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accertamento e declaratoria della dipendenza da causa o concausa di servizio

Dettagli

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T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 10-11-2011, n. 1697

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato il 26 e 27 marzo 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 15 aprile 2009, il sig. @@, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria della dipendenza da causa o concausa di servizio in quanto affetto da "cefalea tensiva", nonchè la condanna dell'Amministrazione resistente all'erogazione dell'equo indennizzo, oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto l'infondatezza dei presupposti di fatto e di medicina legale posti dall'Amministrazione a suffragio del proprio diniego; ha chiesto, in via istruttoria, che fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 28 settembre 2009 ha depositato la relazione illustrativa del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del 5 giugno 2009.
Alla udienza pubblica del 20 ottobre 2011 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell'odierna decisione la questione di inammissibilità del ricorso, rilevata d'ufficio, per omessa impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità di cui alla istanza stessa prodotta dal ricorrente, ha indicato la questione medesima in udienza, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., invitando nel contempo il delegato del difensore di parte ricorrente, unico presente all'udienza stessa, ad argomentare su tale profilo di inammissibilità, dandone atto a verbale.
Alla medesima udienza pubblica del 20 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per omessa impugnazione da parte del sig. P. del provvedimento del 16 dicembre 2008, notificato il 7 febbraio 2009, con il quale il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha disposto nei suoi confronti il rigetto della richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "cefalea tensiva" presentata da esso ricorrente in data 30 dicembre 2002, in quanto atto avente pacificamente natura autoritativa, immediatamente ed autonomamente impugnabile.
Parte ricorrente, infatti, pur avendo presentato il ricorso nel termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento di rigetto del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, adottato in data 16 dicembre 2008, non ne ha chiesto l'annullamento.
Il sig. P. non ha quindi proposto, come avrebbe dovuto, una azione impugnatoria, ma solo una azione di accertamento ed ha chiesto la declaratoria della dipendenza da causa o concausa di servizio in quanto affetto da "cefalea tensiva" e la condanna dell'Amministrazione resistente all'erogazione dell'equo indennizzo, mentre nella domanda presentata da esso ricorrente in data 30 dicembre 2002, depositata in giudizio dall'Amministrazione resistente, non risulta anche la richiesta di concessione dell'equo indennizzo, contrariamente da quanto riferito in ricorso in punto di fatto; né parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a comprovare l'avvenuta presentazione della domanda suddetta.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dell'esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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