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profili di responsabilità amministrativa in merito alla gestione del servizio di rilevamento delle infrazioni al codice della strada con apparecchiature autovelox

Dettagli

d ..la Polizia di Stato rilevava che lo svolgimento del predetto servizio non era corrispondente alle direttive del Ministero dell'Interno, della Motorizzazione nonché della giurisprudenza che si è formata in materia ..d

 

GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Abruzzo Sez. giurisdiz., Sent., 18-03-2011, n. 104Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo
 Con atto di citazione depositato in data 28 settembre 2010, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio @@, @@, @@ e @@, nelle qualità di seguito indicate, per ivi sentirsi condannare al pagamento in favore del Comune di @@ della somma complessiva di Euro 69.923,60, nella seguente ripartizione: @@: Euro 31.668,40; @@: Euro 31.668,40; @@: Euro 3.293,00; @@: Euro 3.293,00, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese del giudizio, queste ultime in favore dello Stato. I fatti contestati dal requirente erano i seguenti: In seguito a indagine delegata al Compartimento della Polizia Stradale per l'Abruzzo in merito alla gestione del servizio di rilevamento delle infrazioni al codice della strada con apparecchiature autovelox, sono emerse alcune irregolarità rilevanti per i profili di responsabilità amministrativa presso il Comune di @@ (@@). Preliminarmente il personale della Polizia di Stato ha segnalato difficoltà evidenti nel procedere agli accertamenti delegati, perché presso il predetto Comune non era presente alcun registro cartaceo, né alcun software per la gestione delle attività contravvenzionali. Infatti, presso il Comune di @@ (@@) l'unico addetto a tale attività era l'istruttore della P.M. @@, con la conseguenza che la struttura amministrativa dell'ente era chiaramente inadeguata per lo svolgimento di questo servizio. Tale inadeguatezza doveva essere conosciuta anche dagli amministratori che avevano deliberato con i provvedimenti del 31 maggio 2005 e del 30 novembre 2006 di dotare, mediante locazione, il servizio di polizia municipale delle apparecchiature autovelox per il rilevamento delle velocità non consentite dal codice della strada. Con la deliberazione n. 31 del 13.05.2005 della Giunta Comunale, composta da @@, @@ e @@ si determinava di dotare il servizio di polizia municipale di apparecchiature autovelox con locazione per un anno da parte della ditta @@. s.r.l., munita della strumentazione necessaria. Il parere tecnico favorevole era rilasciato dal responsabile del servizio @@ In quest'occasione era valutata e accolta dal Comune la sola proposta pervenuta dalla ditta @@. s.r.l. di @@ @@, non essendo state richieste offerte ad altre ditte. Le condizioni offerte dalla predetta società erano riportate nel disciplinare allegato alla deliberazione firmato dallo stesso @@. Nel disciplinare era indicato: il numero dei servizi nella misura indicativa di due noleggi mensili, ciascuno della durata di tre ore; lo sviluppo e la stampa di una foto per ogni fotogramma dei veicoli da contravvenzionare presso il laboratorio di fiducia dell'ente pubblico; il comodato gratuito di un programma di gestione e consultazione dei dati; il compenso alla ditta per ogni fotogramma relativo a una violazione accertata, della quale sia stata incassata la relativa sanzione pecuniaria, in misura di Euro 12,00 più iva per il superamento della velocità di non oltre i 10 Km/h (art. 142, comma 7 del C.d.S. che prevede una sanzione amministrativa da 38 a 155 euro) e di Euro 32,00 più iva per il superamento della velocità di oltre 10 Km/h (art. 142, comma 8 e 9 del C.d.S. che prevedono sanzioni amministrative più elevate. La Polizia di Stato verificava presso l'ente che per il primo contratto era svolto un solo servizio autovelox in data 19.5.2006 con l'accertamento di 62 violazioni al C.d.S... le quali riguardavano tutte (tranne una soltanto, per il comma 