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ispettori della Polizia di Stato assunti per concorso esterno al grado di allievi vice ispettore, teso all'attribuzione del livello retributivo superiore a quello posseduto

Dettagli

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-10-2011, n. 5811
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Col ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 21 dicembre 2007 e rubricato sub n. 479 del 2008, gli istanti meglio indicati in epigrafe chiedono la revocazione della decisione n. 7606/2005 del 30 dicembre 2005 di questa Sezione, di rigetto dell'appello proposto dagli stessi ricorrenti avverso la sentenza n. 77/2002 del 7 febbraio 2002 del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, con la quale era stato respinto il ricorso dai medesimi proposto nella loro qualità di ispettori della Polizia di Stato assunti per concorso esterno al grado di allievi vice ispettore, teso all'attribuzione del livello retributivo superiore a quello posseduto, previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito dalla l. 6 marzo 1992, n. 216 - che aveva conferito il livello economico, già spettante agli ispettori, ai sovrintendenti subordinati ai primi, senza però incrementare correlativamente anche la retribuzione degli ispettori -, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.

Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza confermata da questa Sezione con la decisione n. 7606/2005 investita dal ricorso per revocazione, aveva respinto le domande dei ricorrenti, richiamandosi alla sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 1998, n. 63, che aveva ritenuto infondate le analoghe censure di incostituzionalità prospettate nei confronti della stessa disposizione di legge.

I ricorrenti in revocazione deducono l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4) cod. proc. civ. - in relazione agli artt. 81 n. 4) r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e 36 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, applicabili ratione temporis al presente giudizio - per la mancata comunicazione del decreto di fissazione della data dell'udienza pubblica di discussione della causa, fissata al 12 luglio 2005. Gli stessi sostengono che ciò integri il dedotto errore revocatorio, essendo la decisione stata adottata sull'erroneo presupposto, in realtà inesistente, dell'avvenuta comunicazione della fissazione dell'udienza di discussione al loro difensore, ed assumono di aver scoperto solo il 26 febbraio 2007 che la causa d'appello era stata definita con la decisione n. 7606/2005, pure loro mai comunicata né notificata. I ricorrenti chiedono dunque, previa revocazione della richiamata decisione di questa Sezione, la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.

2. Si è costituto in giudizio il Ministero, resistendo e chiedendo la reiezione del ricorso in rito e comunque anche nel merito.

3. All'udienza pubblica dell'11 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. La proposta impugnazione per revocazione deve essere dichiarata irricevibile.

In disparte ogni questione attorno alla qualificabilità, o meno, dell'asserita mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione quale errore revocatorio ex art. 395 n. 4) cod. proc. civ. (fattispecie revocatoria, espressamente invocata dai ricorrenti nell'atto introduttivo del presente giudizio), osserva il Collegio che la declaratoria d'irricevibilità dell'impugnazione per revocazione, proposta con ricorso notificato il 21 dicembre 2007, a fronte della pubblicazione dell'impugnata decisione in data 30 dicembre 2005 e della dichiarata scoperta del dedotto errore in data febbraio 2007, s'impone sulla base di un duplice ordine di rilievi, ciascuno autonomamente sufficiente a sorreggerla.

4.1. In primo luogo, il sopravvenire della conoscenza di un fatto come dies a quo dell'impugnazione è caratteristico della sola revocazione c.d. straordinaria (nn. l, 2, 3, 6 dell'art. 395 cod. proc. civ.), ma affatto estraneo alla revocazione c.d. ordinaria (nn. 4 e 5 dello stesso articolo), per la quale il dies a quo si identifica nella notificazione della sentenza o, in mancanza (come nel caso di specie), nella pubblicazione della stessa, determinando il decorso, rispettivamente, del termine breve o del termine "lungo" (qui, ancora) annuale (v. artt. 326 e 327 cod. proc. civ.).

