gli obblighi di denuncia in caso di infortunio e/o malattia professionale

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Categoria: Il parere dell'esperto
Creato Venerdì, 11 Novembre 2011 16:45
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a cura della Dr.ssa Silvana Toriello

PREMESSA

Preliminarmente si ritiene opportuno rammentare che il diritto alla prestazione previdenziale si origina dalla legge al realizzarsi delle condizioni ivi previste. Ne consegue che gli atti che l’Istituto assicuratore pone in essere al fine di soddisfare tale diritto sono, secondo giurisprudenza consolidata, atti di certazione, ricognizione ed adempimento. Tutto il sistema dell’assicurazione obbligatoria si articola intorno al sistema della denuncia. Sia nel rapporto tra il datore di lavoro e l’Istituto sul versante premi che del datore di lavoro e/o lavoratore sul versante prestazioni in caso di infortunio e/o malattia professionale un ruolo di rilievo è proprio delle varie tipologie di denuncia che devono essere presentate. Ci troviamo in presenza di domanda dell’assicurato all’istituto assicuratore, denuncia del lavoratore assicurato al datore di lavoro, denuncia del datore di lavoro all’istituto assicuratore.Va rimarcato però che se il lavoratore ha interesse ad attivarsi per far sì che l’Istituto assicuratore possa provvedere è certo che la sua iniziativa non è condizione del diritto. Allo stesso modo il diritto del lavoratore non è precluso dalla mancata denuncia da parte del datore di lavoro.I riferimenti normativi più importanti per il tema in esame sono gli articoli 52,53,100,102 (questi ultimi due per gli aspetti procedurali e di accertamento), 203 del TU 1124/1965.

IL QUADRO NORMATIVO

L’articolo 52 del TU recita : L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada (nell’esercizio della propria attività ), anche se di lieve entità , al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

L’art. 53 del TU precisa che Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità . La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie .Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero.

Una particolare disciplina e dettata, infine, dall’art. 203, III c, T.U. 1965 per la denuncia dell’infortunio occorso al titolare di azienda artigiana. I titolari di aziende artigiane, ai fini dell'attuazione della tutela assicurativa per essi prevista dall'art. 4, n. 3, sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti dal presente titolo a carico dei datori di lavoro per l'assicurazione dei loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni.Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei termini di cui all'art. 53, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 52.In caso di infortunio sul lavoro del titolare di azienda artigiana, ove questi si trovi nell'inpossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, il sanitario che abbia per primo costatato le conseguenze dell'infortunio, è obbligato a darne immediata notizia all'Istituto assicuratore. Nel caso dunque in cui questi si trovi nell'impossibilità di prowedere, l’obbligo di informare l’lstituto assicuratore incombe sul sanitario che per primo ha prestato le cure. Anche per rartigiano 1'omessa denuncia dell’infortunio subito sul lavorocomporta la perdita del diritto all’indennità per il periodo di tempo che precede la eventuale tardiva comunicazione, a meno che egli non si sia trovato nell’impossibilità di provvedere tempestivamente Egli peraltro non è soggetto alla sanzione amministrativa prevista, a carico del datore di lavoro, dall’art. 1,1 c, lett. d), L. 28 dicembre 1993 n. 561 per il caso di omessa denuncia. Tale esclusione riguarda 1'artigiano titolare solo per infortunio nel quale egli stesso e incorso o per la malattia professionale che ha contratto, e npn anche per quelli hanno colpito i soci artigiani non contitolari e i collaboratori familiari per la cui denuncia egli è responsabile come per qualsiasi altro dipendente./ L'obbligo di denuncia a carico del sanitario non è sanzionato.

In relazione al quadro degli obblighi di denuncia così come delineato dalla legge va sottolineato che il silenzio del lavoratore non comporta perdita del diritto alla prestazione che per i giorni antecedenti la conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro in capo al quale sussiste l’obbligo di denuncia. Si rimarca che anche la mancata denuncia da parte del datore di lavoro non preclude il diritto del lavoratore. Trattasi di un effetto del principio dell’automaticità delle prestazioni in virtù del quale anche manca la denuncia da parte del datore di lavoro ovvero il datore di lavoro non abbia adempiuto ai propri obblighi di contribuzione e denuncia ex art. 67 TU 1124/1965 gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore.

LA CIRCOLARE 22/1998

Questa è una circolare particolarmente rilevante in Inail per i fini di che trattasi anche se ormai a fronte degli sviluppi successivi principalmente informatici e poi anche normativi un po’ datata.Seguiamone il disposto.

Denuncia di infortunio

“L'articolo 53, comma 1, prevede che essa:

- deve essere inoltrata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia;

- deve essere corredata da certificato medico.

Di fatto, anche se normalmente la conoscenza dell'evento da parte del datore di lavoro precede l'acquisizione del certificato medico, la denuncia di infortunio non può essere correttamente effettuata prima di tale acquisizione sia perché l'obbligo di denuncia nasce solo se la guarigione è prognosticata oltre i tre giorni, sia perché lo stesso certificato deve essere allegato alla denuncia.La certificazione sanitaria si pone dunque come il momento centrale agli effetti della notizia dell'evento lesivo e, secondo anche l'orientamento della Suprema corte (Cassazione penale, sentenza n. 11928 del 12 dicembre 1985 e sentenza n. 6029 del 14 giugno 1993), è alla data della sua ricezione che bisogna fare riferimento al fine del computo dei due giorni previsti per l'inoltro della denuncia.In particolare, il giorno iniziale del termine previsto dalla norma dovrà essere considerato quello successivo alla data di ricezione del primo certificato medico.Di conseguenza, ove l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto ed oltre, il termine per la denuncia decorre dalla data di ricezione dell'ulteriore certificazione medica che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia (art. 53, comma 3).Quanto alla "scadenza", se trattasi di giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato verrà considerato normale giornata feriale.Il datore di lavoro indicherà nello specifico campo del mod. PREST. 5-L.O. (pag. 2, riquadro "sottoscrizione del datore di lavoro" la data di ricezione del primo certificato medico, data che, posta a raffronto con quella di "spedizione" della denuncia rilevabile dal timbro postale o, in caso di consegna diretta, con quella di "arrivo" risultante dal timbro datario, renderà possibile la verifica del rispetto o meno del termine in argomento.Se non esistono validi motivi di dubbio, la data di ricezione del primo certificato medico indicata dal datore di lavoro sarà ritenuta esatta agli effetti che qui interessano, in armonia anche con il nuovo modo di gestire i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini ex lege 241/1990. Si tratta tuttavia di una "presunzione semplice" nel senso che essa può essere superata in qualunque momento, attraverso accertamenti, con le conseguenze che deriveranno da una dichiarazione non veritiera.Da ciò la opportunità , al fine appunto di eventuali verifiche, che le sedi ricordino ai datori di lavoro il loro interesse a conservare tra gli atti, insieme alla copia delle "denunce", anche gli elementi probatori sulla data di acquisizione dei certificati sanitari.

