Pensione dei docenti e Tfr: le novità dal 1 gennaio 2012

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Categoria: Previdenza
Creato Sabato, 26 Novembre 2011 09:16
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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Circ. 9-11-2011 n. 16
D.L. 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 - Interventi in materia previdenziale.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza.

Circ. 9 novembre 2011, n. 16 (1).

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 - Interventi in materia previdenziale.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza.

 

Ai
    

Direttori delle sedi provinciali e territoriali

Ai
    

Dirigenti generali centrali e regionali

Ai
    

Direttori regionali

Agli
    

Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai
    

Coordinatori delle consulenze professionali

Alle
    

Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli
    

Enti di patronato
    

 

Premessa

Nella Gazz. Uff. 16 settembre 2011, n. 216 è stata pubblicata la L. 14 settembre 2011, n. 148 di conversione, con modificazioni, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (d'ora innanzi decreto legge), recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con la presente circolare, acquisito l'assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pervenuto con nota n. 36/0003260 del 7 novembre 2011, si forniscono indicazioni sulle novità introdotte in materia previdenziale dalle disposizioni legislative in oggetto ed aventi riflesso sulle prestazioni erogate dall'Istituto.

 

1. Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola e AFAM (art. 1, comma 21)

La disposizione in esame ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il personale del comparto scuola che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre di ogni anno, la c.d. finestra mobile, prevedendo l'accesso al pensionamento dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico (vedi infra) dell'anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione.

Pertanto per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio 2012, l'accesso al trattamento pensionistico avverrà al primo settembre o primo novembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.

Si rammenta che nel comparto scuola rientra anche il personale dipendente da istituzioni scolastiche pubbliche non statali (per esempio scuole comunali) a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale. La medesima disposizione si applica altresì al personale appartenente al comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM (Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati). La presente disposizione non si applica invece al personale delle Università per il quale vige il regime della finestra mobile valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti introdotto dal D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 (accesso al pensionamento dodici mesi dalla maturazione dei requisiti).

 

2. Ultimo stipendio ai fini del calcolo del trattamento pensionistico e di fine servizio in caso di incarichi dirigenziali inferiori a tre anni conferiti a dirigenti civili delle amministrazioni statali (art. 1, comma 32)

L'art. 1, comma 32, del decreto legge, mediante l'aggiunta di un periodo al comma 2 dell'art. 19 del D.L. 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che in caso di incarichi dirigenziali di durata inferiore a tre anni (possibili solo se il termine finale dell'incarico stesso coincide con il limite di età per il collocamento a riposo), ai fini dell'individuazione della base pensionabile di cui all'art. 43, comma 1 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e della liquidazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti delle amministrazioni statali, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico stesso.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, la disposizione ha effetti solo per i dirigenti civili delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, cui venga conferito ab origine un incarico inferiore a tre anni, iscritti a fini pensionistici alla cassa dei trattamenti pensionistici statali (CTPS) e, ai fini delle prestazioni di fine servizio, all'ex ENPAS.

Non è destinatario della predetta disposizione il personale dirigenziale cui non si applicano la disciplina di conferimento degli incarichi di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, e l'art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973 (es. forze armate e forze di polizia ad ordinamento civile e militare e personale degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale). Parimenti non è destinatario dell'art. 1, comma 32 il dirigente statale cui sia stato conferito un incarico pari o superiore a tre anni che si dimetta dal rapporto di lavoro prima che siano decorsi tre anni dal conferimento dell'incarico medesimo.

Per quanto attiene alle modalità di calcolo della prestazione, la retribuzione percepita prima dell'ultimo incarico conferito va presa a riferimento quale base di calcolo della prima quota della buonuscita (quella relativa alle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010) nonché della c.d. quota A della pensione di cui all'art. 13, lett. a) del D.Lgs. n. 503/1992.

