..indennità UNA TANTUM pari a cinque mensilità di ottava categoria..

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Giovedì, 10 Novembre 2011 18:45
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Luigi IMPECIATI
nella pubblica udienza del 13 ottobre 2011, con l’assistenza del segretario d’udienza  dott. Marco OLIVIERI,
esaminati gli atti ed i documenti di causa,
uditi l’avv. de #################### per la parte ricorrente e il dott. #################### #################### e la sig.ra #################### #################### per il Ministero dell’Interno,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n.  070723/PC del registro di Segreteria promosso dal sig. .,  rappresentato e difeso dall’ avv. #################### de ####################, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, -
AVVERSO
            Il decreto n. 1928/05 e il decreto n. 903/07 del Ministero dell’Interno.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
            Con ricorso depositato il 19 ottobre 2010 il sig. A., premesso di aver svolto servizio quale Sovrintendente Capo della Polizia di Stato sino al 1° maggio 1995, data sotto la quale assunse impiego civile presso l’Amministrazione Civile dello stesso Ministero dell’Interno, espone che, a seguito di istanza, gli venne concessa – con decreto del 15.11.2001 -  un’indennità UNA TANTUM pari a cinque mensilità di ottava categoria, a decorrere dall’1.9.95 e sino al 28.2.1999.
            Successivamente, a seguito di istanza di aggravamento, il Ministero dell’Interno, previa istruttoria, gli ha concesso, con il decreto impugnato n. 1928/2005, la pensione di VI categoria vitalizia a decorrere dall’1.3.1999, con decorrenza corretta all’1.5.1995 con il secondo decreto impugnato.
            Il sig. A. si duole, però, che con l’atto concessivo di pensione, è stato anche disposto il recupero dell’indennità UNA TANTUM, mai a lui pagata e si duole anche che il decreto disponga l’applicazione della disciplina di cui all’art. 132 del T.U. n. 1092/73.
            Ritiene, invece, che al suo caso si applichi la più favorevole disciplina di cui al successivo art. 139, essendo l’impiego civile derivazione, senza soluzione di continuità, del precedente impiego.
            Ritenendo erroneo il provvedimento di recupero, chiede che sia dichiarata l’irripetibilità dell’UNA TANTUM, già avvenuta e di “annullare” la clausola dell’applicazione dell’art. 132 T.U. n. 1092/73.
            L’INPDAP si è costituito con nota del 20 maggio 2011 nella quale chiede l’estromissione del giudizio quale ordinatore secondario di spesa e confermando l’avvenuto recupero della somma di euro 8328,53 quale indennità UNA TANTUM, oltre ad euro 1564,12 a titolo di interessi e a metà dell’equo indennizzo pari ad euro 451,37.
            Assume, altresì, di non aver mai dato applicazione al secondo provvedimento impugnato poiché, le modifiche erano già state attuate in precedenza.
            Il Ministero dell’Interno, con relazione del 3 ottobre 2011 ha esposto che con D.M. n. 1229 del 15.11.2001 ha concesso l’indennità UNA TANTUM, ai sensi dell’art. 69 del T.U. n. 1092/73, per le infermità diagnosticate la sig. A.; con D.M. n. 1928 del 6.5.2005 ha conferito pensione privilegiata di 8^ categoria, a decorrere dall’1.5.1995 al 28.2.1999 e di 6^ categoria dall’1.3.1999 per aggravamento.
            Contestualmente è stata recuperata l’indennità UNA TANTUM ai sensi dell’art. 69, 2° comma,  del medesimo T.U. n. 1092/73.
            Ha soggiunto che l’operato dell’Amministrazione è già stato valutato con sentenza n. 1161/07 di questa Sezione, parzialmente confermata dalla sentenza n. 72/2011/A della I Sezione Centrale di Appello.
            Ritiene che, nella specie, trovi applicazione l’art. 132 del T.U. n. 1092/73 nei limiti dell’impossibilità di computare, nel nuovo rapporto, l’anzianità maturata nel precedente e che ha dato luogo alla pensione privilegiata.
            Ha concluso per il rigetto del ricorso.
            All’odierna udienza l’avv. de #################### ha nuovamente illustrato i motivi di cui al ricorso mentre i rappresentanti del Ministero dell’Interno  hanno confermato quanto già dedotto, precisando, a richiesta di questo Giudice che l’indennità Una Tantum e la pensione di VIII categoria hanno diverso rifermento di infermità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
            In via preliminare ad ogni delibazione, nel merito, della causa portata alla cognizione odierna, deve disporsi l’estromissione dal giudizio dell’Inpdap poiché, nella sua qualità di ordinatore secondario di spesa – e quindi mero esecutore di provvedimento ministeriale – non può essere ritenuto legittimato a contraddire nella presente lite, stante la  carenza ad essere destinatario diretto degli effetti della pronuncia.
            Nel merito il ricorso proposto dal sig. A. è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
            Il ricorrente si duole, essenzialmente, di due lesioni alla sua posizione soggettiva, patrimoniale in primo luogo e giuridica in secondo.
            Si duole, in particolare, che il Ministero dell’Interno ha, con decreto n. 1928 del 6.5.2005, disposto il recupero dell’indennità UNA TANTUM pari a cinque annualità di pensione di 8^ categoria (concessa con decreto n. 1229 del 15.11.2001) in ragione del fatto che, per lo stesso periodo di tempo (ovvero a far data dall’1.9.1995, poi corretta con successivo decreto n. 903/2007), è stata concessa pensione di  8^ categoria, divenuta di 6^ categoria, per aggravamento, riconosciuto, a domanda, dall’1.3.1999.
            L’Amministrazione sostiene che detto recupero è doveroso in virtù della disposizione di cui all’art. 69, 2° comma, del T.U. n. 1092/73 e che la questione ha, in ogni caso, costituito oggetto di precedete giudizio.
