Mobbing - Impiego pubblico

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Giovedì, 17 Novembre 2011 15:03
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IMPIEGO PUBBLICO
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-10-2011, n. 22298
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 maggio 2005 il Tribunale di Napoli ha dichiarato il diritto di M.M.A., vincitore di concorso per esami a 162 posti di dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla qualifica dirigenziale ed all'iscrizione nel ruolo unico della Dirigenza a far data dal 29 dicembre 2000, ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento del medesimo M. M. alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in data 29 dicembre 2000, ed ha condannato detto Ministero al risarcimento del danno patrimoniale spettante al ricorrente nella misura della differenza fra la retribuzione di fatto percepita, e lo stipendio di seconda fascia previsto dai contratti collettivi del comparto ministeri, comprensivo di paga base, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione, a decorrere dal 29 dicembre 2000; ha condannato l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno all'immagine professionale nella misura di Euro 10.000,00; ed ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, compensando le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ritenuta carente di legittimazione passiva. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza dell'11 novembre 2008, in parziale riforma di detta sentenza di primo grado, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al risarcimento del danno in favore del M.M. commisurato alle differenze retributive fra quanto percepito e quanto previsto dal contratto collettivo di categoria per l'area della dirigenza, biennio 2000/2001, dal gennaio 2000 al luglio 2001, ed alle differenze fra quanto di fatto percepito e quanto previsto dai contratti collettivi del comparto ministeri, comprensivo di paga base, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione, parte fissa, a decorrere dal luglio 2001;

ha rigettato le ulteriori censure proposte in via principale ed incidentale; ha compensato per la metà le spese del doppio grado, ponendo a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze le stesse spese per la restante metà. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando che l'utile inserimento nella graduatoria di un concorso per dirigente dell'amministrazione dello Stato non da diritto alle retribuzioni previste per coloro che rivestono la qualifica dirigenziale prima del conferimento del relativo incarico e della stipula del contratto individuale. Tuttavia l'utile collocazione in graduatoria da parte del vincitore di un concorso a posto di dirigente da luogo ad una situazione giuridica soggettiva qualificabile quale interesse legittimo di diritto privato, che può dar luogo a risarcimento del danno che postula l'allegazione e la prova da parte del lavoratore, del danno subito dal lavoratore a seguito dell'inadempienza dell'amministrazione. Nel caso in esame il M.M. ha lamentato la violazione dei criteri di conferimento dell'incarico deducendo di essere stato pretermesso rispetto a personale che occupava una posizione in graduatoria inferiore rispetto a quella da lui occupata, e la tutela risarcitoria può essere riconosciuta a decorrere dall'epoca dell'accertata violazione del criterio dello scorrimento. In assenza di ulteriori elementi utili alla determinazione di tale epoca, la Corte d'appello ha accordato la tutela in questione a decorrere dal luglio 2001 epoca di emanazione del decreto di distacco provvisorio presso l'agenzia fiscale, dal quale risulta la violazione dell'ordine di graduatoria del concorso a cui ha partecipato il M.M.. In ordine al quantum del risarcimento, la Corte territoriale ha considerato che lo stesso bando del concorso per dirigente di cui il M.M. è risultato vincitore, prevede che ai vincitori sarebbe spettato il trattamento economico relativo alla qualifica dirigenziale, per cui ha determinato il risarcimento in questione sulla base della differenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella prevista, appunto, dalla contrattazione collettiva per la qualifica dirigenziale. In ordine alla legittimazione passiva, la stessa Corte partenopea ha considerato che il diritto alla pretesa risarcitoria trae fondamento dal comportamento posto in essere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui tale soggetto è destinatario della pronuncia di condanna. Infine la Corte d'Appello ha escluso gli ulteriori danni richiesti dal lavoratore considerando il difetto di allegazione nel ricorso introduttivo, e la tardività della produzione con la quale si intendeva provare l'esistenza del danno medesimo, sia con riferimento al danno biologico, che al danno esistenziale che a quello familiare. Pure infondata è stata considerata la richiesta di risarcimento del danno alla professionalità non essendo risultato quale lesione al bagaglio di conoscenze abbia comportato il mancato espletamento dell'incarico dirigenziale desiderato, mentre generica ed indeterminata è stata considerata la domanda di risarcimento del danno all'immagine.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione sia il M.M. sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il primo articolandolo su quattro motivi- il secondo su sei motivi.

