n. 2/2009 è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione del modello Q.

L'introduzione di questa importante semplificazione non fa venir meno l'obbligo di esibire la comunicazione debitamente compilata agli organi di vigilanza e controllo.

Tale semplificazione, resa possibile grazie alla collaborazione interistituzionale tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Interno e INPS permetterà anche di avere a disposizione dati utili per il monitoraggio del lavoro dei cittadini non comunitari.


Il Direttore generale

per le politiche dei servizi per il lavoro

Grazia Strano


Il Direttore generale

dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Natale Forlani

 

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 36-bis
L. 4 novembre 2010, n. 183
D.L. 25 giugno 2008, n. 112
D.L. 29 novembre 2008, n. 185
L. 27 dicembre 2006, n. 296