Conseguentemente, considerato che, per effetto dell'art. 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con L. 30 luglio 2010, n. 122, il computo della seconda quota del trattamento di fine servizio relativa alle anzianità utili successive al 31 dicembre 2010 avviene secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, la base utile degli accantonamenti per il calcolo di questa seconda quota è costituita, invece, dalla retribuzione effettivamente percepita durante l'ultimo incarico prima della cessazione.

Analogamente, la base utile per il calcolo della c.d. quota B della pensione è costituita dalle retribuzioni effettivamente percepite durante l'incarico.

In caso di trattamenti di fine rapporto disciplinati dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modifiche, poiché il computo della prestazione avviene sulla base di accantonamenti riferiti alle retribuzioni percepite nel corso dell'intero rapporto di lavoro, la disposizione in esame non può trovare applicazione.

Per quanto sopra, ai fini pensionistici e delle prestazioni di fine servizio resta confermato l'integrale assolvimento dell'obbligo contributivo sulla retribuzione percepita in relazione all'ultimo incarico conferito.

Il decreto legge precisa che la nuova modalità di individuazione della retribuzione si applica agli incarichi:

- conferiti successivamente al 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge);

- aventi decorrenza comunque successiva al primo ottobre 2011.

 

3. Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto (art. 1, commi 22 e 23)

I commi 22 e 23 dell'art. 1 del decreto legge modificano i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni con L. 28 maggio 1997, n. 140.


3.1. Ambito di applicazione


Poiché la tecnica legislativa adottata consiste in una modifica della normativa previgente di cui al citato D.L. n. 79/1997, convertito dalla L. n. 140/1997, l'ambito di applicazione della novella, rimanendo lo stesso della disciplina previgente, comprende tutte le cessazioni dal servizio e tutti i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, erogati dall'INPDAP con la sola esclusione delle deroghe espressamente contemplate e illustrate al successivo paragrafo 3.5.

Devono intendersi ricompresi nell'ambito di applicazione della norma anche i dipendenti di quegli enti che, pur avendo perso la natura di pubbliche amministrazioni, hanno comunque conservato trattamenti di fine servizio diversi dal trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile.

Le prestazioni erogate dall'Inpdap riguardate dalla novella legislativa sono:

- l'indennità di buonuscita (IBU) di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032;

- l'indennità premio di servizio (IPS) di cui alla L. 8 marzo 1968, n. 152;

- il trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 2, commi 5-8, della L. 8 agosto 1995, n. 335 come modificato dall'art. 59, comma 56, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 26, commi 18-20, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e con disciplina di dettaglio contenuta nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999, successivamente modificato.


3.2. I nuovi termini


Per effetto della novella, sono previsti tre termini di liquidazione delle prestazioni a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.


Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione


In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, continua a trovare applicazione il termine breve che prevede che la prestazione debba essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.


Termine di sei mesi


La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d'ufficio disposto dall'amministrazione di appartenenza);

- cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr., Circ. 1 agosto 2002, n. 30 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all'ipotesi di cessazione per limiti di servizio).

Nei casi rientranti nel termine in esame l'Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.


Termine di 24 mesi


La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

- le dimissioni volontarie;

- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.).

Nei casi rientranti nel termine in esame l'Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, durante i 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.


3.3. Nuovi termini e pagamento rateale


L'introduzione dei nuovi termini di pagamento lascia inalterata la modalità di erogazione rateale introdotta dall'art. 12, commi 7-9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000 euro, il pagamento della seconda rata e della eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno e di due anni dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati.


3.4. Decorrenza dei nuovi termini


L'art. 1, comma 22, del decreto legge prevede che i nuovi termini di liquidazione decorrono con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso. Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini di pagamento tutti coloro che sono cessati o che cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non sono riguardati dalla disciplina derogatoria illustrata di seguito.


3.5. Deroghe


Non sono interessate dai nuovi termini le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;

- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all'art. 59, comma 9, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d'ufficio disposto dall'amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;

2) termine di 6 mesi (+ 3 mesi) per tutte le altre casistiche.


Il Direttore generale

Dott. Massimo Pianese

 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1