agenti scelti della Polizia di Stato, in possesso del diploma di laurea in ingegneria gestionale

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Giovedì, 24 Novembre 2011 05:54
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T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 19-10-2011, n. 8027
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto (n. 6940/2010) le sigg.re --, agenti scelti della Polizia di Stato, in possesso del diploma di laurea in ingegneria gestionale, hanno adito questo Tribunale per l'annullamento del decreto di esclusione dal concorso interno per titoli ed esami a n. 11 posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo degli ingegneri tecnici della Polizia di Stato, indetto con bando pubblicato sul bollettino del Ministero dell'interno in data 19 aprile 2010.

Affermano di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva anzidetta, essendo in possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal bando di concorso.

Espongono che il decreto che ha disposto la loro esclusione è stato adottato in ragione del mancato possesso del requisito espressamente previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b) della lex specialis, ossia del diploma di laurea ivi indicato (Ingegnere meccanico: classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica (LM33).

Avverso la loro esclusione dal concorso deducono:

a) l'equipollenza del diploma di laurea in loro possesso (ingegneria gestionale) ai diplomi di laurea espressamente previsti nell'art. 3, comma 2, lett. b) del bando di concorso, peraltro comprovata da specifica attestazione resa dall'Università degli studi di Palermo, rilasciata in data 21.5.2010.

Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione ministeriale ed il sig. D.M..

Il Collegio ritiene, preliminarmente, di doversi pronunciare sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso opposta dal sig. Mazza.

L'eccezione non è suscettibile di positiva definizione.

L'interveniente rileva l'omessa tempestiva impugnazione della clausola del bando di concorso che prevede solo alcune equipollenze rispetto alla laurea in ingegneria meccanica e che, non includendovi il diploma di laurea in economia gestionale posseduto dalle ricorrenti, avrebbe dovuto essere gravata entro il termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione del bando, attesa la sua autonoma ed immediata lesività.

Osserva il Collegio che il bando di concorso all'art. 3 (Requisiti per l'ammissione), comma 2 lett. b) prevede, tra tali requisiti, il possesso del "diploma di laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali indicata di seguito in relazione a ciascuno dei profili professionali a concorso - ovvero di un diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed equiparato alle sottoelencate lauree magistrali, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009....conseguito presso un'università della Repubblica italiana o di un diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente.... In particolar,e per concorrere ai posti del profilo professionale di:...........3) Ingegnere meccanico: classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica (LM33)".

Occorre rilevare che, ai fini dell'individuazione del dies a quo per la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, assume decisivo rilievo il momento temporale in cui le ricorrenti hanno avuto effettiva cognizione degli effetti pregiudizievoli e lesivi della clausola del bando di concorso i quali si sono evidentemente concretizzati e realizzati, incidendo con ciò nella loro sfera giuridica, all'atto dell'emanazione del provvedimento che ha disposto la loro esclusione dal concorso (ex multis, C. Stato, Sez. VI, 10.12.2010, n. 8705)..

Rileva che nella fattispecie in esame, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, alle ricorrenti erano state rilasciate dal Direttore del Corso di studi in ingegneria gestionale presso l'Università degli studi di Palermo, apposite certificazioni attestanti l'acquisizione durante il loro percorso di studi di tutte le competenze tecniche richieste dal bando di concorso per il profilo professionale di direttore tecnico ingegnere meccanico.

Poiché l'attualizzazione del pregiudizio e la lesività della clausola del bando di concorso si è realizzata per le ricorrenti all'atto dell'emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso, l'eccezione pregiudiziale non può essere considerata dal Collegio meritevole di accoglimento.

Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Giova premettere, ai fini della valutazione dell'utilità del diploma di laurea posseduto dalle ricorrenti ed in relazione alla partecipazione al concorso in questione, il quadro normativo vigente in materia.

Con legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica, è stata prevista (art. 6) la possibilità da parte delle università di procedere ad un adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, secondo quanto espressamente disciplinato dall'art. 17, comma 95 della legge n. 127/1997.

Ai sensi dell'art. 17, comma 95, agli atenei è stata demandata la disciplina degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, secondo criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri ministri interessati, sentiti il Consiglio universitario nazionale.

Con decreto ministeriale 3.11.1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, sono state dettate disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, sono state determinate le tipologie dei titoli di studio rilasciati dalle università, nonchè definiti i suddetti criteri generali, ai fini della realizzazione di tale autonomia. E' stato previsto, in particolare, il rilascio da parte delle università di titoli di primo livello (cd. laurea, con l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali) e di secondo livello (laurea specialistica con l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.) ed il raggruppamento in classi dei corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili. E' stata, altresì, prevista (art. 4) l'individuazione delle classi dei corsi di laurea mediante l'adozione di decreti ministeriali e la facoltà di procedere ad una modifica delle stesse su proposta delle università e previo parere del Consiglio universitario nazionale (C.U.N.).

Con d.m. 4.8.2000 sono state determinate, ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 509/1999, le classi delle lauree universitarie, con previsione della classe delle lauree in ingegneria industriale (classe n. 10), ricomprendente sia l'ambito disciplinare dell'ingegneria gestionale, che quello dell'ingegneria meccanica.