7) i commi 8 e 9 che prevedono introiti maggiori. Di queste contravvenzioni erano riscontrate soltanto 33 comunicazioni per l'acquisizione delle generalità dei conducenti, con la conseguenza che mancavano 27 comunicazioni delle generalità dei contravventori. La mancata comunicazione della generalità del contravventore comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 bis e 180 del C.d.S. una sanzione di Euro 250,00. L'assenza d'idonea istruttoria da parte dell'ente locale per sanzionare tutti i conducenti che avevano violato i limiti di velocità ha comportato un pregiudizio finanziario di Euro 6.750,00 (Euro 250,00 x 27 = Euro 6.750,00), sotto il profilo della mancata acquisizione di proventi contravvenzionali. Con la successiva delibera n. 53 del 30.11.2006 la Giunta Comunale, composta dagli amministratori @@, @@ e @@, era determinata nuovamente la dotazione di apparecchiature autovelox per il servizio di polizia municipale, sempre alla ditta @@. s.r.l. di @@ @@, con il parere tecnico favorevole reso dal sig. @@ Con questa nuova procedura era prevista: la fornitura da parte della ditta di moduli prestampati con ricevuta di ritorno; l'assistenza e consulenza amministrativa per la stampa dei verbali e per la ricerca dei dati, nonché attrezzature informatiche se necessarie e richieste; la previsione che la polizia municipale avrebbe provveduto alla ricerca dei proprietari dei veicoli e alla stampa dei verbali, quando non delegata alla ditta; il compenso alla ditta per ogni fotogramma relativo a una violazione accertata della quale sia stata incassata la relativa sanzione pecuniaria, in misura di Euro 12,00 più iva per il superamento della velocità di non oltre 10 Km/h (art. 142, comma 7 del C.d.S.) e di Euro 32,00 più iva per il superamento della velocità di oltre 10 Km/h (art. 142, comma 8 e comma 9 del C.d.S.); la corresponsione di Euro 32,00 più iva per ogni verbale incassato per non avere comunicato i dati anagrafici di chi aveva commesso l'infrazione (art. 180 C.d.S.). Nel corso dell'anno 2007 l'ente locale disponeva lo svolgimento di 11 servizi per la durata massima di 3 ore, nel corso dei quali erano accertate n. 737 infrazioni, tutte per la violazione dell'art. 142 del C.d.S. e tutte ai sensi dei commi 8 e 9 che comportano introiti contravvenzionali maggiori. Per i servizi autovelox il Comune di @@ incamerava per il 2007 Euro 60.000,00 e per il 2008 Euro 22.156,02. La Polizia di Stato, comunque, rilevava anche in questo caso la mancata comunicazione di almeno 200 dichiarazioni concernenti le generalità conducenti/trasgressori, con il possibile mancato introito di proventi contravvenzionali di Euro 50.000,00 ( Euro 250,00 x 200 = Euro 50.000,00). Tale mancanza emergeva sia dal disordine dell'Ufficio, sia dall'assenza nella numerazione progressiva dei verbali dal numero 737 al numero 786. Su questi fatti il sig. A. riferiva che l'intera attività era stata delegata alla @@. s.r.l. La Ragioniera del Comune, sig.ra @@, riferiva che durante l'intero periodo dello svolgimento del servizio autovelox l'amministrazione comunale aveva incassato la somma di Euro 132.927,42, di cui Euro 16.473,60 versati alla ditta @@. La Polizia di Stato, al fine di accertare la convenienza dello svolgimento del servizio da parte dell'ente locale, ha verificato come si procedeva presso altri Comuni della Provincia dell'@@uila. In particolare, si accertava che presso il Comune di @@ (@@) il Comando di Polizia municipale gestiva interamente il procedimento amministrativo-burocratico (attività, peraltro, non delegabile a privati), con un risparmio di spesa, a parità di confronto, di almeno Euro 13.173,60. Per quanto sopra si ritiene che lo svolgimento del servizio con apparecchiature autovelox da parte del Comune di @@, non sia stato conveniente, avendo comportato una spesa superiore, a parità di servizio svolto, a quella che sostengono altri Comuni non ponderando al meglio le clausole negoziali e, a causa di grave negligenza, non abbia introitato somme per violazioni