D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 - "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. - Quesito.

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Creato Lunedì, 28 Novembre 2011 14:13
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Ministero dello sviluppo economico
Ris. 10-6-2011 n. 153829
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 - "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. - Quesito.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Div. IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 10 giugno 2011, n. 153829 (1).

D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 - "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. - Quesito.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Div. IV - Promozione della concorrenza.

 

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. componente del Consiglio direttivo di un circolo culturale, chiede chiarimenti in merito al quadro normativo da applicare in caso di avvio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, trattasi dell'avviamento di "un bar sociale, con l'attività rivolta ai soli soci del circolo, gestito dai soci stessi a titolo assolutamente volontario senza alcuna tipologia di retribuzione e/o eventuale impegno contrattuale retributivo nei confronti dei collaboratori volontari".

Il Comune, competente per territorio, avrebbe sostenuto nel caso di specie l'obbligatorietà del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

La S.V., invece, richiamando l'articolo 64, comma 2, del citato decreto legislativo ed in particolare quanto riportato al punto 4.2 della Circ. 6 maggio 2010 n. 3635/C del MISE, riterrebbe applicabile la disciplina di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, considerato, peraltro, che l'attività del circolo non è un'attività commerciale "bensì un'attività esercitata da un ente di tipo associativo", come da articolo 111 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i., nel quale (...) al comma 3 si dispone che "Per le associazioni (...) culturali (...) non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate nei confronti degli iscritti, associati (..).

Il bar del circolo per soli soci, infatti, "ricadrebbe tra gli scopi istituzionali (..) poiché parte integrante delle attività culturali (manifestazioni, conferenze, scambi culturali,...) e ricreative (escursioni, ex-tempore, giochi per bambini,...), il cui scopo è quello di favorire e migliorare l'aggregazione sociale entro il circolo stesso e garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione, favorendo così il suo sviluppo»".

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), che integra la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della L. 25 agosto 1991, n. 287, recante la disciplina generale in materia di somministrazione di alimenti e bevande, come sostituito dall'articolo 64, comma 7, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

La disciplina introdotta dal citato D.P.R. n. 235/2001 correla strettamente la disciplina amministrativa concernente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati alla disciplina di carattere fiscale; trattasi, nello specifico, delle disposizioni di carattere fiscale applicabili agli enti non commerciali quali individuati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo unico delle imposte dei redditi"), come innovate per effetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il collegamento alla normativa fiscale degli enti non commerciali, sancito dal D.P.R. n. 235/2001, consente, innanzitutto, di acclarare la necessità che la somministrazione di alimenti e bevande deve risultare attività secondaria rispetto alle finalità istituzionali dell'associazione o del circolo, quali risultanti dallo statuto.

Ove, infatti, si tratti di "associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della L. 25 agosto 1991, n. 287 (ora articolo 64, comma 7, del citato D.Lgs. n. 59/2010), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari (...) semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano svolte nei confronti (...)" dei rispettivi associati (cfr. art. 111, comma 4-bis, del TUIR).

L'appartenenza a detta specifica categoria dalla quale consegue, per effetto delle disposizioni del TUIR, l'applicazione di un favorevole regime fiscale determina conseguenze anche sul fronte amministrativo ai fini della disciplina applicabile per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle associazioni o dai circoli che vi rientrano.

Con riferimento alla disciplina applicabile, pertanto, il D.P.R. n. 235/2001 distingue tra le associazioni e i circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno e le associazioni e circoli che, invece, non aderiscono a tali enti ed organizzazioni.

All'interno delle predette due categorie, poi, distingue le associazioni e i circoli in possesso delle caratteristiche richieste dal TUIR e quelli che non ne sono in possesso.

I chiarimenti sulle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 235/2001, quindi, non possono prescindere da dette distinzioni, soprattutto in considerazione del fatto che la diversa appartenenza ad ognuna delle categorie predette comporta conseguenze sostanziali sia in relazione agli aspetti procedimentali che contenutistici (cfr. artt. 2 e 3 del citato D.P.R. n. 235/2001).

Nel caso delle associazioni e circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali l'art. 2, comma 1, del decreto dispone che "Le associazioni ed i circoli di cui all'art. 111, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni), aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, una denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Detta denuncia, laddove gli enti locali abbiano adottato le necessarie misure organizzative, può essere presentata anche su supporto informatico".

Al riguardo si precisa che la denuncia richiamata nella norma è stata sostituita dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), a seguito della riformulazione dell'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, avvenuta con l'articolo 49, comma 4-bis, del testo vigente del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Inoltre, visto il disposto dell'art. 3, comma 7, della L. 25 agosto 1991, n. 287, in conseguenza del quale qualunque tipologia di attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, nonché dell'art. 2, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 235/2001, che nel caso di circoli privati aderenti e con le caratteristiche dell'art. 111 del TUIR, la segnalazione certificata di inizio attività, ammessa ai fini dell'avvio, deve essere adeguatamente documentata e trasmessa d'ufficio dal Comune alla competente autorità sanitaria.

L'art. 2 del D.P.R. n. 235/2001, elenca, al comma 2, gli elementi che devono essere evidenziati da parte del legale rappresentante dell'associazione o circolo nella segnalazione certificata di inizio attività.

Trattasi, nello specifico, di dichiarare:

a) a quale ente nazionale avente finalità assistenziali aderisce l'associazione o il circolo;

b) il tipo di attività di somministrazione che si intende svolgere;

c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies del TUIR;

e) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno.