Denuncia di infortunio mortale o di infortunio con pericolo di morte

Ove l'evento lesivo abbia causato la morte o sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo (o via fax) entro ventiquattro ore dal momento dell'infortunio (art. 53, comma 2).Data la genericità del dettato normativo, la valutazione in merito all'effettivo "pericolo di morte" deve essere sempre confermata dall'area medico-legale prima di procedere alla notificazione dell'illecito amministrativo. Pur esulando l'argomento dalla stretta competenza dell'istituto, si ricorda, anche ai fini di una corretta informazione ai datori di lavoro, che il Ministero dell'Interno, con circolare del 12 marzo 1997, ha stabilito, modificando il proprio precedente orientamento, che anche il termine di, due giorni entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'autorità locale di pubblica sicurezza la denuncia prescritta dall'articolo 54 del Testo unico, debba essere fatto decorrere "dal momento in cui il datore di lavoro stesso sia venuto in possesso della certificazione sanitaria".

Denuncia di malattia professionale

Il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere la denuncia, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha denunciato allo stesso datore di lavoro la manifestazione della malattia (art. 53, comma 5).Anche in questo caso, al fini del computo del suddetto termine bisognerà fare riferimento alla data di ricezione del certificato stesso da parte del datore di lavoro, che avrà cura di indicare tale data nell'apposito campo del mod. 101-I.L'osservanza o meno del termine di adempimento potrà quindi essere verificata confrontando quest'ultima data di, spedizione dei documenti (o di "arrivo", se consegnati per le vie brevi).Peraltro, stante l'attuale formulazione del richiamato "campo" ("data in cui il lavoratore ha denunciato la malattia al datore di lavoro"), ove, sulla base della data ivi indicata dal datore di lavoro, si profilasse una possibile contestazione di violazione dell'obbligo di denuncia nei termini di legge, la sede verificherà preventivamente che la data indicata corrisponda, in effetti, a quella di ricezione della denuncia (e quindi del certificato medico).Qualora, come frequentemente si verifica nel settore delle malattie professionali, l'assicurato fa pervenire direttamente all'istituto la certificazione medica, la sede richiederà immediatamente al datore di lavoro la compilazione e l'inoltro del relativo modulo di denuncia, informandolo formalmente che, ove a ciò non provveda entro cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, troverà applicazione nei suoi confronti la sanzione di cui alla legge 561/1993.Per la corretta individuazione del giorno iniziale e di quello finale del termine di cui all'art. 53 del Testo unico valgono i criteri indicati a proposito della denuncia di infortunio. “

OBBLIGHI DEL LAVORATORE IN CASO DI INFORTUNIO

L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità , al proprio datore di lavoro (art. 52, T.U.) se non lo fa, e il datore di lavoro non ne è venuto in altro modo a conoscenza, egli perde il diritto all’indennizzo per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio (art. 52, comma 1, T.U. n. 1124/1965).

In caso di infortunio agricolo il lavoratore deve farsi visitare dal medico entro tre giorni dall’evento ex art. 242 TU. Ai fini della corresponsione della indennità viene considerata come data evento quella della prima visita medica.

Ai sensi della Legge n. 54/1982 e con successive circolari, la disciplina prevista per gli infortuni in industria è stata estesa anche ai lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato. Successivamente, per effetto dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs n. 38/2000, anche per i lavoratori agricoli a tempo determinato e per i lavoratori autonomi, l’obbligo di denuncia viene trasferito dal medico al datore di lavoro o al titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato. L’articolo 242 TU sopravvive ormai solo per M.P. in agricoltura relative a lavoratori agricoli autonomi e lavoratori subordinati a tempo determinato

Con nota del 2 luglio 2001 la DC Prestazioni dell’INAIL, ha dettato apposite istruzioni operative. Pertanto, la norma sopravvive ormai solo per M.P. in agricoltura relative a lavoratori agricoli autonomi e lavoratori subordinati a tempo determinato. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero del Lavoro, avvenuta il 26 giugno 2001, sono cambiate le modalità operative per la denuncia degli infortuni in agricoltura poste a carico dei datori di lavoro e del titolare del nucleo per i coltivatori diretti (prima l’obbligo era a carico del medico con il certificato-denuncia). Il decreto ha formalizzato i contenuti della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL n. 239 del 19 aprile 2001 reperibile sul sito dell’Istituto nella sezione Banca dati normativa. Il 29 novembre 2007 il Ministero del Lavoro ha divulgato la risposta all’Interpello dell’Epaca sull’”Obbligo di denuncia infortuni all’autorità di Pubblica Sicurezza da parte di datori di lavoro agricolo a tempo determinato e autonomo delibera del C.d.A. INAIL n. 239 del 19 aprile 2001.In particolare l’Epaca (Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura) chiedeva chiarimenti sulla delibera del C.d.A. INAIL n. 239 del 19 aprile 2001. Secondo l’Ente l’art. 3 della delibera contrasta con l’art. 239 del D.P.R. n. 1124/1965, che sancisce l’obbligo di denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza nei soli “casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni”.La risposta del Ministero ha chiarito che l’art. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 ha esteso ai datori di lavoro agricolo, per gli operai a tempo determinato e, al titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi, le medesime modalità operative per la denuncia già applicabili con la L. n. 54/1982 ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori a tempo indeterminato.Pertanto, si legge nell’Interpello sussiste l’obbligo di denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza, in caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni, in capo ai datori di lavoro agricolo anche per i lavoratori a tempo determinato e al titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.