al Codice della Strada accertate. Inoltre, come verificato dalla Polizia di Stato, l'ente locale non aveva rispettato gli obblighi sulla destinazione dei proventi delle contravvenzioni imposti dall'art. 208, comma 4, del Codice della Strada, perché non risulta che il 50% degli stessi sia stato devoluto allo svolgimento di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e ad interventi per la sicurezza stradale.Tra l'altro, la predetta norma regola anche le modalità di previsione delle spettanze per gli aggiudicatari degli appalti di locazione delle apparecchiature autovelox. Infine, la Polizia di Stato rilevava che lo svolgimento del predetto servizio non era corrispondente alle direttive del Ministero dell'Interno, della Motorizzazione nonché della giurisprudenza che si è formata in materia (cfr. Cassazione Penale, Sezione Sesta, sentenza n. 12620 del 17 marzo 2010). Per quanto sopra narrato, la Procura regionale emetteva il preventivo invito a dedurre nei confronti del sig. @@, Sindaco del Comune di @@, del sig. @@, Istruttore Amministrativo di Polizia municipale del Comune, del sig. @@, Vice Sindaco e Consigliere presso il Comune e della sig.ra @@, Assessore e Consigliere del Comune. Costoro potevano avere concorso al pregiudizio finanziario che ammonta a una somma di Euro 56.750,00, oltre la possibile maggiore spesa per lo svolgimento del servizio, così come calcolata dalla Polizia di Stato nell'importo di Euro 13.173,60, per un totale di Euro 69.923,60. La somma in parola può essere addebitata agli odierni intimati per non essersi adoperati, nell'ambito delle proprie funzioni, per un corretto svolgimento del servizio di controllo a distanza con apparecchiature autovelox e per non avere correttamente introitato le sanzioni previste dal Codice della Strada, con particolare riferimento alla mancata comunicazione delle generalità del conducente trasgressore, come previsto all'art. 126 bis, comma 2, del C.d.S. (il quale prevede che quando viene omessa la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione debba essere applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 a Euro 1000). Gli incolpati hanno presentato memorie difensive e non hanno chiesto di essere ascoltati personalmente. Il sig. @@, responsabile della Polizia municipale all'interno del Comune di @@, ritiene di avere operato per la cura e l'attuazione della delibera di Giunta n. 31 del 13.5.2005, nella quale si decideva di disporre, per motivi di sicurezza stradale, dei controlli con autovelox sul tratto di strada statale di competenza, identificata quale S.S. 17. Una volta adottata la delibera si formalizzava la convenzione con la ditta @@ di @@ e si procedeva allo svolgimento del servizio. Il sig. @@, contrariamente a quanto segnalato dalla Polizia di Stato, afferma che l'ufficio era ben organizzato e in grado di svolgere le funzioni affidate dall'organo politico. Lo stesso ritiene di non avere avuto una condotta gravemente colposa o dolosa. Per quanto riguarda i tre Amministratori incolpati, assistiti dall'avv. @@ C., ritengono di non versare in dolo o colpa grave, così come ritengono che gli Uffici comunali erano ben gestiti dal sig. @@ Inoltre, il controllo attraverso l'autovelox è servito per eliminare gli incidenti gravi sul tratto di strada statale interessata. Gli stessi Amministratori evidenziavano, comunque, la diversità della loro posizione da quella del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, per quanto riguardava le notifiche dei verbali ai soggetti che avrebbero dovuto essere sanzionati. Per ogni altro riferimento si rinvia al testo scritto depositato dagli incolpati. Con lo stesso atto, la Procura regionale aggiungeva: Tutto ciò premesso, a giudizio di questo Ufficio requirente emerge, nella vicenda in parola, una responsabilità amministrativo - contabile per colpa grave dei convenuti che non consente l'archiviazione del presente procedimento come richiesto nelle memorie difensive. Su questa vicenda di danno, così come accertato dalla Polizia