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Istanza di trasferimento nell'ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti - Danno da stress per la lungaggine del procedimento

Dettagli

 

CARABINIERI   -   FORZE ARMATE
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7430

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente in servizio presso il nucleo investigativo del reparto carabinieri di @@, ha avanzato istanza per il trasferimento nella Legione @@ nell'ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti.

L'intimata amministrazione lo ha escluso dalla graduatoria del ruolo ispettori della regione @@ "per l'esistenza di controindicazioni che non consentono al militare la destinazione richiesta per motivi di opportunità funzionalmente correlati al servizio" (provvedimento 9260016/T8126/Pers.Mar. dell'11 agosto 2010).

La determinazione, assunta dall'amministrazione ai sensi del punto 26) delle disposizioni generali relative alla pianificazione annuale dei trasferimento a domanda per l'anno 2010, è stata ritualmente impugnata dal ricorrente che ha dedotto le seguenti censure:

a)violazione dei termini endoprocedimentali: le presupposte incompatibilità ambientali andavano acquisite tra il 16 marzo ed il 17 maggio 2010 con identificazione della zona interessata alla incompatibilità;

aa)riprova se ne ha, dal provvedimento impugnato che cita nelle premesse una comunicazione del 21 luglio 2010 di cui non poteva tenersi conto (successiva anche al termine massimo di stesura della graduatoria);

b)l'amministrazione doveva comunicare, entro la data del 10 giugno 2010 (di pubblicazione della graduatoria) anche i motivi che avevano determinato l'esclusione dalla medesima;

c)il provvedimento difetta di qualsiasi motivazione: non si comprende quali elementi riguardanti il ricorrente possano essere stati presi in considerazione per sostenere apoditticamente la inopportunità del trasferimento;

d)il ricorrente aveva richiesto il trasferimento per l'intera Legione @@ mentre gli è stato interdetto il trasferimento per tutta la regione.

L'interessato conclude con istanza di risarcimento del danno biologico conseguente alla lesione della propria immagine nei confronti dei suoi superiori e dei colleghi.

Si è costituito il Ministero della Difesa per mezzo dell'Avvocatura di Stato che ha depositato relazione dell'amministrazione e documenti.

Con memoria depositata il 14 gennaio 2010, parte ricorrente ha replicato alle controdeduzione di parte resistente.

Con ordinanza n. 219, assunta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2011, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato ai fini del suo riesame, fissandosi l'udienza pubblica del successivo 1 giugno per la trattazione di merito del gravame.

In data 28 aprile 2011, parte ricorrente ha depositato documenti e memoria difensiva con la quale meglio argomenta la domanda risarcitoria.

All'udienza del 1 giugno 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è parte improcedibile e parte infondato.

A seguito dell'ordinanza collegiale propulsiva n. 219/2011, l'intimata amministrazione, in sede di riesame, si è rideterminata con provvedimento n. 327046, datato 5 aprile 2011 annullando in autotutela l'impugnata determinazione n. 9260016/T8126/Pers.Mar. dell'11 agosto 2010.

La nuova determinazione, veicolata nell' "an" dall'ordinanza cautelare (e, solo in parte qua, adempimento di obbligo imposto a carico dell'amministrazione dall'autorità giudiziaria) costituisce, nel quid, esercizio di discrezionalità amministrativa, ovvero, autonoma rivalutazione e riconsiderazione dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato regolato, ex novo, l'assetto dei rapporti tra le parti in causa.

L'annullamento della precedente determinazione, unitamente al contestuale inserimento del ricorrente, ora per allora, nell'ambito della pianificazione annuale dei trasferimento a domanda per l'anno 2010 nella graduatoria Ruolo Ispettori della Regione amministrativa @@ - con conseguente trasferimento (a domanda) dell'interessato dalla legione Carabinieri @@ alla Legione Carabinieri @@, per l'impiego alla Stazione C.C. Di @@ - comporta, in parte qua, la cessata materia del contendere avendo, il ricorrente, conseguito - per effetto di autonoma determinazione amministrativa - esattamente il bene della vita cui egli aspirava (annullamento dell'atto impugnato in via strumentale all'ottenimento del trasferimento di sede).

Resta da esaminare, a questo punto, la domanda di risarcimento del danno.

Il ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno biologico conseguente alla lesione della propria immagine nei confronti dei suoi superiori e dei colleghi.

Nella memoria conclusionale, egli amplia il petitum chiedendo, altresì, il risarcimento del danno da stress per lo stato di incertezza a cui è stato esposto per la lungaggine del procedimento ed il ritardo con il quale l'amministrazione si sarebbe rideterminata in sede di riesame.

La domanda di risarcimento per il danno da stress, siccome introdotta con semplice memoria non notificata a controparte, è inammissibile.

Si può tuttavia, prescindere dal profilo di inammissibilità attesa l'infondatezza della pretesa.

Ed invero, il ricorrente non ha dato prova concreta del danno non patrimoniale da stress asseritamente subito limitandosi, semplicemente, ad evidenziare il (presunto) superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Sennonché, come testualmente recita l'art. 2 bis della L. n. 24171990 (norma sostanziale sul risarcimento del danno da ritardo), "Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento".

