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Pubblico impiego - valutazione di scarso in: a)"gestione dello stress autocontrollo; b)determinazione/impegno verso l'obiettivo"

Dettagli



FORZE ARMATE   -   IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-10-2011, n. 7717

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il cons. @@ @@ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Sussistono i presupposti per la definizione immeditata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.
Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il giudizio di non idoneità reso dalla commissione esaminatrice per gli accertamenti attitudinali per l'ammissione di 30 allievi al primo anno del 193° corso dell'Accademia Militare per l'esercito.
Il ricorrente ha riportato una valutazione di scarso in: a)"gestione dello stress autocontrollo; b)determinazione/impegno verso l'obiettivo".
Come seguono le censure dedotte in ricorso:
1)contraddittorietà del giudizio con gli accertamenti psicofisici di segno positivo;
b)il giudizio di inidoneità si è basato sulle risultanze dei test e non su tutte le prove attitudinali sostenute dal ricorrente;
c)detto giudizio non trova conferma nelle considerazioni svolte dal consulente psicologo;
d)la commissione attitudinale non ha approfondito le criticità emerse all'esito dei test, basandosi solo sulle risultanze del test somministrato e limitandosi a confermare il giudizio espresso dal consulente psicologo;
e)il giudizio contrasta con la relazione clinica di parte;
f)la commissione ha omesso di analizzare ulteriormente quegli elementi ritenuti opportuni e di approfondimento;
g)non sono stati resi espliciti i criteri e le modalità di valutazione delle prove.
Si è costituito il Ministero della Difesa a mezzo dell'Avvocatura di Stato che ha depositato memoria e documenti.
Il ricorso è infondato.
In limine, il Collegio prende e dà atto che il decreto monocratico n. 3013/2011 ha perso definitivamente efficacia ai sensi dell'art. 56, c. 4 del D.Lvo n. 104/2010.
Il giudizio della commissione, come anche gli accertamenti endoprocedimentali, esplicitano, con sufficiente, non incoerente argomentazione (rispetto alle risultanze istruttorie dei test e dei colloqui), le ragioni per le quali il ricorrente non è stato ritenuto idoneo sotto il profilo attitudinale.
Non sussiste divergenza tra la scheda di valutazione attitudinale ed il verbale della commissione, tale da inficiare il giudizio finale per contraddittorietà.
Lo psicologo colloquiatore ha colto aspetti negativi della personalità del ricorrente al termine delle prove e del colloquio indicando gli elementi da approfondire in commissione.
La commissione ha indagato le criticità ed ha confermato, esplicitandone le ragioni, le valutazioni espresse dal consulente psicologo.
La commissione attitudinale ha adeguatamente e congruamente motivato sulla inidoneità del ricorrente a conclusione del colloquio di verifica nel corso del quale sono state approfondite le criticità evidenziate.
Cadono, pertanto, i rubricati profili di contraddittorietà e difetto di motivazione.
Anche il protocollo metodologico è stato rispettato. Al ricorrente, infatti, sono stati somministrati tutti gli strumenti testologici di rito nonché il questionario informativo. Egli è stato sottoposto ad intervista attitudinale e successivamente valutato sotto il profilo attitudinale sulla base di tute le informazioni acquisite, mediante una valutazione complessiva.
L'amministrazione ha fatto corretta applicazione delle norme di riferimento che disciplinano la procedura concorsuale de qua, quali l'art. 9 del bando di concorso e le direttive tecniche per l'accertamento attitudinale relativo al concorso interno per l'ammissione al 193° corso dell'Accademia militare. (pubblicazione da parte dello Stato Maggiore dell'esercito).
Il ricorrente lamenta la mancata esplicitazione dei criteri e modalità di valutazione delle prove.
L'assunto è infondato in punto di fatto.
Come sopra anticipato, i criteri e le modalità di svolgimento delle prove e di valutazione dei candidati sono contenuti nelle direttive tecniche pubblicate dallo Stato Maggiore - richiamate nel bando di concorso -, di cui il ricorrente poteva prendere cognizione in qualunque momento.
Quanto alle relazioni mediche di parte, il Collegio osserva che affinché i lamentati errori e/o lacune del decreto determinino un vizio di motivazione del giudizio di non idoneità è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già - come nella fattispecie - semplici difformità tra la valutazione del medico di parte, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella del ricorrente.
Giova un'ultima precisazione a confutazione della censura di contraddittorietà.
La procedura di valutazione prevede una prima fase che si svolge su test e questionari informativi, all'esito dei quali il consulente psicologo traccia una cartella di valutazione attitudinale del candidato. Ma ciò non è ancora sufficiente, essendosi solo tracciata la personalità del soggetto quanto alla sua capacità di relazionarsi, in via generale, con sé stesso ed all'esterno. Occorre, successivamente, accertare, sia pure sulla scorta degli elementi valutativi emersi nella fase precedente, l'attitudine (questa volta specifica) del candidato a svolgere una determinata attività. A tal fine, la disciplina prevede che il livello di personalità, la capacità di autocontrollo, il senso della responsabilità, la capacità critica e di autocritica nonché il livello di autostima siano appurate in relazione alle specifiche finalità del tipo di servizio richiesto; orbene, a questi accertamenti è preposta, e non poteva essere altrimenti, una commissione composta non già da medici, bensì, da periti selettori dello stesso Corpo che deve procedere al reclutamento. Tale commissione ha il compito di approfondire le criticità emerse dai test e questionari informativi ma il suo compito non è quello di doppiare la valutazione espressa dal consulente psicologo, a guisa che tra le due valutazioni vi debba essere un rapporto di consequenzialità diretta (fondante, questa sì, un'esigenza di coerenza), bensì quello di esaminare il candidato (recte, la sua personalità) in relazione alla specifica finalità del tipo di servizio da svolgere.
Ebbene, la commissione, unico soggetto competente ad esprimere questa valutazione finale, ha giudicato il ricorrente non idoneo sulla scorta di congrui elementi di fatto come sopra passati in rassegna.
Nessun profilo di contraddittorietà e/o di violazione del protocollo metodologico, dunque, nel comportamento dell'amministrazione.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso è infondato e va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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