In sintesi :

Tipologia evento
    

Obblighi del lavoratore: deve
    

In caso di omissione

Infortunio

industriale
    

Dare immediata notizia al

datore di lavoro di qualsiasi

infortunio, anche se di lieve

entità (art. 52 T.U.)
    

Non è corrisposta l’indennità di temporanea per i giorni

antecedenti alla comunicazione dell’evento al datore di lavoro

Infortunio

agricolo
    

Dare immediata notizia al

datore di lavoro o al preposto

all’azienda, di qualsiasi

infortunio anche se di lieve

entità (art. 241 T.U.)
    

Non è corrisposta l’indennità di temporanea per i giorni

antecedenti alla comunicazione dell’evento al datore di lavoro

Infortunio

agricolo
    

Deve farsi visitare dal medico

entro 3 giorni dall’evento

(art. 242 T.U.)
    

Ai fini del pagamento

dell’indennità , viene considerata come data evento quella della prima visita medica (art. 242 T.U.)

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Indipendentemente da ogni sua valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità , il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL l’infortunio prognosticato non guaribile entro tre giorni. La denuncia deve essere presentata entro due giorni decorrenti dalla data di ricevimento del certificato medico che deve essere allegato alla denuncia stessa (art. 53 T.U.). Ove l’evento lesivo abbia causato la morte o sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo (o via fax) entro ventiquattro ore dal momento dell’infortunio (art. 53, comma 2). La violazione di questi obblighi a carico del datore di lavoro è soggetta a sanzioni amministrative. In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore ha egli stesso la facoltà di denunciare all’INAIL l’infortunio subito per ottenere

FRANCHIGIA

In caso di evento guaribile entro 3 gg. per il giorno dell’evento è a carico del datore di lavoro il 100% della retribuzione, per i successivi 3 gg. (franchigia) il 60% della retribuzione a carico del datore di lavoro, salvo migliori condizioni previste dal CCNL. Il datore di lavoro è tenuto al trasporto a proprie spese dell’ infortunato al P.S. (art. 92, comma 3 T.U.).

Denuncia di infortunio

Quando l’infortunio ha una prognosi superiore a 3 gg. oppure si prolunga quello con prognosi iniziale entro 3 gg., il datore di lavoro dunque deve trasmettere la denuncia di infortunio ove si deve indicare:

dati anagrafici del lavoratore;

tipologia di lavoro e le mansioni;

dati del datore di lavoro;

dati retributivi;

cause e circostanze dell’evento,

sede e natura della lesione.

La denuncia si compone di 4 copie:

1 per l’INAIL;

1 da trasmettere alla ASL di competenza;

1 da presentare all’Autorità di Pubblica Sicurezza;

1 da trattenere presso il datore di lavoro.

Nel caso di infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 gg., l’autorità di Pubblica Sicurezza trasmette una copia della denuncia alla Direzione Provinciale del lavoro (D.Lgs n. 19/02/1998 n. 51 art. 236, in vigore dal 02/06/1999; prima il verbale era trasmesso al Pretore): si tratta di una inchiesta amministrativa per accertare natura del lavoro a cui era addetto il lavoratore, circostanze dell’evento, natura ed entità della lesione; in caso di violazione di norme di prevenzione e sicurezza del lavoro, il verbale viene trasmesso alla Procura della Repubblica (art. 331 c.p.p.).

Il modello della denuncia di infortunio è scaricabile dal sito Internet dell’Istituto seguendo il percorso www.INAIL.it/Assicurazione/Modulistica.

Il datore di lavoro, pertanto, se l’infortunio è guaribile entro 3 giorni e comporti l’assenza di almeno 1 giorno oltre l’evento, deve annotarlo sul Registro infortuni (art. 4, D.Lgs n. 626/94).

Di fatto, anche se normalmente la conoscenza dell’evento da parte del datore di lavoro precede l’acquisizione del certificato medico, la denuncia di infortunio non può essere correttamente effettuata prima di tale acquisizione, sia perché l’obbligo di denuncia nasce solo se la guarigione è prognosticata oltre i tre giorni, sia perché lo stesso certificato deve essere allegato alla denuncia.

La certificazione sanitaria si pone, dunque, come il momento centrale agli effetti della notizia dell’evento lesivo e, secondo anche l’orientamento della Suprema Corte (Cassazione penale, sentenza n. 11928 del 12.12.1985 e sentenza n. 6029 del 14.6.1993), è alla data della sua ricezione che bisogna fare riferimento al fine del computo dei due giorni previsti per l’inoltro della denuncia.

In particolare, il giorno iniziale del termine previsto dalla norma dovrà essere considerato quello successivo alla data di ricezione del primo certificato medico.

Di conseguenza, ove l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto ed oltre, il termine per la denuncia decorre dalla data di ricezione dell’ulteriore certificazione medica che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia (art. 53, com­ma 3).

Quanto alla “scadenza”, se trattasi di giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato verrà considerato normale giornata feriale.

Il datore di lavoro deve indicare nello specifico campo la data di ricezione del primo certificato medico, data che, posta a raffronto con quella di spedizione della denuncia rilevabile dal timbro postale o, in caso di consegna diretta, con quella di “arrivo” risultante dal timbro datario, renderà possibile la verifica del rispetto o meno del termine in argomento.

Se non esistono validi motivi di dubbio, la data di ricezione del primo certificato medico indicata dal datore di lavoro è ritenuta idonea ai fini di Legge. Si tratta, tuttavia, di una “presunzione semplice” nel senso che essa può essere superata in qualunque momento, attraverso accertamenti, con le conseguenze che deriveranno da una dichiarazione non veritiera (circolare INAIL 2 aprile 1998, n. 22 più sopra citata).

Nei casi di infortuni rilevanti (gravi e mortali) la sede competente dell’istituto richiede la valutazione tecnica delle CON.T.A.R.P.(consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) regionali sulla dinamica dell’evento, con particolare riguardo al rispetto delle norme di prevenzione, per la verifica di eventuali responsabilità ai fini dell’esercizio delle azioni di rivalsa.