Ciò premesso, è pacifico che la decisione in questione (non notificata) è stata impugnata per revocazione circa due anni dopo la sua pubblicazione, allorquando era largamente decorso il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

Infatti, l'art. 327 cod. proc. civ., laddove fissa il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza per tutti i casi di revocazione per errore di fatto, non tratta diversamente il caso in cui l'errore impedisca esso stesso la tempestiva conoscenza del testo della sentenza, in quanto il termine "lungo" (olim annuale, oggi semestrale) è tale da consentire alle parti costituite in giudizio, con l'impiego di una diligenza indubbiamente esigibile dagli addetti ai lavori, di seguire le vicende della causa anche in caso di omesse comunicazioni endoprocessuali, ai fini dell'eventuale introduzione tempestiva del giudizio di revocazione, in tal modo contemperando sulla base di un ragionevole bilanciamento degli interessi la garanzia del diritto di difesa con l'interesse di ordine pubblico alla formazione del giudicato entro un termine certo dalla pubblicazione della sentenza.

Né nella fattispecie sub iudice ricorre un'ipotesi eccezionale di mancata conoscenza del processo per nullità del ricorso o della sua notificazione, in tesi idonea ad escludere la decadenza dall'impugnazione per il decorso del termine "lungo" (v., al riguardo, l'attuale art. 92, comma 4, cod. proc. amm., nonché per il processo civile, l'art. 327, comma 2, cod. proc. civ. e, per il processo tributario, l'art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, su cui cfr. Cass. civ., sez. V, 10 giugno 2011, n. 12761; nello stesso senso, v. Cass. civ., sez. 1, 09 giugno 1997, n. 5103, e Cass. civ., sez. lav., 30 luglio 2004, n. 14669). Invero, l'operatività di tale fattispecie eccezionale postula che sussista una situazione di ignoranza radicale del processo, non ravvisabile in capo al ricorrente costituito in giudizio, il quale per definizione è a conoscenza del processo da lui avviato, né essendo necessario, per ravvisare quella conoscenza, che gli sia stata anche comunicata la data dell'udienza di discussione, benché questa omissione comporti la nullità della sentenza del primo giudice, la quale si converte, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., in motivo d'impugnazione esperibile nei termini di legge, la cui inosservanza determina il passaggio in giudicato della sentenza stessa.

La proposizione del ricorso per revocazione ordinaria oltre il termine annuale dalla pubblicazione della gravata decisione lo rende pertanto irricevibile.

4.2. In secondo luogo, anche in denegata ipotesi trattando la fattispecie sub iudice, agli effetti dell'individuazione del dies a quo del termine d'impugnazione, alla stregua di revocazione straordinaria connotata dalla mobilità del termine d'impugnazione in relazione a fatti conoscitivi verificatisi successivamente alla pubblicazione della sentenza, il ricorso è comunque irricevibile.

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, 36 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, 395 nn. 1), 2), 3) e 6), 326 e 325 cod. proc. civ. (oggi, ai sensi dell'art. 92, commi 1 e 2 cod. proc. amm.), alle ipotesi di revocazione straordinaria si applica esclusivamente il termine breve (nel processo amministrativo, di sessanta giorni), decorrente dalla conoscenza dei fatti revocatori, giammai il termine lungo.

La revocazione straordinaria costituisce, invero, un mezzo di attacco al giudicato già formatosi per decorrenza dei termini (brevi o lunghi, a seconda della notifica o meno della sentenza) stabiliti per le impugnazioni ordinarie, per cui il legislatore, in considerazione dell'eccezionalità dei motivi di revocazione straordinaria e della loro idoneità a superare la stabilità degli effetti propri del giudicato, ha subordinato la proposizione di tale mezzo straordinario al solo termine breve d'impugnazione (decorrente dalla conoscenza del fatto revocatorio straordinario), a garanzia della stabilità e certezza delle relazioni giuridiche ormai coperte da giudicato per consunzione delle impugnazioni ordinarie.

A fronte della dichiarata scoperta dell'errore revocatorio in data 26 febbraio 2007, il ricorso per revocazione doveva dunque essere proposto entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente da tale data, mentre i ricorrenti - evidentemente sull'erroneo presupposto dell'operatività anche nelle ipotesi di revocazione straordinaria del termine "lungo" d'impugnazione con decorrenza dalla scoperta del fatto revocatorio - hanno provveduto a notificare il ricorso introduttivo del giudizio solo in data 21 dicembre 2007, e dunque ampiamente oltre predetto termine di decadenza.

4.3. Atteso il carattere assolutamente pregiudiziale della declaratoria d'irricevibilità dell'impugnazione, resta impedito l'ingresso di ogni altra questione.

5. Considerata ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio d'impugnazione interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile; dichiara le spese di causa interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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