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per i dipendenti della Polizia di Stato non è possibille l’inclusione dell’indennità integrativa speciale e dell’assegno di funzione

Dettagli

Ricevo e volentieri pubblico

per i dipendenti della Polizia di Stato non è possibille l’inclusione dell’indennità integrativa speciale e dell’assegno di funzione, percepito ex  art.6 del D.L. 1987 n.387, convertito dalla L. 1987 n.472, nella base pensionabile su cui computare l’aumento del 18% di cui all’art. 43 del DPR n.1092/73, come novellato dall’art. 15 della L. 1976 n.177.
Mentre per l'indennità questo era già principio consolidato in giurisprudenza, per l'assegno funzionale è intervenuta una recentissima sentenza delle nostre sezioni riunite n.9 del 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
nella persona . . . . .
visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche; visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;
visto l’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c., nonché l’art. 26 del Reg. proc.: r.d. 1933, n. 1038;
visto l’atto introduttivo dei giudizi;
esaminati gli atti e i documenti;
chiamate le cause alla pubblica udienza del . . . . . , con l’assistenza del segretario d’udienza . . . . . . , ha emanato la seguente
SENTENZA
nei giudizi pensionistici iscritti ai nn. . . . . . . .  del registro di Segreteria, promossi con ricorsi proposti da . . . .., nato il………… a ………….., presso lo studio dell’Avv……….., che li rappresenta e difende, come da procure a margine dei ricorsi, contro il Ministero dell’Interno, l’INPDAP di ……… , in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore e l’INPDAP di…., in persona del legale rappresentante pro tempore ……………, rappresentato e difeso dagli Avvocati …….. dell’Avvocatura Regionale Inpdap, giusta procura speciale rilasciata a margine della memoria di costituzione, con domicilio eletto presso la sede a ……. della Direzione Regionale Inpdap
per
l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione, previa inclusione sia dell’indennità integrativa speciale sia dell’assegno di funzione nella base pensionabile su cui operare la maggiorazione del 18% ex art. 15 della L. n.177/76,  con accessori legali sulle differenze arretrate.
Ritenuto in
FATTO
Con il ricorsi separatamente depositati - previa rituale notifica - presso questa Sezione territorialmente competente -  tutti in data ………. e riuniti per ragioni di connessione, i ricorrenti, ex dipendenti della Polizia di Stato, contestavano l’omessa inclusione dell’indennità integrativa speciale e dell’assegno di funzione, percepito ex  art.6 del D.L. 1987 n.387, convertito dalla L. 1987 n.472, nella base pensionabile su cui computare l’aumento del 18% di cui all’art. 43 del DPR n.1092/73, come novellato dall’art. 15 della L. 1976 n.177.
Riferivano di essere titolari di pensione INPDAP:
……………………………………
………………………………
I ricorrenti sostenevano, a tal fine, che visto il conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio a decorrere dal …………………., tale indennità doveva essere computata ai fini della determinazione della base pensionabile, su cui calcolare la maggiorazione legale del 18%.
Ricordavano che, nell’evoluzione normativa, l’indennità integrativa speciale, nata in origine come indennità di contingenza fissa, era stata poi modulata in relazione al livello di inquadramento ed era divenuta pensionabile, nonché parte degli elementi retributivi soggetti a contribuzione ed era stata, quindi, conglobata nello stipendio tabellare già nei contratti collettivi afferenti il pubblico impiego.
Quanto all’assegno di funzione insistevano per la sua inclusione nella base pensionabile trattandosi di un incremento economico fisso e continuativo, la cui corresponsione era dalla legge prevista al compimento del diciannovesimo anno di servizio, con un ulteriore scatto e relativo aumento al compimento del ventinovesimo anno.
Tutto ciò premesso, concludevano chiedendo la riliquidazione nel senso esposto del loro trattamento pensionistico, con gli accessori legali sui ratei arretrati e con vittoria di spese.
