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Autovelox..il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa..

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ATTI AMMINISTRATIVI   -   IMPUGNAZIONI IN MATERIA CIVILE
Trib. Ivrea, Sent., 11-08-2011
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Per quanto attiene alle istanze istruttoria, si richiama integralmente il contenuto dell'ordinanza depositata il 21 febbraio 2011.
Nel merito, si conferma integralmente la sentenza appellata ritenendo di non condividere nessuno dei profili di ingiustizia lamentati dal ricorrente in sede di ricorso e quindi riproposti nella presente fase di giudizio.
Data della violazione.
Come spiegato dal giudice di pace, la Corte di Cassazione, anche recentemente, ha ribadito che "in tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso" (Cass. civ., Sez. II, 15 gennaio 2010, n. 532, nella quale la S.C., rigettando il ricorso del contravventore, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva considerato meramente formale e non causa di nullità la discrasia esistente tra il contenuto dell'originario verbale redatto dall'organo accertatore ed il contenuto, più succinto e meno particolareggiato, del verbale meccanizzato, unico ad essere stato oggetto di notifica).
Ebbene, il verbale di accertamento contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge; contrariamente a quanto dedotto dalla parte, la data ivi indicata corrisponde a quella di rilevazione automatica della violazione, come si evince anche dalla lettura di quanto indicato nelle fotografie allegate dal verbale (omissis, h. 8.37) e nel caso di specie è addirittura indicata la data di quanto i pubblici ufficiali hanno proceduto alla visione delle fotografie e quindi alla stesura del verbale (3 febbraio 2009 h. 19.46 dall'agente PA.Si.).
Notificazione.
In primo luogo si rileva che nessuna disposizione di legge impone l'indicazione degli elementi indicati dal ricorrente a sostegno della tesi della nullità della notifica.
Come noto, l'art. 201, comma terzo del Codice della Strada prescrive che "alla notifica si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale".
Le norme in tema di notificazione a mezzo del servizio postale di cui alla legge n. 890 del 1982 non sanciscono alcuna limitazione territoriale in ordine all'utilizzo degli uffici postali cui consegnare il plico da notificare e l'invocato art. 12 dispone semplicemente che "le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione.." mentre l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 richiamato dal giudice di pace afferma soltanto che "per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice".
Riassumendo, quindi, nessuna disposizione di legge dispone che l'agente accertatore debba consegnare l'atto da notificare unicamente agli uffici postali del Comune presso cui presta servizio né pare corretto il riferimento alla normativa di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959 trattandosi di disciplina dettata per gli ufficiali giudiziari non estensibile agli altri soggetti ai quali la legge riconosce il potere di eseguire le notificazioni (Cfr., sul punto, Tribunale di Ivrea, 21 maggio 2010, n. 300, nella quale vi è una puntuale applicazione ad un caso di specie identico a quello per cui è causa del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella decisione n. 23588 del 15 settembre 2008 secondo cui, appunto, in tema di infrazioni al codice della strada, alla notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi del terzo comma dell'art. 201 del Codice della Strada, non si applicano le prescrizioni previste dagli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perché la loro competenza è disciplinata dall'ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica").
Peraltro, occorre puntualizzare che se anche la notificazione fosse stata effettuata in violazione delle disposizioni di legge che ne regolano le modalità, la conseguenza non sarebbe comunque stata l'inesistenza dell'atto come affermato dal giudice di pace perché costituisce ormai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui "ove l'atto sia stato regolarmente ricevuto, in guisa da consentire all'ingiunto una tempestiva e rituale opposizione, non può ravvisarsi l'inesistenza dell'atto stesso, ma, eventualmente, la sua nullità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato, ossia il rendere edotto l'interessato del verbale elevato nei suoi confronti e nel porlo in grado di difendersi "(Cass. civ., Sez. V, 30 gennaio 2008, n. 2079; Id., Sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2817).
Anche per quanto attiene all'asserita inesistenza della notificazione per essere stata delegata un'attività (notificazione) "non delegabile", pare sufficiente evidenziare come la Polizia Municipale non ha affatto "delegato" l'attività di notificazione ma si è semplicemente servita dall'Ufficio Postale per eseguire le operazioni materiali di "consegna" del plico, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 890 del 1982.