La mancata o ritardata denuncia di infortunio è punita con la sanzione amministrativa prevista che ammonta da un minimo di euro 258,00 fino ad un massimo di euro 1549,00 (ridotta ad euro 516,00 nel caso di pagamento immediato).

In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore ha egli stesso la facoltà di denunciare all’INAIL l’infortunio subito per ottenere l’indennizzo.

La circolare 24 agosto 2004 n. 54 prevede che la gestione della pratica di infortunio sul lavoro è affidata alla Sede INAIL nel cui ambito territoriale risiede il domicilio del lavoratore (che potrebbe essere diversa da quella con cui opera il datore di lavoro).

In questo caso, se il datore di lavoro invia la denuncia di infortunio alla sede INAIL che si occupa del rapporto assicurativo, la pratica sarà protocollata dalla sede ricevente e trasmessa a quella di competenza per la liquidazione. Nell’ottica della presa in carico e della continuità della tutela del lavoratore, e più specificatamente con riferimento alla necessità di migliorare costantemente il servizio offerto dall’Istituto, è stata attentamente valutata l’opportunità di modificare i criteri di individuazione delle Sedi competenti a trattare le denunce di infortunio e di malattia professionale.

Tenuto conto dell’impegno, anche organizzativo, assunto dall’Istituto in questa direzione nonché sulla base della positiva esperienza maturata nell’ambito delle aree metropolitane, la competenza a trattare le denunce di infortuni e di malattie professionali è stata attribuita1 alla Sede nel cui ambito territoriale l’assicurato ha stabilito il proprio domicilio e cioè “la sede principale dei suoi affari e interessi”.

Di seguito sono indicate le varie modalità tra cui i datori di lavoro potranno scegliere per effettuare le denunce di infortuni e di malattie professionali, unitamente ai conseguenti adempimenti delle Sedi territoriali dell’INAIL.

DENUNCE
    

DATORI DI LAVORO
    

INAIL

Infortunio
    

Invio via Internet
    

Invio automatico, per via informatica alla Sede competente per il territorio nel quale l’assicurato ha stabilito il proprio domicilio, la quale gestirà la pratica.

Infortunio Malattia Professionale
    

Trasmissione per le vie ordinarie alla Sede competente per il territorio nel quale l’assicurato ha stabilito il proprio domicilio
    

La Sede competente tratterà la pratica seguendo l’ordinario flusso istruttorio

Infortunio Malattia Professionale
    

Trasmissione per le vie ordinarie alla Sede che gestisce il rapporto assicurativo
    

La Sede che ha ricevuto la denuncia protocolla il caso “per conto” della Sede competente per il territorio nel quale l’assicurato ha stabilito il proprio domicilio.

Trasferimento alla Sede competente per il territorio nel quale l’assicurato ha stabilito il proprio domicilio, della “pratica informatizzata, compresa l’immagine documentale della denuncia

Dal momento che l’attuale sistema informatico consente la visualizzazione in tempo reale di tutte le pratiche indipendentemente dalla Sede presso la quale vengono trattate, ciascuna Sede è in grado di fornire informazioni sullo stato di ogni pratica a tutti i soggetti interessati, compresi i datori di lavoro.

Per quanto riguarda l’organizzazione degli uffici e l’incidenza sui carichi di lavoro, le elaborazioni e le analisi effettuate hanno evidenziato che le nuove modalità di attribuzione della competenza territoriale non avranno significative conseguenze a livello operativo.

Non si verificheranno, inoltre, variazioni rispetto alle regole di carattere generale valide per l’espletamento delle attività collegate all’iter di istruttoria della pratica (es.: individuazione della Sede competente a disporre gli incarichi ispettivi ovvero ad esercitare le azioni di rivalsa o ad irrogare le sanzioni amministrative in caso di omessa o ritardata denuncia ecc.) atteso che tali attività sono a carico della Sede competente per il territorio di domicilio dell’assicurato.

Tale Sede si avvarrà , ove necessario, della collaborazione della Sede nel cui territorio è avvenuto l’infortunio, utilizzando la procedura “trattazione per conto di altra Sede”.

Per i datori di lavoro resta fermo l’obbligo di inviare la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio.

Per quanto riguarda infine gli infortuni occorsi o le malattie professionali contratte dai lavoratori frontalieri, la competenza a trattare le relative denunce rimane della Sede nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Il primo certificato medico deve essere compilato in tre copie (la prima per l'INAIL e le altre due per il datore di lavoro, che ne deve inoltrare una all'autorità locale di pubblica sicurezza). Al primo possono seguire uno o più certificati di continuazione e, comunque, a guarigione avvenuta, il certificato medico definitivo.Sia sulla denuncia che sul certificato debbono essere indicate le generalità dell'infortunato, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortu-nio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure d'igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la de-nuncia deve essere fatta per telegrafo, entro 24 ore dall'evento

DECORRENZA

Tenuto conto, fra l’altro, dell’adeguamento della procedura informatica concernente l’indirizzamento automatico delle denunce di infortunio acquisite per via telematica, il nuovo criterio di attribuzione della competenza a trattare le denunce di infortuni e di malattie professionali in base al “domicilio dell’assicurato” dovrà essere applicato a tutti gli infortuni occorsi ed a tutte le malattie professionali denunciate a partire dal 12 luglio 2004.

In sintesi per gli obblighi del datore di lavoro :

Tipologia dell’evento
    

Obblighi del datore di lavoro
    

In caso di omissione

Infortunio industriale
    

In caso di inf. guaribile entro 3 giorni con l’assenza di almeno 1 giorno oltre l’evento, deve annotarlo sul Registro infortuni (art. 4 D. Lgs. 626/94)
    

Sanzioni amministrative

Infortunio industriale
    

Se l’infortunio è superiore a 4 giorni, deve annotarlo nel Registro infortuni, presentare entro 2 giorni dalla notizia la Denuncia di infortunio all’Inail. Copia della denuncia, sempre entro 2 giorni va

inviata all’autorità di Pubblica Sicurezza del Comune dove è avvenuto l’evento (art. 54 T.U.)
    

Sanzioni amministrative

Infortunio industriale
    

In caso di evento mortale o pericolo di morte, va comunicato per telegrafo entro 24 ore (art. 53 T.U.)
    