Gli elementi costitutivi della fattispecie sono, dunque: a)il danno ingiusto; b)l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; c)il nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito la sola prova della inosservanza del termine di conclusione del procedimento senza allegare né il pregiudizio effettivamente subito (id est, danno ingiusto) in conseguenza della condotta omissiva né il nesso tra questi due elementi costitutivi della fattispecie illecita.

In disparte quanto sopra, neppure si coglie, ad avviso del Collegio, l'asserita violazione del termine di conclusione del procedimento di riesame.

L'ordinanza collegiale propulsiva è stata assunta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2011.

Il provvedimento è stato notificato all'amministrazione il successivo 28 febbraio 2011.

L'amministrazione si è rideterminata il 5 aprile seguente.

L'intero procedimento di riesame si è sviluppato ed esaurito, dunque, nei limiti ordinari e fisiologici previsti dall'art. 2 della L. n.241/1990 e, comunque, in termini abbondantemente compatibili con l'udienza pubblica del 1 giugno 2011.

Da cui l'infondatezza della pretesa attorea.

Il ricorrente - nella prospettiva risarcitoria - sostiene, altresì, che sarebbero stati violati i termini procedimentali di conclusione dell'originario procedimento poi conclusosi con la determinazione impugnata.

Anche questo assunto è, ad avviso del Collegio, privo di fondamento.

La Legione C.C. @@ aveva segnalato, in data 11 maggio 2010 (quindi, nei termini procedimentali), la potenziale situazione di incompatibilità del ricorrente nella sede richiesta.

I termini di conclusione delle operazioni di trasferimento disciplinate dalla circolare n. 944001/11/T177 di protocollo, Pers. Mil. del 9/2/2010, appaiono, in difetto di disposizioni normative contrarie, di carattere ordinatorio.

Resta, a questo punto, da scrutinare la domanda di risarcimento del danno introdotta ritualmente con il ricorso e fondata sul presunto danno biologico subito dal ricorrente.

Il ricorrente sostiene di avere subito una lesione della propria immagine professionale nei confronti dei suoi superiori e colleghi, nonché del proprio onore e della sua famiglia tutti colpiti dalle illazioni sottese alle notizie riferite dal Comando della Regione @@ al Comando Generale per una sua presunta incompatibilità.

Anche questa domanda è infondata.

Il Collegio osserva che la determinazione n. 9260016/T8126/Pers.Mar. dell'11 agosto 2010 è stata motivata per relationem agli atti presupposti acquisiti tempestivamente nel corso del procedimento amministrativo.

Il provvedimento, nel dare conto delle ragioni di opportunità poste a fondamento della esclusione del ricorrente dalla graduatoria dei trasferimenti per l'anno 2010, è stato espressione dell'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione nel determinarsi a fronte di interessi pretensivi non connessi ad attività vincolata.

In sede cautelare, il giudice ha solo intercettato un difetto di motivazione in relazione ad una precisa circostanza di fatto (trasferimento del cognato del ricorrente sin dal 2009) alla luce della quale l'amministrazione è stata invitata al riesame.

La valutazione di opportunità circa il trasferimento è stata propria dell'amministrazione, impingendo il merito dell'azione amministrativa.

Rispetto a tale esercizio di discrezionalità, non sembra imputabile all'amministrazione un comportamento doloso o gravemente colposo.

Ad ogni modo, e comunque, non sono risarcibili i danni lamentati dal ricorrente siccome non riconducibili all'attività illegittima del Ministero o addirittura assenti:

a)il danno biologico, pur con tutti gli sforzi di pensiero creativo, non può discendere dall'emanazione di una determinazione amministrativa peraltro sorretta da evidenti elementi di fatto storicamente appurati e, per giunta, non eseguita e presto rimossa;

b)quanto ai profili psicologici gli stessi, almeno come danno alla salute, potrebbero rilevare solo se tradottisi in patologia neurologica (e tanto non è affermato), e comunque, se effettivamente prodottisi in tali termini, riconducibili a fattori certamente diversi dalla vicenda in esame, la quale fungerebbe da mera occasione scatenante;

c)il danno morale, di cui pure sono oggi ampliati i confini di risarcibilità (anche a titolo di pregiudizio esistenziale ed anche in assenza di reato, purchè attinga diritti costituzionalmente protetti), viene dedotto sotto il profilo del danno all'immagine, ma la semplice circostanza relativa alla esiguità della comunità di riferimento (colleghi e superiori del ricorrente; familiari) appare davvero troppo poco per sostenere che l'immagine del ricorrente ne venne pregiudicata, atteso che la determinazione impugnata non è accompagnata dal discredito sociale che circonda la pena;

d)quanto all'eventuale uso improprio che terzi potrebbero fare del contenuto della determinazione impugnata (ulteriore aspetto lesivo dell'immagine), esso andrebbe, infine, ascritto a costoro e non certo all'amministrazione.

In conclusione, il ricorso s'appalesa parte improcedibile e parte infondato.

Quanto alle spese processuali relative alla fase sia cautelare che di merito del presente ricorso se ne può disporre, tra le parti, la loro integrale compensazione a motivo della soccombenza virtuale dell'amministrazione nel giudizio impugnatorio e della infondatezza della domanda risarcitoria azionata dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara:

parte improcedibile (per cessata materia del contendere);

parte infondato (relativamente alla domanda di risarcimento del danno).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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