Prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili - Azione di rivalsa.

Dettagli
Categoria: Leggi, Decreti, Gazzette Ufficiali e Circolari
Creato Martedì, 08 Novembre 2011 18:30
Visite: 3207

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 26-10-2011 n. 20275
Prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili - Azione di rivalsa.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 26 ottobre 2011, n. 20275 (1).

Prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili - Azione di rivalsa.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Come è noto, la L. 4 novembre 2010, n. 183 all'articolo 41, comma 1, ha stabilito che le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall'Istituto nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.

Con Msg. 7 aprile 2011, n. 8363 in attesa della definizione dell'intero iter procedurale, della procedura informatica, della modulistica, nonché delle tabelle ministeriali per la quantificazione del valore capitale della prestazione erogata, come previsto al comma 2 del predetto articolo, è stata rilasciata in produzione la nuova versione del certificato medico on-line, che avvia la richiesta delle predette prestazioni, con la segnalazione, da parte del medico certificatore dell'eventuale responsabilità di terzi nell'evento.

Inoltre, con il predetto messaggio sono state fornite le prime disposizioni operative ai Dirigenti medici nonché è stato rilasciato il questionario - modello AS1 - INV.CIV - da consegnare e far compilare all'interessato in sede di visita diretta, ove si riscontrasse che lo stato invalidante per il quale si chiede la prestazione è determinato, in tutto o in parte, da fatti illeciti di terzi.

In attesa della definizione dell'intero iter procedurale telematico, si rende necessario impartire urgenti disposizioni per interrompere i termini di prescrizione che, nei casi più frequenti - incidenti stradali -, sono di due anni dall'evento di danno.

Per le finalità di cui sopra, ovvero interruzione dei termini prescrizionali, è stata predisposta la comunicazione di preavviso, secondo l'allegato modello, da inoltrare a mezzo raccomandata con A/R, a cura dell'Unità organizzativa che presiede alla Funzione "Controllo Prestazioni", al terzo responsabile e all'impresa assicuratrice.

Giova ricordare che la disposizione normativa in parola si applica ad eventi dannosi con responsabilità di terzi a decorrere dal 24 novembre 2010.

 

Allegato

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Città, data


      

Al/la Signor/ra
      

Nome Cognome
      

Indirizzo
      

CAP CITTÀ
      
      

Società di assicurazione
      

XXXXXXXXXXXXXXXXX
      

Indirizzo
      

CAP CITTÀ
      

e, p.c.
    

Al/la Signor/ra
      

Nome Cognome
      

Indirizzo
      

CAP CITTÀ
    


Gentili Signori,

Vi informiamo che il/la Signor/ra ............................................ (Nome Cognome) - nato/a a ............... il ../../..... e residente a ........................... all'indirizzo ............................................ - in relazione all'evento lesivo nel quale è rimasto/a coinvolto/a avvenuto a ....................... il giorno ../../...., ha ottenuto il riconoscimento del diritto a prestazioni assistenziali di invalidità civile, oppure ha presentato domanda di riconoscimento del diritto a prestazioni assistenziali di invalidità civile.

Non appena sarà definitivamente accertata la responsabilità dell'evento lesivo, provvederemo a comunicarVi l'importo delle somme che dovranno essere rimborsate all'Inps, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (articolo 41 della L. n. 183/2010). In caso di liquidazione del danno, tali somme dovranno essere accantonate e versate all'Inps con le modalità che Vi indicheremo successivamente. In nessun caso potranno essere corrisposte all'infortunato.

Nel caso di eventi dannosi causati da veicoli a motore e da natanti, gli effetti di questa comunicazione sono quelli previsti dall'articolo 142, terzo comma, del D.Lgs. n. 209/2005 (già art. 28 della L. n. 990/1969). Laddove non sia applicabile questa norma, gli effetti saranno quelli previsti dall'articolo 1916, terzo comma, del Codice civile.

Si fa infine presente al danneggiato che, in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, potrebbero determinarsi i presupposti per l'applicazione dell'articolo 640 del Codice penale.


Cordiali saluti


Il Direttore

Cognome nome

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993


Tutti i nostri uffici INPS sono a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione, può trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.
 

Può, inoltre, telefonare al numero gratuito 803 164: un operatore sarà a Sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
 

Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti Patronato riconosciuti dalla legge, che Le fornirà assistenza gratuita.
 

Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:
 

Numero pratica xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 41
Msg. 7 aprile 2011, n. 8363