Sanzioni amministrative

Titolare artigiano
    

Stesso obbligo di denuncia
    

No sanzioni amministrative. Si perde il diritto all’indennità per il periodo precedente la denuncia (art. 52 T.U.)

Infortunio agricolo
    

La disciplina prevista per il settore industriale è stata estesa anche ai

lavoratori agricoli (lavoratori subordinati a tempo determinato e

indeterminato, lavoratori agricoli autonomi)
    

Sanzione amministrativa, in caso di omessa o tardata denuncia per i

lavoratori subordinati o per i membri del nucleo familiare; nei confronti del lavoratore agricolo autonomo, se impossibilitato a inviare la denuncia, l’obbligo di dare notizia dell’evento ricade sul medico.

Gli stessi obblighi visti in altra ottica :

DENUNCIE DI INFORTUNIO OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E COLTIVATORI DIRETTI

TIPOLOGIA
    

MODALITA
    

SCADENZE

Infortuni non guaribili entro tre giorni
    

Denuncia a carico del datore di lavoro oppure del titolare del nucleo coltivatori diretti per i propri infortuni e per quelli dei coadiuvanti familiari
    

Entro due giorni, dalla data di ricezione del certificato medico o dall’infortunio per il lavoratore autonomo, all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza del Comune (Carabinieri, Sindaco)

Infortunio mortale di lavoratore a tempo determinato
    

Il datore di lavoro deve fare la denuncia con telegramma o mezzo equipollente (fax, Email)
    

Entro 24 ore dall’infortunio all’INAIL.

Entro 2 giorni all’INAIL e

all’autorità di pubblica sicurezza del Comune (Carabinieri, Sindaco)

Infortunio mortale o inabilità assoluta al lavoro superiore a 30 giorni coltivatore diretto
    

Nel caso di impossibilità da parte del lavoratore agricolo autonomo, l’obbligo di denuncia è a carico del medico che constata per primo le conseguenze ell’infortunio
    

Entro 24 ore all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza

LA DENUNCIA ON-LINE

A far data dal 12 luglio 2004, è stato introdotto il nuovo sistema di denuncia on-line tramite il quale i datori di lavoro privati e pubblici - con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni - i consulenti del lavoro preventivamente autenticati presso le Sedi INAIL ed altri soggetti (es. avvocati, dottori commercialisti) del pari autenticati presso le Sedi INAIL possono effettuare la denuncia di infortunio per via telematica.

Il decreto ministeriale del 15 luglio 2005 ha approvato la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dell’8 novembre 2004 - integrativa della delibera commissariale n. 168 del 7 aprile 2004 - che ha modificato l’art. 53, comma 1, del Testo Unico n. 1124/1965. La Circolare n. 44 dell’11 ottobre 2005 in merito alla denuncia di infortunio per via telematica ed alla acquisizione del certificato medico ha previsto quanto segue..

La Delibera del C.d.A. n. 50/2004 prevede che il datore di lavoro che effettui la denuncia di infortunio per via telematica sia esonerato dall’obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l’INAIL non ne faccia espressa richiesta, qualora tale certificato non sia stato direttamente inviato all’Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore.

La modifica mira nell’ottica di una ulteriore semplificazione dei rapporti tra INAIL e datore di lavoro - ad evitare che quest’ultimo sia tenuto ad inviare copia dello stesso certificato medico del quale l’INAIL sia già venuto in possesso tramite altra fonte (medici di famiglia, medici ospedalieri o lo stesso lavoratore).

Ai sensi della nuova disposizione pertanto, il datore di lavoro che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico. L’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore.

Il datore di lavoro, al quale l’INAIL faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dalla delibera n. 50/2004 più volte menzionata. In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni di cui al punto 6 della circolare n. 22/1998 (cfr. circolare INAIL n. 44 dell’11 ottobre 2005).

La denuncia di infortunio degli artigiani

Anche gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’INAIL l’infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni.

Nei casi di, infortunio o malattia professionali occorsi a "titolari di aziende, artigiane", pur rimanendo a carico di costoro l'obbligo della denuncia nei termini di cui al ripetuto art. 53 del Testo unico, la eventuale violazione di tale obbligo non è soggetta alla sanzione amministrativa stabilita, per i datori di lavoro, dalla legge 561/1993.Come si evince dall'art. 203, comma 2, del Testo unico, infatti il legislatore ha inteso equiparare, ai fini dell'attuazione della tutela, l'artigiano infortunato al lavoratore dipendente disponendo, di conseguenza, che, nelle situazioni in esame, trova applicazione la sanzione prevista, appunto per i lavoratori dipendenti, dall'articolo 52 del Testo unico e cioè la perdita del diritto all'indennità di temporanea per il periodo di tempo che precede l'eventuale tardiva comunicazione.Tra i "titolari" di aziende artigiane sono compresi quelli addetti alle lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente per conto terzi (circolare n. 31/1979).Ai "titolari" artigiani non possono essere equiparati né i soci artigiani (che non siano anche titolari), né i collaboratori familiari dei titolari medesimi, ancorché abbiano in comune l'assolvimento dell'obbligo assicurativo nella forma del premio speciale unitario. Ciò in quanto la norma del citato articolo 203, comma 2, ha natura eccezionale (rispetto a quella generale del precedente comma 1) e, quindi, non è suscettibile di estensione, per analogia, a lavoratori diversi dal "titolare di azienda artigiana".Ne consegue, logicamente, che - per la denuncia degli infortuni (e delle tecnopatie) occorsi ai soci (non co-titolari) ed ai collaboratori familiari - è normalmente responsabile il titolare o uno dei titolari dell'azienda artigiana, come per qualsiasi altro suo dipendente.In considerazione della particolare situazione di difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di aziende artigiana al momento dell'infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l'obbligo di denuncia nei termini di legge ogni qualvolta il predetto, o il medico curante, invii, nel rispetto dei termini stessi, il solo certificato medico.L'interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare ed a trasmettere il modulo di denuncia, contenendo lo stesso le informazioni necessarie, in linea generale non desumibili dal certificato medico, onde stabilire la ricorrenza o meno dei presupposti di indennizzabilità del caso.Le sedi procederanno al pagamento della indennità di temporanea soltanto dopo aver acquisito il modulo stesso debitamente sottoscritto. È tuttavia evidente che, in tali casi, non dovrà essere applicata la sanzione di cui al richiamato articolo 52 del Testo unico per il periodo antecedente l'inoltro del modulo.L'articolo 203 del Testo unico prevede inoltre, al comma 3, che in caso di impossibilità del titolare artigiano infortunato di provvedere personalmente alla denuncia entro i termini di legge, l'obbligo di dare immediata notizia dell'evento all'istituto assicuratore mediante l'inoltro del certificato medico ricade sul sanitario che per primo ha constatato le conseguenze dell'infortunio (obbligo, peraltro, privo di sanzione).Al riguardo si precisa che l'oggettivo impedimento del titolare artigiano infortunatosi ad adempiere personalmente all'obbligo di denuncia nei termini di legge dovrà essere desunto dalla valutazione delle circostanze immediatamente successiva all'evento (ricovero d'urgenza, eccetera), ovvero risultare da giudizio dell'area medico-legale basato sul contenuto del certificato medico (lesioni descritte, effetti immediati dell'infortunio, manifestazione in forma acuta una malattia professionale, eccetera).Anche in tali situazioni, per le ragioni innanzi illustrate, al titolare artigiano dovrà essere richiesto di far pervenire all'istituto, appena possibile, il prescritto modulo di denuncia.