Il M. resiste con controricorso;

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo del suo ricorso il M.M. lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; omessa e erronea applicazione o valutazione di norme ed atti amministrativi e di risultanze istruttorie; omessa pronuncia su capi di domanda con riferimento alla legittimazione passiva ed alla responsabilità dell'agenzia delle entrate. In particolare il ricorrente deduce che, all'atto dell'illegittimo trasferimento alla Commissione Tributaria di Napoli in data 29 dicembre 2001 egli era inquadrato nell'ufficio del Dipartimento, successivamente Agenzia delle Entrate che era dunque tenuto al corrispondente inquadramento dirigenziale.

Con secondo motivo il medesimo ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro nonchè di norme ed atti amministrativi, con pretermissione di giudicato amministrativo; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; omessa o erronea valutazione di risultanze istruttorie;

omesse acquisizioni istruttorie; omessa pronuncia su capi di domanda;

responsabilità patrimoniale dell'Amministrazione Finanziaria, con riferimento alla dedotta discriminatoria omissione dell'inquadramento dirigenziale e dell'incarico spettantegli sulla base della graduatoria del concorso a 162 posti e a decorrere dalla chiusura delle operazioni concorsuali (fine giugno 1999) o al più tardi dalla nomina a vincitore dello stesso concorso il 29 dicembre 1999.

Con terzo motivo il M.M. deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; omessa pronuncia su capi di domanda;

responsabilità dell'Amministrazione Finanziaria e tutela accordabile dal Giudice Ordinario. In particolare si assume che il Giudice Ordinario può esercitare poteri di accertamento, condanna e costitutivi nei confronti dell'Amministrazione responsabile di atti di gestione datoriali illeciti in violazione dei diritti dei lavoratori, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165 del 2001, al fine di assicurare prioritariamente lo stesso risultato specifico dell'illecita omissione datoriale.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; omessa o erronea valutazione di risultanze istruttorie e rilievo delle sopravvenienze ai fini delle integrazioni istruttorie; omessa pronuncia su capi di domanda;

responsabilità non patrimoniale dell'Amministrazione Finanziaria;

requisiti della L. n. 104 del 1992; rivalutazione monetaria dei danni risarcibili da illecito datoriale, con riferimento alla liquidazione del danno riconosciuta dai giudici di merito che avrebbe illecitamente escluso tutti i danni non patrimoniali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. 28 dicembre 2000, art. 3, lett. c), e del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, art. 20, comma 3, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3; difetto di legittimazione passiva sia del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia dell'Agenzia delle Entrate. In particolare si deduce che, poichè il ricorrente era stato distaccato a far data dal 23 luglio 2001 presso l'Agenzia del Territorio, a questa spetta la legittimazione passiva.

Con il secondo motivo il Ministero ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 28, come modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 24, e dell'art. 1, comma 5 del contratto collettivo per l'area dirigenza per il biennio 2000/2001. In particolare si assume che non possa applicarsi al concorso bandito nel 1997 il suddetto D.Lgs. n. 387 del 1998, applicabile solo ai concorsi banditi successivamente alla sua entrata in vigore.

Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5 del contratto collettivo per l'area dirigenza per il biennio 2000/2001, dell'art. 14 CCNL 1994/1997 e del D.Lgs. 29 del 1993, art. 28, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; in particolare si deduce che ad un vincitore di concorso bandito nel 1997, non destinatario di incarico dirigenziale possa applicarsi il contratto collettivo per il biennio 2000/2001 anzichè il CCNL 1994/1997 secondo cui il rapporto tra dirigente ed amministrazione si costituisce mediante contratto individuale, e solo da tale momento sorgerebbero le reciproche obbligazioni tra le parti.

Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 324 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, deducendosi che, a seguito delle contestazioni dell'appellante Ministero sull'operato dell'amministrazione nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, non si sarebbe formato il giudicato sull'accertamento relativo alla violazione del criterio dello scorrimento come ritenuto dalla Corte d'appello.

Con il quinto motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che, nella determinazione del danno subito dal M. a causa della condotta illecita dell'amministrazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali, sarebbe stato omesso di valutare il comportamento colposo dello stresso M. che a decorrere dal luglio 2001 avrebbe sempre rifiutato la stipulazione di contrati dirigenziali propostigli.