stradale presso il Comune, emergono gravi carenze sulla corretta istruzione delle pratiche di illecito amministrativo conseguenti alle violazioni al Codice della Strada. In particolare, mancavano le acquisizioni delle generalità dei conducenti autori dell'illecito, atteso che la mancata comunicazione delle loro generalità, comportava, ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 bis e 180 del C.d.S., l'applicazione di una sanzione di Euro 250,00. Infatti, è noto che nel momento in cui è commesso (e anche scoperto) un illecito amministrativo depenalizzato sorge un diritto di credito della @@ verso il contravventore, ma in questo caso il diritto di credito non è stato esercitato. Inoltre, la Polizia stradale ha verificato che il Comune di @@, a differenza di altri enti locali (es. Comune di @@), non gestiva interamente il procedimento amministrativo - burocratico non conseguendo, così, un risparmio di spesa. Questa maggiore spesa era calcolata dall'organo delegato per l'indagine nella misura di Euro 13.173,60. Questi fatti oggettivi denotano che gli odierni convenuti, nell'ambito delle proprie funzioni, non hanno operato per un corretto svolgimento del servizio, procurando un pregiudizio erariale sia sotto il profilo del mancato introito di proventi contravvenzionali, sia nella maggiore spesa sostenuta per non avere gestito interamente e all'interno dell'ente locale il procedimento amministrativo. Il loro comportamento, ad avviso della Procura regionale, è caratterizzato da colpa grave. Per quanto riguarda la quota di addebito del danno erariale, questa Procura ritiene che la quota maggiore debba essere addossata al Sindaco e al responsabile del Servizio, i quali avevano il dovere di servizio di svolgere con efficienza e regolarità i propri compiti. In particolare il sindaco (il sig. @@) aveva il dovere di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nonché all'esecuzione degli atti (art. 50, comma 2, del TUEL). Per quanto riguarda i componenti della Giunta sig.ra @@ e sig. @@ il loro apporto causale è limitato alla sola quota di danno per le modalità di esecuzione del servizio (Euro 13.173,60) che non era svolto all'interno dell'ente locale, bensì affidato per intero alla S.r.l. @@., così come emerge dalla delibera di Giunta Comunale n. 53 del 30.11.2006, laddove sono state accolte e approvate le condizioni contrattuali offerte dalla s.r.l. @@. Quanto sopra premesso, si ritiene di suddividere la quota di responsabilità amministrativa degli odierni convenuti dell'importo di Euro 69.923,60, nella seguente misura: @@: Euro 31.668,40; @@: Euro 31.668,40; @@: Euro 3.293,00; @@: Euro 3.293,00. In relazione a tali fatti, il pubblico ministero instaurava il contraddittorio preliminare, ex art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, mediante l'emissione dell'invito a dedurre in data 23 giugno 2010.@@, @@, @@ e @@ producevano le proprie deduzioni in data 2 agosto 2010.
Nessuno degli intimati chiedeva di essere ascoltato personalmente.
Seguiva, come descritto in premessa, il deposito, in data 28 settembre 2010, dell'atto di citazione in giudizio, ritualmente notificato ai convenuti nei previsti modi di legge.
Con atto depositato in data 29 dicembre 2010, l'avv. @@ C., per @@:
considerava le funzioni del sindaco assolutamente differenti da quelle dell'invio di verbali, atteso che la predisposizione di ogni atto amministrativo deve essere curata, sotto il profilo meramente esecutivo ed una volta adottata la decisione politica, dagli organi amministrativi dell'Ente Comunale nelle persone dei responsabili del servizio;
citava, al riguardo, l'art. 7 del disciplinare del servizio di noleggio della apparecchiatura autovelox;
riteneva assenti, nella concreta fattispecie, l'elemento soggettivo ed il nesso causale tra la condotta ed il danno;
chiedeva infine l'integrazione del contraddittorio nei confronti del segretario comunale all'epoca dei fatti in contestazione, in ragione delle competenze e delle funzioni allo stesso dalla legge attribuite.