L’INPDAP sia di ……….  sia di ……….. , quest’ultimo patrocinato dagli Avv. ……….. , si costituivano, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza ed eccependo comunque la maturazione della prescrizione quinquennale.
Con memorie ritualmente depositate si costituiva anche il Ministero dell’Interno -Dipartimento di Pubblica Sicurezza- e, previamente confutata la ritualità della notifica effettuata all’amministrazione non direttamente, ma per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, nonché negata la natura stipendiale dell’assegno de quo e la computabilità della IIS ai fini dell’applicazione della maggiorazione del 18%, instava per il rigetto dei ricorsi, sollevando in via subordinata l’eccezione di prescrizione.
All’udienza pubblica odierna, assenti i ricorrenti, rappresentati dall’Avv. ………..e presenti, soltanto per l’INPDAP di ….., gli Avv. ……………, all’esito della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, pubblicamente letto ai sensi dell’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e depositato,  contestualmente alla motivazione, ex art. 429 c.p.c. novellato al termine dell’udienza, in allegato al relativo verbale a disposizione delle parti come per legge.
Considerato in
DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto del fatto che, in difetto della presenza di tutte le parti, all’udienza pubblica odierna non è stato possibile procedere al tentativo di conciliazione previsto dall’art. 420, comma 1, del c.p.c., norma applicabile ai giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti in virtù del richiamo operato dall’art. 5, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Quanto alla questione pertinente la nullità della notifica sollevata dal Ministero dell’Interno, l’eccezione è priva di pregio, poiché il riferimento  fatto dalla legge all'”amministrazione interessata” (artt. 101 e 163 c.p.c.)  non esclude che la notifica possa pur sempre, come regola generale, avvenire per il tramite della competente Avvocatura. Nel caso in esame poi l'effettività del contraddittorio processuale è da ritenere comunque pienamente assicurata dalla costituzione in giudizio della stessa amministrazione, costituzione alla quale va attribuita quindi senz'altro efficacia sanante, ex art.156 c.p.c., di qualsivoglia vizio afferente la notifica.
Nella specie la questione di merito verte circa le modalità di computo della maggiorazione del 18%, poiché l’Amministrazione ha escluso l’assoggettamento a tale maggiorazione sia dell’assegno funzionale, sia dell’indennità integrativa speciale.
In punto di diritto, per la liquidazione del trattamento di quiescenza del personale di Polizia è bene ricordare che, ai fini della maggiorazione del 18%, occorre di volta in volta verificare se un assegno o un’indennità utili a pensione rientrino tra quelli espressamente indicati nell’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973.
 Ovvero se, come previsto nel comma 2, si tratti di assegno o indennità che – oltre ad essere previsti come pensionabili - abbiano ricevuto dalla legge istitutiva la connotazione espressamente dichiarata di componenti della base pensionabile.
Quanto alla I.I.S., l’operato dell’Amministrazione si appalesa corretto, atteso che secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte pressoché unanime (cfr. Sezione giurisdizionale Lombardia: n. 302, 27.4.2005; n. 133, 23.2.2006; Sez. Piemonte: n. 305, 21.12.2006; Sez. Campania: n. 1739, 13.7.2007; Sez. Friuli Venezia Giulia: n. 205, 27.5.2008; Sez. Liguria: n. 201, 28.3.2008), l’indennità in questione, pur facendo parte della retribuzione pensionabile nel suo complesso, non va tuttavia considerata come elemento essenziale e costitutivo dello stipendio strettamente inteso e come tale suscettibile dell’incremento del 18% in sede di determinazione del trattamento di quiescenza.
In effetti, ostano al riguardo le disposizioni per gli impiegati civili di cui agli artt. 43 e per i militari di cui all’art.53 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, ai sensi dei quali il requisito della pensionabilità di un assegno non ne determina automaticamente l’inclusione nella base pensionabile, ai fini dell’aumento del 18% concesso con la legge n. 177 del 1976, ma occorre una specifica ed espressa disposizione di legge.