Con il sesto motivo il Ministero lamenta violazione dell'art. 156 c.p.c., e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4; nullità della sentenza per contraddizione insanabile tra dispositivo e motivazione. In particolare si assume che nella motivazione della sentenza impugnata, in parziale accoglimento del gravame proposto in via principale dall'amministrazione, viene rigettata la domanda di risarcimento del danno all'immagine, mentre nel dispositivo vengono rigettate le ulteriori censure proposte in via principale ed in via incidentale.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Il primo motivo del ricorso del M.M. ed il primo motivo del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze possono essere trattati congiuntamente riguardando entrambi la questione della legittimazione passiva. Entrambi i motivi sono infondati, avendo la Corte territoriale ben individuato nel Ministero dell'Economia e delle Finanze il legittimato passivo destinatario della statuizione in questione, in coerenza, d'altra parte, con quanto stabilito nella stessa sentenza secondo cui la lesione del diritto del M.M. non è avvenuta al momento del distacco all'agenzia del territorio, ma nel momento precedente in cui è stato disposto il suo trasferimento alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ed a tale epoca il lavoratore era dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne ha disposto l'illegittima destinazione. Pertanto è infondata sia l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate, proposta dal M.M., sia quella dell'Agenzia del Territorio, proposta dal Ministrero dell'Economia e delle Finanze quale legittimato passivo.

Infondati sono il secondo ed il terzo motivo del ricorso del M.M., che possono essere trattati congiuntamente avendo entrambi ad oggetto la tutela stessa del diritto del vincitore del concorso al posto di dirigente, ed il secondo motivo, in particolare, la sua decorrenza. Come correttamente esposto dalla Corte d'Appello di Napoli, il vincitore di un concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale, acquista tale qualifica solo con il contratto individuale di lavoro con l'amministrazione. Anche la più recente giurisprudenza delle Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (trasfuso da ultimo nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109), nell'escludere la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinati tipi di incarico dirigenziale (ancorchè corrispondenti all'incarico assunto a seguito di concorso specificatamente indetto per determinati posti di lavoro e anteriormente alla cosiddetta "privatizzazione"), conferma peraltro il principio generale che, nel lavoro pubblico, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo, e non consente perciò di ritenere applicabile l'art. 2103 c.c., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico (Cass. 15 febbraio 2010 n. 3451). Va richiamato al riguardo il principio di diritto secondo il quale, a seguito della ed.

"privatizzazione" del lavoro pubblico, alla stregua delle norme ora raccolte nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, attuata mediante la contrattualizzazione della fonte dei rapporti di lavoro e l'adozione di misure organizzative (escluse solo quelle espressamente riservate agli atti di diritto pubblico) e gestionali con atti di diritto privato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. cit.), deve ritenersi che la conformità a legge del comportamento dell'amministrazione - negli atti e procedimenti di diritto privato posti in essere ai fini della costituzione, gestione e organizzazione dei rapporti di lavoro finalizzati al perseguimento di scopi istituzionali - deve essere valutata esclusivamente secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, in conformità a una precisa scelta del legislatore (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (vedi Corte cost. n. 275 del 2001, n. 11 del 2002). Ne discende che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi e, in particolare, le disposizioni dettate per i provvedimenti e gli atti amministrativi dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (Cass. 2 aprile 2004, n. 6570; 19 marzo 2004, n. 5565; 28 luglio 2003, n. 11589; 16 maggio 2003, n. 7704). Questo stesso principio è stato applicato dalla giurisprudenza della Corte anche agli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali - con riguardo - alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 sia nel testo" originario, sia in quello modificato dalla L. n. 145 del 2002, art. 3, cui si è riconosciuta natura di determinazione assunta dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, esulandosi dall'ambito delle procedure concorsuali riservate al diritto pubblico (Cass. 20 marzo 2004, n. 5659), con la conseguenza di ricondurre le situazioni giuridiche dei dipendenti con qualifica dirigenziale di fronte al potere di conferimento al novero dei c.d. interessi legittimi di diritto privato, ascrivibili pur sempre alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. (cfr. Cass., sez. un., 1 ottobre 2003, n. 14625; Cass. 21 maggio 2004, n. 9747). Il discorso svolto, come è palese, rende manifesta l'infondatezza giuridica di tutte le censure del ricorso che, nell'articolazione dei diversi motivi, assumono a presupposto l'applicabilità di regole e principi propri degli atti amministrativi e dell'azione di diritto pubblico dell'amministrazione, sia nel denunciare violazioni di legge, sia nel prospettare vizi di indagine, dovendo farsi applicazione della regola di giudizio secondo cui la conformità a legge del comportamento dell'amministrazione deve valutarsi secondo gli stessi parametri che valgono per i privati datori di lavoro. Correttamente, dunque, è stato escluso il diritto soggettivo alla concreta ed effettiva mansione dirigenziale al vincitore del concorso che acquisisce solo l'idoneità a tali mansioni acquisendo, nel contempo, una situazione giuridica soggettiva non di diritto soggettivo ma di interesse legittimo di diritto privato.

