Funzioni di pubblico ministero delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza
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- Creato Martedì, 24 Ottobre 2006 20:00
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Ministero della giustizia
Circ. 2-10-2006 n. m-dg.DAG.02/10/2006.0101392.U Funzioni di pubblico ministero delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza ovvero a laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione per le professioni legali - D.L. 27 luglio 2005, n. 144. Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I. |
D.L. 27 luglio 2005, n. 144
D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
Circ. 2 ottobre 2006, n. m-dg.DAG.02/10/2006.0101392.U
Funzioni di pubblico ministero delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza ovvero a laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione per le professioni legali - D.L. 27 luglio 2005, n. 144.
Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I.
Ai | Sigg. Procuratori generali della Repubblica | |
Loro sedi | ||
e, p.c. | Ai | Sigg. Presidenti delle Corti di Appello |
Loro sedi | ||
Al | Sig. Capo dell'Ispettorato generale |
Come noto, con l'entrata in vigore del decreto legge in oggetto recante "misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", convertito con la legge n. 155 del 2005, è venuta meno la possibilità di delegare le funzioni di pubblico ministero agli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio, ed è stato previsto che nell'udienza dibattimentale dinanzi al giudice monocratico e nell'udienza dinanzi al giudice di pace, dette funzioni possono essere svolte - oltre che dagli uditori giudiziari, vice procuratori onorari addetti all'ufficio o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione per le professioni legali - dal personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
Conseguentemente, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se agli ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza ed ai laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione per le professioni legali (delegati allo svolgimento delle predette funzioni dal Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e a norma dell'art. 50 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274) spetta la corresponsione dell'indennità prevista per i v.p.o. ex art. 4 del D.Lgs. n. 273 del 1989.
Altri uffici, invece, hanno chiesto chiarimenti circa il rimborso delle spese di viaggio occorse per l'espletamento dell'incarico formalmente conferito ai predetti soggetti.
Ciò premesso, questa Direzione Generale, sentito l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, è del parere che l'indennità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 237 del 1989, essendo prevista unicamente per la sola figura del vice procuratore onorario, non può essere estesa ad altre categorie di soggetti in assenza di una espressa previsione normativa.
È da escludere, quindi, che l'indennità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 237 del 1989 possa essere corrisposta a soggetti diversi dalla figura dei vice procuratori onorari come gli ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza e i laureati in giurisprudenza.
In particolar modo la scrivente ritiene, poi, che per i laureati in giurisprudenza l'esclusione dell'indennità deriva non solo dalla mancanza di una specifica previsione normativa ma anche dalla natura stessa dell'attività delegata dall'Autorità giudiziaria, da ritenersi svolta ad integrazione delle attività pratiche previste per la formazione comune dei laureati che frequentano la scuola di specializzazione per le professioni legali (art. 16 D.Lgs. n. 237 del 1989).
Per quanto concerne, invece, il rimborso delle spese di viaggio si ritiene che per il caso in questione possano applicarsi, parimenti, le disposizioni previste in materia dalla normativa generale degli impiegati civili dello Stato (legge n. 836 del 1973 e successive modificazioni), essendo comunque i predetti soggetti formalmente investiti di una funzione pubblicistica.
Pertanto, in considerazione delle funzioni svolte e dell'utilità che ne deriva dall'esercizio di tali attribuzioni, si è del parere che possano essere rimborsate le spese di viaggio sostenute da chi, nell'adempimento di un incarico, agisce nella formale veste di delegato dell'amministrazione della giustizia.
Da quanto detto, può farsi derivare la spettanza del rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli spostamenti dalla "sede di servizio" a quella diversa in cui detti soggetti sono chiamati a svolgere le funzioni di pubblico ministero, considerando nel caso di specie sede di servizio quella dell'Autorità giudiziaria delegante ed escludendo, comunque, il rimborso nel caso in cui le funzioni delegate debbano essere svolte nel luogo di residenza del soggetto delegato.
Le predette spese, computate secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali, possono essere imputate al cap. 1360 "spese di giustizia.....".
Le considerazioni sopra esposte non comportano un aggravio di spesa per l'Erario, atteso che, comunque, in mancanza del personale sopra indicato, l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero devono essere esercitate dai magistrati professionali o onorari, per i quali lo spostamento dall'ordinaria sede di servizio importa il trattamento di trasferta nella misura prevista dalle norme vigenti.
Le SS.VV. sono pregate di portare a conoscenza di tutti gli uffici interessati quanto sopra rappresentato.
Il Direttore generale
Alfonso Papa