Applicazione detrazione comparto sicurezza - D.P.C.M. 19 maggio 2011 “Riduzioni di imposta previste dall’art. 4, comma 3, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011”.
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- Creato Sabato, 05 Novembre 2011 07:31
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Ministero dell'economia e delle finanze
Msg. 2-9-2011 n. 138
Applicazione detrazione comparto sicurezza - D.P.C.M. 19 maggio 2011 “Riduzioni di imposta previste dall’art. 4, comma 3, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011”.
Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione.
Msg. 2 settembre 2011, n. 138 (1).
Applicazione detrazione comparto sicurezza - D.P.C.M. 19 maggio 2011 “Riduzioni di imposta previste dall’art. 4, comma 3, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011”.
(1) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione.
Agli
Utenti SPT
Si informa che sulla rata di settembre 2011 questa Direzione ha dato applicazione a quanto previsto dal D.P.C.M. in oggetto, relativamente alla detrazione di euro 141,90 da riconoscere al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico il cui reddito complessivo di lavoro dipendente nell'anno 2010 non sia stato superiore a 35.000 euro.
Tale applicazione ha quindi interessato il personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno e del Corpo Forestale dello Stato.
La detrazione è stata attribuita sulla base dell’imposta lorda applicata sul trattamento economico accessorio comunicato a SPT tramite le funzionalità del cedolino unico ed erogato nel corso dell’anno 2011.
Per il solo personale con qualifica di “allievo agente” la detrazione è stata attribuita in base all’imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.
Si precisa che, nel caso in cui non sia stato possibile riconoscere interamente la detrazione per incapienza sull’imposta lorda, a tassazione corrente e/o a tassazione separata, sarà cura di questa Direzione provvedere automaticamente alla corresponsione dell’importo residuo sulle eventuali successive liquidazioni dell’anno ovvero in sede di conguaglio fiscale.
Il beneficio riconosciuto è stato opportunamente evidenziato sul cedolino degli interessati nella sezione relativa alle detrazioni.
Il Dirigente
Roberta Lotti
D.P.C.M. 19 maggio 2011