Le deroghe previste dai citati articoli hanno senz’altro carattere eccezionale, mirando a scongiurare i conseguenti negativi effetti sulla finanza pubblica che avrebbe una opposta disciplina.
Escluso, quindi, che l’indennità integrativa speciale rientri nella base pensionabile per disposizione legislativa, è necessario verificare se essa vi possa rientrare in sede di interpretazione ermeneutica dell’art. 15 della L. n.724/94, che ha espressamente previsto: <<Con decorrenza 1° gennaio 1995, ai soli fini dell’assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324…e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal T.U. n.1092/1973… sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli artt. 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (comma 1)…In attesa dell’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29… la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di contingenza, ovvero l’assegno per il costo della vita spettante>> (comma 3).
L’art.15, primo comma, della L. n. 724/1994, dunque prevede che la maggiorazione del 18% si applichi sullo stipendio tabellare, escludendo da detto aumento figurativo l’indennità integrativa speciale. Tale distinzione tra retribuzione pensionabile (comprensiva della IIS come previsto al comma 3 di detto articolo) e retribuzione imponibile (maggiorata figurativamente del 18 % (come statuito dal comma 1, che esclude espressamente l’I.I.S.) è ancora vigente.
Ciò significa che il Legislatore ha considerato la IIS pensionabile, perché parte della retribuzione nel suo complesso, ma non già elemento dello stipendio in senso stretto, soggetto alla maggiorazione del 18%.
La struttura della base pensionabile stabilita da specifiche disposizioni di legge è immodificabile anche qualora, in sede contrattuale, un emolumento venga conglobato in una diversa voce retributiva (proprio come l’Indennità integrativa speciale, che, nonostante abbia perso la connotazione di elemento accessorio, comunque non rientra nella retribuzione imponibile).
Nonostante i contratti collettivi possano, in forza degli artt. 25 e 45, del D. Lgs. n. 165/2001, liberamente individuare le singole componenti della struttura retributiva, essi non possono però poi anche recare modifiche alla disciplina previdenziale, istituendo nuove voci maggiorabili, a fini di quiescenza, del 18% in violazione del principio di riserva di legge (in tal senso: Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di Controllo, 3° Collegio, con la certificazione n. 36/Contr./Cl, in data 17 ottobre 2008, resa sull’ipotesi di accordo concernente il personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (area III) e della dirigenza medico veterinaria (area IV) del Servizio Sanitario Nazionale).
Si è ribadito, infatti, che la fonte contrattuale non può costituire strumento elusivo o comunque derogatorio delle tassative disposizioni di legge sul calcolo della pensione (da ultimo, cfr. Sez. Contr. Stato, 01/2009/P e SS.RR. Contr., del 03/CONTR/CL/2010).
Per cui restano oggi vigenti, per i dipendenti dello Stato soltanto le espresse previsioni dettate in applicazione dell’art. 15, della L. n. 177/1976, che non comprendono la voce “indennità integrativa speciale” e tali previsioni legislative non possono subire modifiche ad opera di un contratto collettivo disciplinante il rapporto di lavoro e le retribuzioni spettanti in costanza di attività lavorativa.
In altri termini, l’avvenuto conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare, previsto dalla normativa pattizia, non comporta, quindi, l’automatico assoggettamento del relativo importo all’aumento del 18% previsto dall’art. 15, della legge n.177/1976, giacché tale operazione, in quanto incidente in termini di modifica sostanziale sulle modalità di calcolo del trattamento pensionistico, è rimessa in esclusiva alla legislazione previdenziale, per il suo impatto sulla finanza pubblica, non risultando sufficiente, alle parti del rapporto di pubblico impiego, cambiare il nome alla predetta indennità, commutandolo in stipendio in senso stretto, per ottenerne l’assoggettamento all’aumento figurativo.