Al riguardo, va richiamata l'attenzione su quanto segue:

- i requisiti richiamati alle lettere a) e d) rappresentano il presupposto per potere usufruire della procedura semplificata di avvio dell'attività consentita dalla segnalazione certificata di inizio attività;

- ai fini della individuazione del "tipo di somministrazione" richiamata nella predetta lettera b), occorre fare riferimento alle tipologie di attività elencate all'art. 5, comma 1, della citata L. n. 287/1991;

- i criteri di sicurezza ai quali fa richiamo la lettera e) sono stati emanati con il D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 e il D.M. 5 agosto 1994, n. 534 del Ministero dell'interno.

L'art. 2, comma 3, del decreto impone che alla segnalazione certificata di inizio attività debba essere allegata una copia in carta semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione, al fine, ovviamente di rendere più agevole la verifica da parte dell'ente locale e degli organi addetti alla vigilanza.

Al medesimo fine, altresì, è previsto dall'art. 2, comma 6, che, nel caso di associazioni o circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziale che si conformino alle clausole previste dall'art. 111, comma 4-quinquies del TUIR, "Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è tenuto a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione fatta nella denuncia di inizio (ora SCIA), in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, nonché delle condizioni previste dall'art. 111, comma 4-quinquies, del TUIR. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni".

L'art. 2, al comma 5, reca le disposizioni applicabili al caso di un'associazione o di un circolo che pur aderenti e pur intenzionati a svolgere l'attività direttamente ai propri soci nella sede ove si svolge l'attività istituzionale, non intendano uniformarsi alle clausole previste dall'art. 111, comma 4, del TUIR. In tal caso, dispone il predetto art. 2, comma 5, "l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della L. n. 287/1991 del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della L. n. 287/1991.

Al riguardo, si precisa che il R.E.C. è stato abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e che l'articolo 2 della L. n. 287/1991 è stato sostituito dall'articolo 64 del medesimo D.Lgs. n. 59/2010.

Ciò significa che il citato articolo 2, comma 5 del D.P.R. n. 235/2011 deve intendersi riferito ai requisiti previsti dall'articolo 71 e all'autorizzazione prevista dall'articolo 64 del citato D.Lgs. n. 59/2010.

Ove si determini detta fattispecie, dunque, l'attività di somministrazione da parte dell'associazione o del circolo è soggetta alle disposizioni dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 59/2010 e ovviamente, al possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010.

L'art. 3 del D.P.R. n. 235/2001, poi, disciplina, le associazioni e circoli non aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali.

In tal caso il predetto regolamento prevedeva sempre la necessità di un' autorizzazione da parte del Comune, autorizzazione che oggi deve intendersi ricondotta alla generale disciplina di cui all'articolo 64 del D.Lgs. n. 59/2010 (Nello specifico, il citato D.Lgs. n. 235/2001 prevedeva l'autorizzazione sia nel caso di una associazione o di un circolo non aderente che intendesse svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei propri soci direttamente e nella medesima sede nella quale si svolge l'attività istituzionale e che presentasse le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli artt. 111 e 111-bis del TUIR; sia nel caso, altresì, di una associazione o di un circolo non aderente che intendesse svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei propri soci direttamente e nella medesima sede nella quale si svolge l'attività istituzionale ma che non presentasse le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli artt. 111 e 111-bis del TUIR).

Al riguardo, si richiama l'art. 3 del decreto, che al comma 4, dispone che "Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 2 della L. n. 287/1991, da intendersi, ovviamente, ora riferito al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010.

Nel caso di associazione o circolo non aderente ma con le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, quindi la disposizione prevede l'obbligo del possesso del requisito previsto dall'articolo 71 qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia affidata in gestione ad altro soggetto. Solo in tal caso, infatti, a quest'ultimo è richiesto il possesso del requisito professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Da quanto sopra consegue, per contro, che non è soggetta al possesso del requisito professionale l'attività di somministrazione, effettuata direttamente nei confronti dei propri soci e nella medesima sede nella quale si svolge l'attività istituzionale, da parte dell'associazione o del circolo, non aderente, con le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli artt. 111 e 111-bis del TUIR.

Ove, infatti, detto ultimo presupposto venga a mancare e pertanto il circolo o l'associazione non presentino le caratteristiche di ente non commerciale, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato all'obbligo del possesso del requisito da parte del legale rappresentante dell'associazione o di un delegato, in quanto l'attività esercitata si connota come avente carattere commerciale. (cfr. art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 235/2001).

Fermo quanto sopra, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata, in ogni caso, "presso la sede dove sono svolte le attività istituzionali" come espressamente previsto dal citato D.P.R. n. 235/2001 (cfr. art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1).

Nel caso oggetto del quesito, invece, il bar sociale sarebbe ubicato in un altra sede del medesimo Circolo in cui si svolgono prevalentemente le attività istituzionali. I relativi ingressi però affacciano su un cortile comune al quale si accede tramite un unico portone.

Detta circostanza, ad avviso della scrivente, consentirebbe di considerare i due locali sostanzialmente come un'unica sede in cui si svolgono anche le attività istituzionali e garantirebbe, quindi, il rispetto della richiamata condizione di esercizio, fermo restando ovviamente che la somministrazione ad eventuali soggetti non soci comporterebbe l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L. n. 287/1991 (cfr. al riguardo anche l'articolo 4 del citato D.P.R. n. 235/2001).


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio

 

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 64
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, art. 2
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, art. 2
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis
L. 25 agosto 1991, n. 287
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 49