            Su tale ultimo aspetto deve dirsi che sia il giudizio conclusosi con sentenza n. 1161/2007 che il successivo appello, conclusosi con sentenza n. 72/2011/A della Prima Sezione Centrale d’Appello, non possono dar vita giudicato poiché il petitum sostanziale colà cognito è stato diverso.
            Quanto invece alla legittimità del recupero attuata nella riferita applicazione dell’art. 69, comma 2, del T.U. n. 1092/73 deve osservarsi quanto segue.
            Dispone l’art. 69 citato: “Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.
È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 . Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A. “
            La norma che precede prevede, al primo comma, l’attribuibilità di un’indennità Una Tantum per infermità ascritte a tabella “B” per un massimo di cinque anni mentre il secondo comma stabilisce che è consentito il cumulo della predetta indennità con la pensione per infermità di cui alla tabella “A”, con il limite derivante dalla possibile ascrivibilità di quelle stesse infermità all’ottava categoria di tabella “A”.
            Due le ragioni che fanno propendere questo Giudice per un’errata applicazione, nella fattispecie, della disposizione di cui al secondo comma: una letterale e l’altra teleologica.
            In primo luogo l’art. 69, comma 2, consente il cumulo tra indennità Una Tantum e pensione, stabilendo che “l’ammontare” dei due trattamenti non potrà essere superiore a quello teoricamente spettante qualora le infermità classificate come tabella “B” fossero state ascritte all’ottava categoria della tabella “A”.
            Appare sufficientemente chiaro che si può parlare di divieto di cumulo tra due “ammontare” quando vi è stato il pagamento effettivo del primo e si voglia procedere alla, altrettanto effettiva, liquidazione del secondo, in contrasto con il principio generale del divieto di duplicazione di benefici allo stesso titolo.
            Nella fattispecie, però, la pensione privilegiata ordinaria non è mai stata pagata per il quinquennio 1995/1999, per cui non può parlarsi, ad avviso di questo Giudice, di un duplice “ammontare”.
Con l’assurdo giuridico che l’ammontare percepito farebbe cumulo con un ammontare ipotetico mai concesso.
            L’altro motivo, teleologico è che la ratio che sembra emergere da questa disposizione è che non può procedersi al doppio riconoscimento (indennità e pensione) per lo stesso periodo e per la stessa infermità.
            Come ammesso dal Ministero e dai suoi rappresentanti in udienza (vedasi anche i provvedimenti agli atti) l’indennità Una Tantum è stata concessa per le infermità ”1) Sinusite mascellare bilaterale”; 2) Pregressa frattura radio dx; 3) Artrosi diffusa del rachide con discopatia L5-S1” mentre la pensione di 8^ categoria è stata concessa per “Bronchite cronica” e solo a seguito di aggravamento, a decorrere dal 1999, tutte le infermità sono state complessivamente valutate. 
            Ne risulta così, ad avviso del giudicante, che l’indennità Una Tantum e la pensione di 8^ categoria sono andate ad “indennizzare” patologie diverse mentre l’indennità Una Tantum, ai sensi dell’art. 69, comma 2 del T.U. citato, viene recuperata solo allorché la pensione di ottava categoria, concessa nello stesso arco temporale,  riguardi la stessa infermità, con evidenza del divieto di poter ottenere lo stesso beneficio due volte.
            La conclusione è che , in parte qua, il ricorso si dimostra fondato con affermazione del diritto del sig. A. alla restituzione dell’Indennità Una Tantum recuperata con eventuali accessori pagati, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di ogni ritenuta e sino al soddisfo.
            Deve invece respingersi la pretesa relativa alla “cancellazione” della parte del provvedimento riguardante l’applicazione dell’art. 132 del T.U. n. 1092/73 perché, in primo luogo, non può “correggersi” da parte di questo Giudice alcun provvedimento amministrativo non rientrando, questo, nei poteri del Giudice Unico delle Pensioni.
            In secondo luogo, poi, la disposizione appare correttamente apposta poiché essa ha come finalità quella di evitare una duplicazione della valenza del servizio preso in considerazione ai fini dell’attribuzione della pensione di privilegio anche ai fini di liquidazione della pensione normale, quale impiegato civile.
            In questo senso deve condividersi la tesi esposta dall’Amministrazione nella sua memoria.
            Nel senso che precede è la decisione di questo Giudice.
            Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,
 
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso n. 070723/PC del registro di Segreteria e, per l’effetto, riconosce il  diritto del sig. A. A. alla restituzione dell’Indennità Una Tantum recuperata con eventuali accessori pagati, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di ogni ritenuta e sino al soddisfo.
            Respinge il ricorso nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nell’udienza del 13 ottobre 2011, nella quale è stata data lettura del dispositivo.
                                                                             IL GIUDICE            
F.to dott. Luigi IMPECIATI     
 
Depositata in Segreteria il 31 ottobre 2011
 
 Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02/11/2011
                                        P. Il Direttore
         IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
                                  f.to Paola ACHILLE
 
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
LAZIO
Sentenza
1542
2011
Pensioni
02-11-2011