Autovelox - Affinché la rilevazione possa essere considerata inoppugnabile occorre che la documentazione del corretto funzionamento dell'autovelox venga integrata dalla Polizia Stradale.
- Dettagli
- Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
- Creato Domenica, 27 Novembre 2011 10:36
- Visite: 1740
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Giudice di pace Perugia, Sent., 23-08-2011
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in Cancelleria in data 27.06.2005, l'Avv. Co. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 L. 689/81, contro il verbale di accertamento n. (...), elevato l'8.12.2004 dalla Polizia Stradale di Perugia con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di Euro 137,55 oltre la decurtazione di due punti dalla patente di guida, per la violazione di cui all'art. 142/8 c. del C.d.s.
La contravvenzione veniva accertata dalla Polizia Stradale di Perugia avvalendosi di strumentazione elettronica Autovelox (...). Il ricorrente poneva a base dell'opposizione vari motivi tra i quali in via assorbente la violazione ex art. 200 C.d.s., che detta il principio generale della contestazione immediata dell'infrazione, nonché la carenza di idonea prova circa il regolare funzionamento dell'apparecchio rilevatore della velocità utilizzato dalla Polizia Stradale di Perugia in quanto nel verbale di accertamento veniva riportata la generica dicitura: "previa verifica di funzionamento", affermazione non idonea a fornire la piena prova circa il perfetto funzionamento dell'apparecchio utilizzato e concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato previa sospensione della sua esecutività.
Disposta la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 23 comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché la sospensione dell'esecutività del verbale sino alla sentenza, il resistente Ufficio Territoriale del Governo provvedeva a costituirsi in giudizio presentando comparsa di costituzione e la prescritta documentazione in virtù della citata disposizione normativa, contestando ogni eccezione avversa e chiedeva il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 2355/2005, pronunciata dal Giudice di Pace, nella persona del dott. An.Iu., il ricorso veniva integralmente respinto dopo aver dato atto della costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Perugia.
Proposto ricorso per Cassazione, con sentenza n. 26916/2009, la Suprema Corte, ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla Prefettura U.T.G. di Perugia, cassava la sentenza impugnata rinviando per la riassunzione del giudizio.
All'udienza di prima comparizione, il Ministero dell'Interno, nonostante la costituzione in giudizio con memoria, non compariva e il Giudice rinviava ad altra data.
Successivamente all'udienza del 14.07.2011, il ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi a quanto già dedotto e sottolineando ancora una volta l'assoluta incertezza riguardo alla taratura dell'autovelox.
Neanche a questa udienza era presente la P.A.
Sulle predette conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Giudicante che l'opposizione sia meritevole di accoglimento. Infatti, il ricorrente ha contestato il regolare funzionamento dell'apparecchio autovelox utilizzato dalla Polizia Stradale di Perugia. In tutti i casi in cui viene contestata l'idoneità della fonte di prova, è la P.A. a dover integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, "... la contestazione dell'idoneità della fonte di prova, in sede di opposizione ex art. 205 nuovo C.d.s., onera la pubblica amministrazione di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione ..", quindi, affinché la rilevazione possa essere considerata inoppugnabile, occorre che la documentazione del corretto funzionamento dell'autovelox venga integrata dalla Polizia Stradale.
Nel caso concreto la P.A. non ha affatto dimostrato la regolare taratura dell'apparecchio, ovvero dell'unico controllo idoneo ad attribuire giuridica certezza e valore allo strumento di misurazione "autovelox".
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8515 del 22.06.2001 ha stabilito che il sistema di rilevazione effettuato a mezzo dell'auto velox 104/C2 non può essere ritenuto idoneo per l'esatta misurazione della velocità e, nel caso di specie, anche in considerazione del fatto che solo per pochi chilometri il ricorrente avrebbe superato il limite fissato in quel tratto di strada. La P.A. non ha fornito idonea e precisa documentazione integrativa o, per lo meno, è stato fatto in modo approssimativo e non sufficiente per cui il ricorso andrà per tale motivo accolto.
In considerazione di quanto sopra, questo Giudice di Pace ritiene di non esaminare gli altri motivi di opposizione.
Quanto alle spese, sulla scorta delle questioni trattate, si ritiene che sussistano giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace,
ritenute fondate le ragioni di cui al ricorso lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
- Spese compensate.