Infondato è anche il quarto motivo del ricorso del M. M. avente ad oggetto il quantum del risarcimento. A tale riguardo va considerato che, escluso il diritto all'effettivo posto di dirigente, il trattamento spettante al vincitore del concorso non può essere commisurato alla retribuzione effettiva del dirigente che postula l'effettivo svolgimento delle mansioni dirigenziali. E' lo stresso bando di concorso che prevede il trattamento economico del vincitore del concorso, all'art. 3, u.c., e solo a tale norma occorre dune fare riferimento ai fini della liquidazione delle spettanze del vincitore del con concorso prima dell'effettivo conferimento delle mansioni dirigenziali. In ordine ai vari tipi di danno vantati dal M.M., va considerato che, come pure correttamente esposto dalla Corte d'Appello che ha seguito la giurisprudenza di questa Corte sintetizzata nella sentenza delle Sezioni Unite 11 novembre 2008 n. 26972 il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.

Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato. Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicchè darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione. Il ricorrente M.M. ripropone in questa sede di legittimità tutte le sue istanze riparatorie rigettate dal giudice del merito. Esattamente è stata tuttavìa esclusa la riparazione con riferimento alle condizioni di salute della madre ed ai requisiti di cui alla L. n. 104 del 1992, non essendo stata ritenuta idonea l'allegazione nel ricorso di primo grado, delle conseguenze patrimoniali del danno denunciato; d'altra parte il beneficio di cui a detta legge è stato effettivamente ottenuto dal lavoratore, e la decorrenza precedente vantata in questo processo travalica il periodo oggetto della presente vertenza, mentre, a voler considerare il danno in questione quale non patrimoniale, valgono le considerazioni sopra svolte in relazione a tale tipo di danno. In ordine al danno professionale va ricordato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamele ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento (Cass. 24 marzo 2006 n. 6572).

Nel caso in esame, come correttamente esposto dai giudici di merito, il danno sarebbe conseguito alla destinazione a compiti non equivalenti a quelli spettanti in ragione dell'acquisizione dello status di dirigente. Come detto il risarcimento per tale danno è stato riconosciuto e liquidato, senza che siano stati provati danni ulteriori, come sarebbe stato necessario per le considerazioni sopra svolte. Analoghe considerazioni possono svolgersi riguardo al vantato danno all'immagine. In ordine al danno da mobbing deve considerarsi che non è stato ritenuto provato l'intento persecutorio della Pubblica Amministrazione che, nella sua discrezionalità, ha operato delle scelte in danno del lavoratore.

La rivalutazione monetaria non è dovuta vertendosi in materia di risarcimento del danno e non di spettanze lavorative.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso del ministero dell'Economia e delle Finanze possono essere trattati congiuntamente riguardando entrambi il trattamento previsto contrattualmente per i vincitori del concorso da dirigente, e, in particolare, l'applicabilità dei contratti collettivi. Al riguardo basta considerare che il trattamento riconosciuto al lavoratore è stato quello previsto dal bando specifico del concorso di cui il M.M. è stato vincitore. In particolare, come già ricordato, l'art. 3 del bando di concorso in questione prevede il trattamento dovuto ai vincitori del concorso, e su tale base è stato liquidato quanto spettante al lavoratore.

Il quarto motivo del ricorso del Ministero appare irrilevante in quanto la violazione del criterio dello scorrimento è stata comunque valutata e considerata dalla Corte d'Appello indipendentemente dalla formazione del giudicato sull'accertamento della violazione del criterio stesso.

Pure privo di rilevo è il quinto motivo del medesimo ricorso in quanto il dedotto comportamento colposo del M.M. che avrebbe rifiutato alcuni incarichi dirigenziali propostigli, risalirebbe al luglio 2001 epoca comunque successiva a quella in cui è stata riconosciuta la decorrenza del danno in questione.

Parimente infondato, oltre che irrilevante, è il sesto motivo in quanto il dispositivo della sentenza impugnata con cui vengono rigettate le ulteriori censure delle parti, non si pone in contraddizione con il rigetto della domanda di risarcimento del danno all'immagine di cui alla parte motiva della sentenza.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; Li rigetta; Compensa fra le parti le spese di giudizio.