Infortuni sul lavoro.. affetto da ipertensione arteriosa, displipidemia , fumo da sigaretta, fattori di rischio da soli sufficienti .
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- Creato Domenica, 06 Novembre 2011 10:21
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INFORTUNI SUL LAVORO
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17764
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
#################### chiedeva al giudice del lavoro di Bologna di accertare che l'infarto occorsogli il (OMISSIS) mentre svolgeva attività lavorativa quale operaio addetto al battipalo meccanico fosse da considerarsi infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 e conseguentemente di condannare l'INAIL a corrispondergli l'indennità maturata per inabilità temporanea assoluta e a riconoscergli la rendita permanente nella percentuale dovuta.
Il Tribunale di Bologna disponeva CTU e con sentenza n. 27/2004 rigettava la domanda; sull'appello del M. la Corte di appello di Bologna rigettava l'appello previa rinnovazione della CTU. La Corte di appello rilevava che non poteva riconoscersi il carattere di infortunio sul lavoro all'evento che aveva colpito il ricorrente (infarto), posto che il lavoratore stava svolgendo attività lavorativa di tipo routinario e che doveva escludersi che tale attività avesse svolto un ruolo di concausa nel determinare l'evento posto che il M. era affetto da ipertensione arteriosa, displipidemia , fumo da sigaretta, fattori di rischio da soli sufficienti a produrre l'evento.
Ricorre con un solo motivo il M.; resiste l'INAIL con controricorso.
Il M. ha prodotto memoria difensiva.
Motivi della decisione
Nell'unico, complesso, motivo si deduce che non sarebbe stata in concreto valutata l'attività lavorativa svolta certamente a carattere stressante che può essere considerata anche una mera concausa ai fini del riconoscimento della chiesta prestazione.
Il ricorso è infondato offrendo solo censure di merito dirette a contestare gli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici nominati in primo grado ed in appello e recepiti nella sentenza impugnata. Va sul punto ricordato l'orientamento di questa Corte secondo cui "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice" (Cass. n.9988/2009; 8654/2008;
16223/2003). Nel ricorso non si dimostra nè una devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, nè alcuna omissione negli accertamenti strumentali circostanziata. I giudici di appello hanno peraltro attentamente valutato le patologie sofferte dal ricorrente e le mansioni svolte ed escluso che quest'ultime potessero ritenersi anche una mera concausa dell'evento. La motivazione è del tutto congrua e persuasiva ed è immune da vizi di ordine logico- argomentativo.
Stante la natura della controversia e l'epoca di presentazione del ricorso; nulla sulle spese.
P.Q.M.
rigetto il ricorso; nulla sulle spese.