La Corte dei Conti, nella deliberazione n. 2/2004/P, di cui all’adunanza del 26 febbraio 2004 sopra citata, ha osservato che <<…dalla lettura combinata dei commi 3 e 4 dell’art. 38 CCNL 5 aprile 2001, non è dato ricavare che l’indennità integrativa speciale sia stata conglobata nello stipendio – la qualcosa avrebbe senz’altro reso riferibile all’emolumento l’aumento del 18% – bensì nel trattamento economico fondamentale, indistintamente considerato. Tale circostanza…induce…la Sezione ad escludere…che l’importo afferente l’indennità integrativa speciale sia assoggettabile all’aumento del 18 per cento…>>.
Nello stesso senso si era già pronunciata anche la stessa ARAN, nella nota n.2278, del 10 giugno 2003, escludendo l’applicazione della maggiorazione figurativa del 18%, sulla quota parte di retribuzione costituita dall’I.I.S. e lo stesso orientamento è stato poi confermato da Corte dei Conti Deliberazione n.6/2005/P, del 21 aprile – 13 maggio 2005.
Aderendo alla giurisprudenza di questa Corte che, come si è detto, è ormai unanime nel ritenere che l’emolumento in questione non sia assoggettabile a maggiorazione, atteso che non costituisce voce stipendiale, né esiste alcuna norma che lo includa espressamente nella base pensionabile per la quale è previsto l’aumento sopra indicato, deve pertanto escludersi l’illegittimità del calcolo effettuato dall’amministrazione convenuta che, anzi, correttamente non ha incluso l’indennità integrativa speciale, nella base pensionabile dei ricorrenti su cui applicare il 18%, scorporandola dallo stipendio in senso stretto.
Per quanto attiene al secondo capo di domanda, l’art. 6 del D.L. 21 settembre 1987  n. 387, convertito in L. 1987 n. 472, ha attribuito dal 1° giugno 1987 al personale dei Corpi di Polizia un assegno funzionale pensionabile articolato in diverse misure in relazione delle varie qualifiche ed anzianità, disponendo anche, al comma 4, che detto assegno “si aggiunge” alla retribuzione individuale di anzianità.
L’art. 1, comma 9, del D.L. n. 379 del 1987 convertito nella L. n. 468 del 1987, parimenti invocato dai ricorrenti, riguarda i sottufficiali delle Forze Armate e dispone: “A decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo è elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità”.
 Com’è noto, in relazione alla liquidazione del trattamento di quiescenza per il personale militare, vige il generale principio consacrato dall’art. 53 del D.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, quale sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dall'art. 16, L. 29 aprile 1976, n. 177, in base al quale la base pensionabile deve computarsi con riferimento all’ultimo stipendio, paga o retribuzione effettivamente percepiti.
Detta disposizione recita: “Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:….
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
Emerge evidente come l’istituzione per legge di un assegno non ne determini automaticamente l'inclusione nella base pensionabile, occorrendo a tal fine una specifica disposizione.
Dai dati normativi esaminati, tuttavia, non si ricava alcuna espressa includibilità, nella base pensionabile, dell'assegno funzionale, pur avendone la relativa normativa previsto la <pensionabilità>.
Né è possibile diversamente opinare sulla scorta della pur allegata natura retributiva dell’emolumento stesso.
A ciò si è pervenuti aderendo all’opzione ermeneutica che considera l’assegno funzionale emolumento accessorio ed addizionale alla ordinaria retribuzione e non elemento che costituisce parte integrante ed essenziale del trattamento stipendiale.
Argomento in senso contrario non pare possa trarsi, dalla lettura del disposto dell’art.4 della L. 1990 n.231, a mente del quale: “Le misure dello assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1, comma 9, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate….
2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, né con gli importi ed i benefìci previsti dall'art.5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità”, ove l’espressione “aggiungersi” non necessariamente presuppone un conglobamento interno dell’assegno funzionale rispetto alla r.i.a., posto che anzi il medesimo rimane da questa distinto, ponendovisi accanto, in funzione  accessoria e non di assorbimento.