AMMINISTRAZIONI STATALI.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha recentemente fatto presente che il meccanismo della "gestione per conto dello Stato" dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti delle amministrazioni statali (D.M. 10 gennaio 1985) non fa venire meno, in capo a queste ultime, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 53 del Testo unico.Ne consegue che, in caso di violazione di tale obbligo, trova applicazione, anche nei confronti delle anzidette amministrazioni, la sanzione prevista dalla legge 561/1993.

La denuncia di infortunio dei lavoratori agricoli

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli subordinati si a tempo indeterminato che a tempo determinato, valgono come si è sopra specificato le stesse regole dettate per il settore industriale. Nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore agricolo autonomo l’obbligo di denuncia ricade, ai sensi del I° comma dell’art. 25 del D.Lgs n. 38/2000, sul titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO DEGLI ADDETTI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED ALLA PESCA MARITTIMA

La denuncia deve essere fatta dal comandante o padrone preposto al comando della nave o galleggianteo in caso di loro impedimento dall’armatore , all’Istituto assicuratore ovvero all’Autorità portuale o consolare competente. Allorchè l’infortunio si verifiche durante la navigazione la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l’infortunio.

la Denuncia di infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza

Il datore di lavoro nel termine di due giorni deve dare notizia all’autorità locale di pubblica sicu­rezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve essere fatta all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio.

Nei comuni ove manchi l’autorità di pubblica sicurezza la denuncia deve essere inoltrata al Sindaco .Se l’infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all’autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio ita­liano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penul­timo comma dell’art. 53, all’autorità portuale o consolare competente. Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l’e­lenco degli infortuni denunciati.

Inchiesta infortunistica

Nel caso di infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 gg., l’autorità di Pubblica Sicurezza trasmette unacopia della denuncia alla Direzione Provinciale del lavoro (D.Lgs 19/02/1998 n. 51 art. 236, in vigore dal 02/06/1999; prima il verbale era trasmesso al Pretore): si tratta di una inchiesta amministrativa per accertare natura del lavoro a cui era addetto il lavoratore, circostanze dell’evento, natura ed entità della lesione; in caso di violazione di norme di prevenzione e sicurezza del lavoro, il verbale viene trasmesso alla Procura della Repubblica (art. 331 c.p.p.).

L’AUTOPSIA

Ai sensi dell’articolo 63 T.U. 1965 il magistrato, in caso di morte di un lavoratore a seguito di infortunio o di malattia professionale,quando gliene facciano richiesta l’Istituto assicuratore o i superstiti del lavoratore e sempre che egli ravvisi fondata 1'istanza, può disporre l'accertamento autoptico .

Casi dubbi

In molti casi è possibile che si crei sovrapposizione o confusione tra l’infortunio e/o la malattia. Per tale ragione vige tra INPS ed INAIL apposita convenzione di recente nel luglio del 2008 rivisitata che consente al lavoratore di non perdere comunque il ristoro da parte dell’ente cui per primo ha ritenuto di denunciare il proprio caso, ferma rimanendo la possibilità per gli enti di effettuare le proprie verifiche (Deliberazione n. 367 del 23 luglio 2008).

La denuncia della malattia professionale

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, pena la decadenza del diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia (art. 52 T.U.). Va presentata in in triplice copia (due per Inail, una per il datore di lavoro).

La denuncia deve contenere:

generalità del lavoratore;

dati datore di lavoro;

dati retributivi;

malattia dichiarata dal lavoratore;

data segnalazione malattia professionale al datore di lavoro;

lavorazione o sostanza che ha determinato la malattia professionale;

periodo di adibizione a tali lavorazioni e mansioni;

misure di sicurezza e prevenzione adottate;

data compilazione e firma del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia, corredata del certificato medico, all’INAIL entro i 5 giorni successivi, decorrenti dalla data di ricezione del certificato medico (art. 53 T.U.). In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore può egli stesso presentare la denuncia all’INAIL. La denuncia deve contenere l’indicazione delle ore lavorate e la retribuzione percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti la malattia professionale.

Alla denuncia deve essere allegato il certificato medico. Se il lavoratore invia il certificato medico all’INAIL, quest’ultimo richiederà l’inoltro della denuncia al datore di lavoro.

Malattia professionale

Il lavoratore
    

Acquisisce il certificato dal medico curante/generico/professionista

Deve darne notizia al datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia

Il datore di lavoro
    

Una volta nota la malattia deve farne denuncia all’INAIL entro 5 giorni successivi (mod. 101-I), allegando il certificato medico fornito dal lavoratore

Il medico
    

Deve redigere il certificato medico su modello 5SS e inviarlo all’INAIL entro il giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita o tramite

Internet o con modalità tradizionali (fax, a mano, per posta) (INAIL circolare 39 del 18 settembre 2007).