In occasione della pubblica udienza in data 19 gennaio 2011:
l'avv. Federica Ianni, delegato dall'avv. Ersilia Lancia, richiamando la memoria depositata in pari data, non riteneva possibile ravvisare la colpa grave dell'A., attese anche alcune omissioni riconducibili alla società affidataria del servizio in argomento;l'avv. @@ C., anche per @@ e @@ (memorie depositate in data 19 gennaio 2011), insisteva per l'assoluzione dei convenuti, in virtù delle precise competenze agli stessi attribuite, rammentando sia la pericolosità del tratto stradale interessato dalla rilevazione del misuratore di velocità sia la finalità preventiva prima ancora che repressiva dello specifico servizio e rinnovando, in conclusione, l'istanza diretta ad ottenere l'integrazione del contraddittorio;il pubblico ministero, precisando la carenza, nella specie, degli elementi necessari per la contestazione di eventuali profili di responsabilità a carico non solo del segretario comunale ma anche della @@. s.r.l., confermava la richiesta di condanna ed invocava, in via eventuale, un moderato uso del potere riduttivo.
Motivi della decisione
 L'ordine di esame delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del collegio (Corte dei conti, Sezioni riunite, sentenza n. 727 del 1991).Ciò premesso, la Sezione giudicante osserva che, allo stato degli atti, l'evocazione di altro soggetto, richiesta dall'avv. @@ C., non può apportare contributo alcuno al presente giudizio.Invero, la verifica dell'integrità del contraddittorio deve essere eseguita con riferimento alla domanda introduttiva e alla prospettazione di parte attrice e non con riguardo a ipotesi di responsabilità costruite sulla scorta delle tesi difensive del convenuto, che possono ben valere a contestare la fondatezza nel merito della domanda stessa ma non comportano la necessaria estensione soggettiva del processo (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 372 del 2007; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenza n. 1137 del 2005; Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 15 del 1998). Del resto, deve essere ritenuta inammissibile la domanda d'integrazione del contraddittorio, formulata dalla parte convenuta, quando l'impostazione accusatoria contenuta nell'atto di citazione in giudizio - come nel caso in disamina - escluda ogni possibile imputabilità di altri responsabilità a soggetti terzi (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 687 del 2009).Ciò premesso, appare evidente - in base a quanto allegato dal difensore di @@, @@ e @@ e considerata la carenza di fondati argomenti di segno contrario - l'assenza di colpa grave.Tanto a prescindere dall'evocato principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sentenza n. 573 del 2009; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 334 del 2007). Il comportamento dei suddetti soggetti, in altri termini, risponde a criteri di sufficiente ponderazione e razionalità, rilevabili dalla comune esperienza amministrativa, ampiamente illustrati negli scritti defensionali citati, ribaditi in occasione della pubblica udienza in data 19 gennaio 2011 e sostenuti dall'esame complessivo e congiunto degli atti di causa.È utile altresì precisare, al fine di una compiuta e dettagliata ricostruzione dei fatti, che la strada statale interessata dai descritti rilevamenti, effettuati con strumento elettronico omologato (autovelox), costituisce tratto notoriamente e particolarmente pericoloso per la circolazione, con un elevato numero di sinistri anche mortali (memoria depositata in data 29 dicembre 2010, allegati 1 e 2), situazione grave, permanente e tale da non consentire indugio alcuno nell'adozione delle deliberazioni di giunta comunale nn. 31 in data 13 maggio 2005 e 53 in data 30 novembre 2006.D'altronde:
la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, costituisce esigenza fondamentale e finalità primaria di ordine sociale ed economico (art. 1, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero degli incidenti causati dall'eccesso di velocità, l'azione di contrasto degli organi di polizia stradale e delle polizie locali deve essere rivolta con prioritaria attenzione ai tratti di strada in cui si verifica un costante ed alto livello infortunistico (direttiva del ministro dell'interno n. 300/A/10307/09/144/8/20/3 in data 14 agosto 2009).Deve essere esclusa, in breve, la presenza nell'atteggiamento psicologico dei predetti convenuti di quel grado d'intensità, particolarmente qualificato, individuato dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639 - la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi - ed esattamente definito quale atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 1990 del 2010), di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza l'osservanza di un minimo grado di diligenza (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 402 del 2007; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 71 del 1997).Nulla di ciò si rinviene nel caso concreto. D'altra parte, in base alla espressa limitazione della responsabilità amministrativa ai casi di dolo o colpa grave ovvero all'abbassamento della soglia d'imputabilità (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 313 del 1997), condivisibile ed articolata giurisprudenza afferma:non ogni comportamento censurabile può integrare gli estremi della colpa grave ma soltanto quello contraddistinto da precisi elementi qualificanti in tal senso, elementi che vanno accertati caso per caso in relazione alle modalità del fatto ed all'atteggiamento soggettivo dell'autore del danno (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 12 del 2001);per l'affermazione della responsabilità occorre una consapevolezza ed una partecipazione volitiva od omissiva al fatto produttivo del danno (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 246 del 2000);l'illecito contabile, come quello civile, è configurato con ricorso ad una clausola generale di responsabilità e, pertanto, la qualificazione della gravità della colpa rinvia ad un giudizio di valore che deve essere compiuto mediante il raffronto tra la condotta esigibile e quella osservata dal soggetto agente (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 805 del 1999);la limitazione delle responsabilità amministrative alle ipotesi di dolo o colpa grave si fonda sulla considerazione che, essendo molto elevato lo sforzo di diligenza richiesto e note le disfunzioni dell'apparato amministrativo, sono addebitabili solo le mancanze più gravi (Corte dei Conti, Sezioni riunite, sentenza n. 66 del 1997).Autorevole dottrina, in merito allo stesso profilo, asserisce che la qualificata colpevolezza nel comportamento amministrativo costituisce limitazione della responsabilità relativamente ad attività sulle quali incidono situazioni di rischio, sovente non percepibili all'atto in cui si assumono le scelte, e che la medesima disposizione tende ad evitare che il timore di commettere errori scoraggi gli amministratori da un sereno e proficuo svolgimento dei loro complessi compiti, i quali, finalizzati all'interesse pubblico, giustificano la conseguenza di far apparire secondario ed accettabile l'inconveniente di lasciare l'ente danneggiato esposto alla negligenza lieve.In definitiva, @@, @@ e @@ devono essere assolti dalla domanda di parte attrice.
Nella parte dispositiva del presente provvedimento è liquidato l'ammontare degli onorari e diritti spettanti al difensore dei predetti soggetti in caso di definitivo proscioglimento nel merito ex articoli 3, comma 2 bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, e 10 bis, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248.In ordine alla posizione - radicalmente diversa - di @@ si osserva quanto segue.
La fattispecie in esame costituisce una pacifica ipotesi di nocumento patrimoniale, in applicazione dei principi generali costantemente enunciati dalla Corte dei conti (in merito alla estinzione dell'obbligazione di pagamento per decorrenza del termine utile per la notificazione dei verbali ed al connesso danno finanziario per l'amministrazione comunale: Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenza n. 203 del 2005; circa l'omessa riscossione di crediti e la prescrizione dei medesimi: Sezione II, sentenze nn. 332, 203 e 138 del 1990; Sezioni riunite, sentenza n. 365 del 1984; Sezione I, sentenza n. 50 del 1989; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 1600 del 1987).