Ciò ha trovato, del resto, conferma nella decisione n. 9/2006/QM, del 5 luglio – 29 settembre 2006, con cui le Sezioni Riunite di questa Corte, nuovamente chiamate a valutare la questione inerente la natura dell’assegno funzionale, hanno precisato che l’assegno funzionale “non va infatti a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumula a questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare assorbito al suo interno”, mantenendo così una sua autonomia e non essendo includibile nella base pensionabile su cui computare la maggiorazione del 18%.
Si è pertanto concluso che “L’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall’art. 1, comma 9, del d.l. n.379/1987, convertito nella legge 14 novembre 1987, n.468, nonché l’analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall’art. 6, del d.l. n.387/1987, convertito con modificazioni nella legge n.472/1987, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all’art. 53, 1° comma, del T.U. n.1092/1973, come modificato dall’art. 16, della legge n.177/1976”.
La questione inerente la natura stipendiale o meno dell’assegno funzionale è stata peraltro affrontata e risolta in questo senso anche dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 9 del  31.5.2011.
 In tale contesto le S.R. hanno osservato che “l’art. 53, come modificato dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976, ha trasformato la tradizionale nozione della “base pensionabile” quale coacervo degli emolumenti utili a pensione da prendere a base per il calcolo del trattamento di quiescenza (nozione consacrata nel testo dell’art. 53 anteriore alla modifica del 1976), tanto da non potersi affermare che vi sia ancora – come sostiene la Sezione d’appello siciliana - una perfetta sovrapponibilità tra “retribuzione pensionabile” e “<base pensionabile>”.
“In realtà”, proseguono le Sezioni Riunite, “quella nozione unitaria è stata spezzata in due frammenti, nel senso che la “base pensionabile” è pur sempre l’insieme degli emolumenti “pensionabili” che costituiscono il termine di riferimento per il calcolo della pensione, ma «la base pensionabile … aumentata del 18 per cento» è solo quella costituita dallo stipendio e dagli assegni indicati nel comma 1 dell’art. 53 e da quegli altri assegni pensionabili relativamente ai quali, ai sensi del comma 2, sia espressamente prevista da una disposizione di legge «la valutazione nella base pensionabile»”.
    La conclusione della citata recente sentenza delle Sezioni Riunite è stata dunque nel senso che “l'assegno funzionale, previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, (nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472), e l'indennità di ausiliaria, di cui all’art. 67 della legge 10 aprile 1954 n. 113 e all'art. 46 della legge 10 maggio 1983 n. 212, non beneficiano della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177”.
Deve pertanto escludersi l’illegittimità del calcolo effettuato dall’amministrazione convenuta che, anzi, correttamente non ha incluso il predetto assegno, nella base pensionabile su cui applicare il 18%, avendo esso natura accessoria e non stipendiale.
I ricorsi, in conclusione, non sono accoglibili nel merito, per quanto sopra esposto.
Sussistono, comunque apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare compensate le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale ……..
Giudice Unico delle Pensioni
definitivamente pronunciando
rigetta i ricorsi riuniti iscritti ai ……………….., compensando tra le parti le spese di lite.
Dà atto, inoltre, dell’avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in ottemperanza al novellato art. 429 c.p.c., in forma equipollente consistente nel deposito della sentenza in data odierna.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in ………….., nella camera di consiglio all’esito della pubblica udienza del ………………….    
                                   Il Giudice Unico delle Pensioni
                                          
                                 
Il G.U.P.
ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”
Dispone
che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52, nei riguardi dei ricorrenti e -se esistenti - del dante causa e degli aventi causa.
                                        Il Giudice Unico delle Pensioni
                     
Depositata in Segreteria il
                                         Il Direttore  della Segreteria
                
In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del  D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
………..,                                                                 
 Il Direttore  della Segreteria
                    


   

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