Due copie devono essere consegnate al lavoratore che deve consegnarne una al proprio datore di lavoro.

Deve inviare denuncia anche alla Dpl

Il certificato medico è atto necessario che consente all’INAIL di avviare l’istruttoria per l’erogazione delle prestazioni. Va prodotto in triplice copia (lavoratore, INAIL e datore di lavoro) e deve contenere:

generalità del lavoratore;

indicazione del datore di lavoro attuale;

lavorazione o sostanza che ha determinato la m.p.;

periodo di adibizione a tali lavorazioni e mansioni;

sintomatologia accusata - esame obiettivo – diagnosi – prognosi;

data di inizio della completa astensione dal lavoro;

data compilazione del certificato.

LA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE ON-LINE.

Il D.M. del 30 luglio 2010 ha modificato, secondo la tecnica normtaiva introdotta dall’art. 10 L. 48/1988, l’art. 53 del T.U. anche per l’invio della denuncia di malattia professionale.

Ai sensi della nuova disciplina:

• il datore di lavoro che provvede alla trasmissione on-line della denuncia di malattia professionale è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico;

• l’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore.

Il datore di lavoro, al quale l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 30 luglio 2010 più volte menzionato. In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 1177. (vedasi circolare 36/2010) L’invio telematico della denuncia per malattia professionale è consentito a tutti i Datori di lavoro in possesso di Posizione Assicurativa, ed ai loro delegati.

L’invio della denuncia telematica può essere effettuato per tutti i lavoratori nel settore:

dell’industria, dell’artigianato, del terziario e altro;

delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto.

La denuncia della malattia professionale per gli artigiani

Anche gli artigiani, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’INAIL la malattia professionale da essi contratta, entro 15 giorni dalla sua manifestazione, corredata del certificato medico, pena la perdita dell’indennizzo per i giorni antecedenti quello della denuncia. Tuttavia, se a causa di quella malattia, l’artigiano si trova nell’impossibilità di provvedervi, l’obbligo di segnalare il caso all’INAIL ricade sul sanitario che per primo ha accertato la malattia (art. 203 T.U.).

La denuncia della malattia professionale per i lavoratori agricoli

Per quanto riguarda la denuncia degli infortuni in agricoltura, valgono, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, le stesse disposizioni dettate per i lavoratori dell’industria.

Invece, per i lavoratori autonomi e per i subordinati avventizi, è dettata una disciplina particolare in base alla quale la denuncia deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia e che deve inviare all’INAIL l’apposito modulo (cosiddetto “certificato – denuncia”) entro 10 giorni dalla prima visita medica (art. 251 T.U.).La denuncia di Malattia Professionale deve sempre essere presentata, alla Sede INAIL competente, dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico riferito alla malattia stessa.

Il Datore di lavoro è al momento obbligato ad inviare, per le vie tradizionali, il certificato (art. 53, D.P.R. n. 1124/1965) alla sede INAIL competente risultante nel modulo/ricevuta della denuncia inoltrata telematicamente e per la quale si intende quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato (Delibera CS n. 446 del 17 giugno 2004).

SANZIONI

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 25,82 (Legge n. 251/1982, art. 16).

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e Legge n. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B).

Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (Legge n. 296/06, art. 1, comma 1177). Per tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti: denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta da euro 1.290 a euro 7.745, codice fiscale mancante o inesatto euro 129.

Denuncia di silicosi e asbestosi

Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi, il medico che ha eseguito gli accertamenti deve trasmettere entro 10 giorni al datore di lavoro la scheda personale del lavoratore, l’originale e due copie dell’attestazione di cui all’art. 157 del D.P.R. n. 1124/65, i documenti radiografici o schermografici. Il datore di lavoro, entro 5 giorni dal ricevimento, deve consegnare al lavoratore la prima copia dell’attestazione e inviare all’Ispettorato del lavoro la seconda, nonché rilasciare al lavoratore, entro 5 giorni dalla relativa richiesta, una copia della scheda personale. Tali documenti debbono essere conservati a cura del datore in originale, unitamente al registro sul quale il medico di fabbrica o l’ente autorizzato riporta i risultati degli accertamenti medici nel luogo in cui si esegue il lavoro, per un periodo di almeno 7 anni. Gli stessi documenti devono essere presentati ad ogni richiesta dell’Ispettorato del lavoro che ne può autorizzare la conservazione in altro luogo. La denuncia di silicosi e asbestosi contratte nello svolgimento delle attività di cui all'All. 8, D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 deve essere presentata dal datore di lavoro. Nella denuncia sono indicate le generalità del lavoratore assicurato e del datore mentre le ore lavorate e i dati retributivi sono inoltrati in un secondo momento e solo se richiesti. La denuncia riporta in dettaglio la lavorazione e la sostanza che avrebbero determinato la malattia, il periodo di esposizione e le mansioni svolte dal lavoratore e la natura del materiale maneggiato (se silice libera o amianto). Va inoltre annotato se il datore di lavoro è a conoscenza di eventuali sintomi della malattia manifestati dal lavoratore e accertati con visite precedenti e vanno specificate le misure di sicurezza e di prevenzione adottate. La denuncia è redatta in tre esemplari, di cui uno per il datore di lavoro e gli altri da consegnare rispettivamente all'INAIL e alla ASL (tramite l'INAIL).