In ordine alla concreta individuazione della competenza e della connessa responsabilità, il quadro normativo, nella parte peraltro non modificata dalla recente riforma del codice della strada, fornisce riferimenti certi (articoli 12, comma 1, lettera e), e 201, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; articoli 383 e 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).La giurisprudenza in materia è chiara:le disposizioni sull'accertamento delle violazioni, sulla registrazione e sulla notificazione dei verbali riguardano esclusivamente gli organi accertatori e l'ufficio o comando da cui gli stessi dipendono (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 176 del 2006); l'espletamento dei servizi di polizia stradale, comprensivo del momento dell'accertamento, è demandato ai soli soggetti indicati nell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Corte di cassazione, Sezione II, sentenza n. 2202 del 2008). In coerenza con tale assetto testuale ed interpretativo, anche l'art. 7 del disciplinare del servizio di noleggio della apparecchiatura autovelox (all. n. 3 alla memoria depositata in data 29 dicembre 2010) prevede che il responsabile del servizio di polizia municipale garantisca i necessari servizi di competenza per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità imposti nel territorio comunale, in armonia con quanto stabilito nell'ordinanza prefettizia del 31.10.2003, e l'incasso delle relative sanzioni.Di conseguenza, del danno in questione deve essere chiamato a rispondere esclusivamente il soggetto responsabile del servizio di polizia municipale del comune di @@.
A carico dello stesso emergono tutti gli elementi per l'affermazione di responsabilità amministrativa.Il comportamento dell'A. appare inadeguato, con evidente deviazione dal modello di condotta connesso alle particolari funzioni ed in palese violazione delle norme citate nonché degli irrinunciabili canoni di buona amministrazione (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 198 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, sentenza n. 424 del 2000).Si tratta, in altre parole, di una congerie di omissioni, di mancanza di idonee e risolutive iniziative, di approssimazione, di negligenza et/aut inerzia, le quali, tutte protratte nel tempo, non consentivano di definire tempestivamente, radicalmente ed efficacemente i rilevanti problemi del procedimento sanzionatorio nel periodo in questione.
Da tali vicende emerge, infatti, una sostanziale e parziale abdicazione della polizia municipale di @@ alla gestione delle sanzioni de quibus negli anni di riferimento, compendiata negli accertamenti compiuti dalla polizia stradale (relazione in data 19 giugno 2010), accertamenti che possono essere considerati sufficientemente attendibili (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 14 del 2009; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 1789 del 2008; Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, sentenza n. 206 del 2008; Sezione I giurisdizionale centrale, sentenze nn. 532 del 2008 e 410 del 2005; Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 2 del 2003).
Ricorre, pertanto, anche l'elemento soggettivo, sotto il profilo della colpa grave ex art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639.
Nulla quaestio sul rapporto di servizio e sul nesso di causalità, risultando pacifico il primo e palese, innanzi alla consequenzialità tra la citata condotta ed il danno, il secondo.Ciò nei termini rappresentati dal requirente, confortati dalla valutazione complessiva degli atti e non superabili dai fragili elementi addotti dal convenuto.Il collegio - attesa la situazione oggettiva nella quale operava l'unico responsabile (memoria depositata in data 19 gennaio 2011; relazione della polizia stradale in data 19 giugno 2010), condizione certamente difficoltosa e non disgiunta dalla durata della vicenda, e considerata la normale alea notoriamente insita nel calcolo, più o meno empirico, di alcune somme oggetto di contestazione - ritiene di avvalersi del potere di riduzione dell'addebito (articoli 1, comma 1 bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, 19, comma 2, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, n. 52, comma 2, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e n. 83, comma 1, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), delimitando il quantum della condanna ad un importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), inferiore a quello originariamente contestato e da considerare accertato.Pertanto, si condanna @@, nella descritta qualità, al risarcimento in favore del comune di @@ (@@) della somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00), importo da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza.Sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all'effettiva ed intera soddisfazione del credito. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nec plus ultra.

P.Q.M.
 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:assolve @@, @@ e @@ dai contestati addebiti;
liquida gli onorari e diritti spettanti al difensore dei predetti in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), calcolati in misura forfettaria in assenza di apposite note;
accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l'effetto, condanna P.A. al risarcimento in favore del comune di @@ (@@) della somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00), importo da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza;
sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all'effettiva ed intera soddisfazione del credito; liquida le spese di giudizio, in favore dello Stato e sino alla data di pubblicazione della sentenza, in Euro 348,12 (trecentoquarantotto/12) a carico del solo soccombente;
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
 

   

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