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"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Riflessi contributivi.

Dettagli

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 5-10-2011 n. 22
Applicazione dell'art. 9, commi 2 e 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Riflessi contributivi.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo, contenzioso e gestione del rapporto contributivo.

Nota 5 ottobre 2011, n. 22 (1).

Applicazione dell'art. 9, commi 2 e 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Riflessi contributivi.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo, contenzioso e gestione del rapporto contributivo.

 

Ai
    

Direttori delle sedi provinciali e territoriali e, per il loro tramite, a tutte le amministrazioni iscritte

Agli
    

Enti di patronato

Ai
    

Dirigenti generali centrali e regionali

Ai
    

Direttori regionali

Agli
    

Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai
    

Coordinatori delle consulenze professionali
    

 

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, nel dettare misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di compatibilità economica, reca, al Capo III, articolo 9, misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza.

In merito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, ha fornito, con la Circ. 15 aprile 2011, n. 12, prot. n. 35819 gli indirizzi applicativi della nuova norma con riferimento alle singole disposizioni in essa contenute.

Particolare rilevanza, per le implicazioni di natura previdenziale che qui rilevano, assume l'esame del comma 21 dell'articolo in questione.

Nella sua prima parte, la norma prevede, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il blocco, senza successivi recuperi, dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale in regime di diritto pubblico, non contrattualizzato, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Per le categorie di personale, anch'esse individuate dallo stesso articolo 3 del D.Lgs. n. 165/2001, che fruiscono invece di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi (cfr. per classi e scatti), viene altresì stabilito, per il medesimo triennio, il blocco di tali automatismi.

Come chiarito in proposito dalla citata circolare ministeriale, il nuovo disposto, in buona sostanza, prevede nei confronti del personale individuato, per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'interruzione di tutti gli automatismi stipendiali, la cui naturale data di maturazione subisce uno slittamento di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Relativamente ai riflessi previdenziali della disposizione nelle ipotesi sopra descritte l'imponibile contributivo non subisce variazioni a seguito dei previsti mancati adeguamenti retributivi ed il versamento contributivo da parte delle Amministrazioni ed Enti iscritti a questa Gestione, per tutto l'arco temporale previsto, rimane, quindi, corrispondente alle retribuzioni effettivamente erogate.

Nella seconda parte il comma 21 dispone ancora testualmente "Per il personale di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.".

Precisato che tra le progressioni di carriera comunque denominate, cui fa riferimento la norma, non rientrano i meccanismi di progressione automatica dello stipendio precedentemente esaminati (cfr., come visto, sono disciplinati nella prima parte del comma 21), la citata circolare ministeriale chiarisce che le progressioni di carriera in questione comportano l'acquisizione di posizione/qualifica superiore mediante promozione ma senza la relativa remunerazione che si avrà solo a partire dal 2014 in poi.

Tale la nuova previsione, relativamente agli effetti previdenziali, si precisa che, a fronte del previsto riconoscimento soltanto giuridico del maggiore livello retributivo, cui non corrisponde il relativo adeguamento economico, nessun incremento contributivo è dovuto a seguito del nuovo inquadramento, per cui anche in questa ipotesi il versamento dovuto all'Istituto deve essere rapportato alle sole retribuzioni di fatto corrisposte.

In favore di tale orientamento sovviene, peraltro, la considerazione che nella norma è mancante una specifica previsione per la tutela previdenziale relativa al nuovo inquadramento (già riconosciuto ad oggi o da riconoscere dal 2011 in poi); per una diversa ipotesi, in altra parte del medesimo articolo 9, tale tutela previdenziale è invece espressamente prevista.

Si richiama, in proposito, il comma 2 dell'articolo 9 il quale dispone che "... a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro ...". Inoltre, la suddetta norma specifica che "la riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali".

In questo caso, la previsione normativa è esplicita nel garantire la tutela previdenziale, per cui la riduzione retributiva in questione applicata ai trattamenti economici dei lavoratori interessati non determina una corrispondente riduzione della base imponibile ai fini contributivi e previdenziali di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997.

In merito alla corretta applicazione del richiamato comma 2, alla luce delle citate direttive ministeriali, si precisa, al fine di riscontrare ricorrenti quesiti pervenuti da parte delle Amministrazioni ed Enti iscritti, che, nella fattispecie, i contributi dovuti a questo Istituto devono essere calcolati sull'intera retribuzione spettante, senza tener conto della riduzione retributiva operata ex comma 2 dell'articolo 9, con l'osservanza delle consuete modalità di denuncia e versamento della contribuzione, sia per la propria quota che per quella a carico del lavoratore.

Si precisa, infine, che nel trattamento economico complessivo, cui il comma 2 fa riferimento, devono essere ricomprese in ragione d'anno, tutte le componenti del trattamento annuo lordo (fondamentali ed accessorie, fisse e variabili) previste dagli ordinamenti di appartenenza dei lavoratori, considerando anche quella parte del trattamento accessorio che di norma viene corrisposta nell'anno successivo rispetto a quello in cui si sono effettuate le prestazioni. Tale è ad esempio il caso della retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e degli analoghi emolumenti la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente.


Il Dirigente generale

Dott. Diego De Felice

 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 3
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6

   

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