In sintesi sulla denuncia di malattia professionale:

obblighi del lavoratore : se svolge attivita’ lavorativa deve denunciare la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi, presentare al datore di lavoro il primo certificato medico, se non svolge attivita’ lavorativa puo’ presentare direttamente all’ inail domanda di riconoscimento della malattia professionale

obblighi del datore di lavoro : trasmettere la denuncia, corredata del certificato medico, all’inail entro 5 giorni successivi al ricevimento del primo certificato medico

obblighi dei lavoratori autonomi e subordinati avventizi in agricoltura la denuncia deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia inviando il modulo all’INAIL entro 10 giorni dalla prima visita (c.d. certificato-denuncia)

obblighi dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura : valgono le disposizioni dell’industria

Tipologia evento
    

Obblighi del lavoratore
    

In caso di omissione

Malattia prof. industriale
    

deve denunciare la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi
    

Non è corrisposta l’indennità per il tempo che precede la denucia – 52 TU

Malattia prof. agricola
    

Lavoratore agricolo subordinato a tempo indeterminato deve denunciare la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi

lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato in agricoltura la denuncia deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia
    

Lavoratore agricolo subordinato non è corrisposta l’indennità per il tempo che precede la denucia – 250 TU

Tipologia evento
    

Obblighi del datore di lavoro
    

In caso di omissione

Malattia prof. industriale
    

trasmettere la denuncia, corredata del certificato medico, all’inail entro 5 giorni successivi al ricevimento del primo certificato medico1
    

Sanzione amministrativa

In azienda artigiana
    

obbligo di denuncia per i casi di infortunio o di malattia professionale occorsi ai titolari di aziende artigiane . Tuttavia, se a causa di quella malattia, l’artigiano si trova nell’impossibilità di provvedervi, l’obbligo di segnalare il caso all’INAIL ricade sul sanitario che per primo ha accertato la malattia
    

NO SANZIONE AMMINISTRATIVA

Contitolare di azienda artigiana
    

obbligo di denuncia per i casi di infortunio o di malattia professionale occorsi ai titolari di aziende artigiane
    

Sanzione amministrativa(datore di lavoro è la società l’obbligo ricade sul contitolare)

Malattia prof. agricola
    

Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato il datore di lavoro ha gli stessi obblighi che per l’industria. lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato in agricoltura la denuncia deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia
    

Denuncia di malattia o lesione da raggi X

Alla denuncia di malattia o lesione da raggi X deve provvedere il medico, che per primo ha visitato l’ammalato, entro 5 giorni dalla data della visita. Per l’assolvimento di tale obbligo è predisposto dall’INAIL un apposito modello. Se la malattia o la lesione ha determinato la morte o se vi è pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro 24 ore dall’evento.

LA DENUNCIA-SEGNALAZIONE DA EFFETTUARE IN BASE ALL’ARTICOLO 139 DEL D.P.R. 1124/65

E’ un particolare tipo di denuncia posta in capo al medico che ha valore conoscitivo-epidemiologico con precise finalità preventive.

E’ prevista dall’articolo 139 del D.P.R. 1124/65, così come modificato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 38/2000..

L’elenco delle malattie da denunciare è costituito da tre liste:

- la prima contiene le malattie “la cui origine lavorativa risulta essere di elevata probabilità ”; tale lista contiene “le malattie che costituiranno la base per la revisione delle tabelle delle malattie professionali”

- la seconda quelle per le quali l’origine lavorativa è di “limitata probabilità ”;

- la terza quelle per le quali l’origine lavorativa è solo “possibile”.

Per le malattie di cui alla prima e seconda lista, nella segnalazione deve essere riportato anche il codice identificativo della malattia correlata all’agente, codice riportato nelle stesse liste.

La denuncia va trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla ASL competente per il territorio dove è situata l’azienda e all’INAIL competente in base al domicilio dell’assicurato.

Per assolvere agli obblighi di riferire agli enti preposti sulle notizie di casi di malattie professionali o malattie correlate al lavoro, si propone di utilizzare il modello allegato, concordato tra la Regione Lombardia - ASL e INAIL, che potrà essere vantaggiosamente usato non soltanto come denuncia ex articolo 13913 ma anche come referto.

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO:LE REGOLE DOPO IL CORRETTIVO AL D. Lgs. 81/2008

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009 al Testo Unico sicurezza, gli adempimenti connessi al verificarsi di un infortunio sul lavoro.I datori di lavoro sono tenuti a comunicare, in via esclusivamente telematica, all’Inail (o all’Ipsema, se datori di lavoro marittimi), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico:1)    le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento: tale comunicazione ha finalità esclusivamente statistiche e informative, in quanto gli infortuni fino a 3 giorni non sono coperti dall’assicurazione Inail;2)    le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza superiore a 3 giorni: in questo caso la comunicazione ha finalità assicurative, in quanto l’evento in questione è coperto dall’assicurazione Inail.L’obbligo di comunicare gli infortuni superiori a 3 giorni si considera comunque assolto se il datore di lavoro effettua la denuncia di infortunio all’Inail nelle modalità previste dall’art.53 del DPR n.1124/65, anche se tale denuncia prevede tempistiche diverse, in quanto deve essere effettuata entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, e la possibilità di essere inoltrata in forma cartacea e non telematicamente.Inoltre, rimane comunque in vigore l’obbligo di comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza gli infortuni che comportano un’assenza superiore a tre giorni, sempre entro 2 giorni dalla notizia dell’evento.Viceversa, l’obbligo di effettuare la denuncia ai fini statistici degli infortuni di almeno un giorno non è ancora operativa: essa entrerà in vigore decorsi sei mesi dall’emanazione del Decreto Interministeriale che definirà le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP.Una volta entrati in vigore il SINP e la comunicazione ai fini statistici, non dovrà più essere aggiornato o istituito il Registro Infortuni; il Registro in essere, comunque, dovrà essere conservato per 4 anni decorrenti dall’ultima registrazione.

Già il Ministero del lavoro, con nota del 21 maggio 2008 (seguito da nota INAIL del 23 maggio 2008), precisava come l’obbligo della comunicazione degli infortuni a fini statistici di cui all’articolo 18, comma 1, lett. r) doveva essere inquadrato avendo riguardo alla costituzione del SINP e che pertanto le prescrizioni in esso contenute sarebbero potute divenire operative solo una volta che fossero state rese pubbliche le regole del Sistema. In virtù della mancata attuazione delle suddette norme e data la rilevanza delle stesse, il Governo, tramite l’articolo 32 della Legge 27 febbraio 2009, n. 14 aveva previsto lo slittamento al 16 maggio 2009 dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 81/2008

1 per la decorrenza di detto termine si veda circolare 22/1998.Qquest'ultima disposizione riguarda peraltro 1'ipotesi di tecno patia verificatasi nel corso del rapporto di lavoro, e non e quindi appli cabile ai casi di (malat tia che non determini astensione dal lavoro o che si manifesti dopo 1a cessazione della lavorazione morbigena)