Anche questo principio è stato affermato in modo molto chiaro nella decisione della Suprema Corte sopra citata n. 23588 del 2008 ove si è evidenziato come "ciò che la legge riserva al pubblico ufficiale che provvede alla notifica a mezzo posta è l'esercizio della potestà pubblica di certificazione inerente la notifica stessa per la parte che gli compete e dunque l'autenticazione della copia da consegnare al destinatario e la redazione della relata di notifica a mezzo posta, non le attività materiali di stampa, imbustamento e trasmissione (cfr anche sul punto: Tribunale di Ivrea, sentenza n. 300 del 2010).
Funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata.
Sul punto, pare sufficiente ricordare come, in tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (c.d. "autovelox ") in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature (Cass. civ., Sez. II, 25 giugno 2008, n. 17361).
Inoltre, "l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei veicoli ( autovelox ) perdura sino a quando risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente, inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello stesso" (cfr: Cass. Civ., sez. I, 12 luglio 2001, n. 9441; Id., Sez. III, 5 novembre 1999, n. 12324).
Nel caso di specie, le allegazioni del ricorrente, oltre ad essere assolutamente generiche, sono rimaste del tutto sfornite di prova, così come l'assunto relativo alla dedotta mancanza della segnalazione dello strumento.
Mancata contestazione immediata.
Anche tale profilo di doglianza non merita accoglimento.
Sul punto, si è chiarito che "l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione. Ne consegue che, in riferimento al caso di infrazione riconducibile all'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ex art. 384, lett. b), a cui si aggiungono gli accertamenti delle violazioni per mezzo di apparecchi di rilevamento (ex art. 384 lett. e), il giudice dell'opposizione non può escludere l'impossibilità di contestazione immediata con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso detta contestazione" (Cass. civ., Sez. II, 2 febbraio 2011, n. 2436; Id., Cass. civ., Sez. II, 14 ottobre 2009, n. 21878).
Giurisdizione della Polizia Municipale di Ivrea
Come ben motivato dal giudice di pace, la strada ove era posizionato l' autovelox è una strada extra urbana facente parte del territorio comunale, anche se fuori dal centro abitato, con la conseguenza che gli agenti municipali sono certamente legittimati all'accertamento delle infrazioni ivi verificatesi (cfr Cass. civ., Sez. II, 7 marzo 2007, n. 5199).
Ed ancora si è statuito che, "ai sensi dell'art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è la sola gestione degli apparecchi che servono ad accertare la violazione dei limiti di velocità ad essere rimessa agli organi di polizia stradale, nel senso che tali organi sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione e del funzionamento degli apparecchi misuratori della velocità, nonché della regolarità del loro posizionamento sulle strade. L'accertamento della violazione del limite di velocità, invece, costituendo, ex art. 11 cod. strada, un servizio di polizia stradale, ben può essere espletato, ex art. 12, comma 1, lett. e), dello stesso codice, dai corpi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza ed anche al di là di essi, ove espressamente autorizzati, restando a carico dell'interessato provare la mancata autorizzazione" (Cass. civ., Sez. II, 16 ottobre 2009, n. 22041).
Circa le modalità di gestione del servizio e quindi sull'affidamento a cottimo del medesimo piuttosto che sull'utilizzo del sistema in genere (ivi compresa la doglianza relativa al trattamento dei dati personali), correttamente la difesa dell'ente pubblico ha affermato che non è certo questa la sede per disquisire circa la legittimità di tali scelte discrezionali della pubblica amministrazione.
Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Anche tale profilo di annullamento dell'atto non merita accoglimento posto che il verbale conteneva tutti gli elementi richiesti dalla legge e del resto, come ben spiegato dal giudice di pace, "la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente" (Cass. civ., Sez. V, 6 settembre 2006, n. 19189).
Nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente esperito il rimedio giurisdizionale e quindi non ha motivo di dolersi del mancato richiamo alla disposizione di legge che prevede i termini e l'autorità cui inoltrare il ricorso.
Le spese processuali di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del grado di difficoltà della causa, degli incombenti svolti e di ogni altro elemento di determinazione (artt. 5 e 6 del D.M. 127/04).

P.Q.M.

Il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali a favore di parte appellata che liquida, in assenza di nota spese, in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, oltre iva cpa ed accessori di legge.

   

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