Successivamente con d.m. del 22 ottobre 2004 n. 270 è stato integralmente sostituito il succitato d.m. n. 509/1999, ed introdotta, in luogo di quella previgente, la distinzione tra la cosiddetta laurea, di durata triennale, e laurea magistrale, avente durata biennale.

Con successivo d.m. 16. marzo 2007 (art. 1) sono state definite, ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea applicabili a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.

In particolare, sono stati specificati per ciascuna classe e, segnatamente anche per la classe denominata "L 9 (classe delle lauree in ingegneria)", i corrispondenti obiettivi formativi e gli elementi conoscitivi da fornire agli studenti, nonchè gli sbocchi professionali connessi all'iter formativo suddivisi per ciascuna area (area dell'ingegneria gestionale: imprese manifatturiere; imprese di servizi e pubblica amministrazione per l'approvvigionamento e la gestione dei materiali, per l'organizzazione aziendale e della produzione, per l'organizzazione e l'automazione dei sistemi produttivi, per la logistica, per il project management ed il controllo di gestione, per l'analisi di settori industriali, per la valutazione degli investimenti, per il marketing industriale; area dell'ingegneria meccanica: industrie meccaniche ed elettromeccaniche; aziende ed enti per la conversione dell'energia, imprese impiantistiche; industrie per l'automazione e la robotica; imprese manifatturiere in generale per la produzione, l'installazione ed il collaudo, la manutenzione e la gestione di macchine, linee e reparti di produzione, sistemi complessi).

Sono state, infine, descritte per ciascun corso di laurea, le attività formative indispensabili e comuni e quelle caratterizzanti.

Da ultimo, con decreto ministeriale 9 luglio 2009, al quale fa riferimento il bando di concorso, ex art. 3, comma 2, lett. b), si è provveduto all'equiparazione tra le classi di corsi di laurea individuate a norma del d.m. n. 509/1999 e quelle di cui al d.m. n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, mediante la previsione di classi differenti tra il corso di laurea magistrale in ingegneria gestionale e quello in ingegneria meccanica.

Ciò premesso, osserva il Collegio che le ricorrenti, in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso hanno provveduto a produrre a corredo di tale istanza la succitata certificazione rilasciata dal Direttore del Corso di studi in ingegneria gestionale presso l'Università degli studi di Palermo, attestante l'acquisizione durante il loro percorso di studi accademici di tutte le competenze e cognizioni tecniche e specialistiche richieste dal bando di concorso per il profilo professionale di direttore tecnico ingegnere meccanico, peraltro comprovata dal superamento di ben dodici esami su quelli complessivamente sostenuti (ventiquattro), attinenti all'ingegneria meccanica.

Occorre, più precisamente, rilevare che le competenze scientifiche acquisite dalle ricorrenti mediante il superamento degli esami di profitto nelle specifiche materie d'insegnamento risultanti dalla predetta certificazione (ad es. meccanica applicata alle macchine; gestione della produzione industriale; economia applicata all'ingegneria; economia ed organizzazione aziendale; gestione industriale qualità; disegno di macchine scienza delle costruzioni; servizi generali d'impianto; tecnologia meccanica; tecnologie generali dei materiali e tecnologie speciali) manifestano il possesso da parte delle candidate alla procedura selettiva di cognizioni tecniche e scientifiche equiparabili a quelle della classe di laurea magistrale in ingegneria meccanica.

Orbene, la qualificazione delle ricorrenti ed il possesso di tali competenze proprie dell'ingegneria meccanica emerge, ad avviso del Tribunale, ancor più manifestamente dal raffronto tra il curriculum universitario ed il contenuto specifico delle prove d'esame scritte previste per il profilo professionale di ingegnere meccanico; l'una consistente in quesiti a risposta multipla si argomenti di carattere tecnico scientifico intesi ad individuare la capacità di ragionamento logico e deduttivo su argomenti di carattere sociale, politico ed economico, l'altra nella fabbricazione e montaggio di componenti meccanici con elaborazione di cicli di lavorazione, programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi; realizzazione e gestione di semplici impianti industriali; progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; controlli e collaudo dei materiali dei semilavorati e prodotti finiti; utilizzazione di impianti e di sistemi automatizzati di produzione di movimentazione e dei relativi programmi di manutenzione.

Deve, inoltre, rilevarsi che, in considerazione della previsione contenuta nel bando di concorso, inerente l'equiparazione tra il diploma di laurea appartenente alla classe di laurea richiesta ed altro diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario, l'Amministrazione avrebbe ben potuto procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale, in via amministrativa, dei titoli universitari in possesso delle ricorrenti, soprattutto alla luce dell'attestazione universitaria anzidetta, e tenuto conto che il corso di laurea in ingegneria gestionale, nonostante la sua autonomia e specificità, rappresenta un indirizzo economicoorganizzativo dell'ingegneria meccanica tendente a fornire una preparazione improntata ad includere significative cognizioni scientifiche dell'ingegneria meccanica medesima.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti in causa, stante la peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati, fra le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.