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Rateizzazione del canone di abbonamento RAI - Articolo 38, comma 8 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Dettagli

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 4-11-2011 n. 35
Rateizzazione del canone di abbonamento RAI - Articolo 38, comma 8 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza.

Nota 4 novembre 2011, n. 35 (1).

Rateizzazione del canone di abbonamento RAI - Articolo 38, comma 8 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza.

 

      

Ai
    

Direttori delle Sedi provinciali e territoriali
      

Ai
    

Dirigenti generali centrali e regionali
      

Ai
    

Direttori regionali
      

Agli
    

Uffici autonomi di Trento e Bolzano
      

Ai
    

Coordinatori delle consulenze professionali
      

Alle
    

Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
      

Agli
    

Enti di patronato
        

 

Come già disciplinato con nota n. 49 del 13 ottobre 2010, i pensionati titolari di un reddito da pensione non superiore a 18.000 euro possono chiedere all’ente previdenziale che eroga il relativo trattamento di rateizzare il pagamento del canone annuale Rai in un numero massimo di 11 rate senza l’applicazione degli interessi.

Le disposizioni attuative relative all’individuazione dei termini e delle modalità di versamento delle trattenute nonché alle modalità di certificazione sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2010/133729 ( Provv. 29 settembre 2010).

I pensionati che intendono usufruire di tale agevolazione fiscale possono presentare annualmente al proprio ente previdenziale, in qualità di sostituto d’imposta, la relativa domanda entro il termine del 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento annuale si riferisce.

Condizione per poter accedere a tale forma di pagamento rateale sul trattamento pensionistico è che il richiedente sia titolare di:

- un abbonamento alla televisione;

- un trattamento pensionistico in essere alla data della scadenza per la presentazione della domanda;

- un reddito complessivo da pensione di importo lordo pari o inferiore a € 18.000 riferito all’anno precedente a quello della richiesta. Per coloro che non erano titolari di pensione nell’anno precedente la richiesta, il reddito di riferimento è quello corrispondente alla rata mensile percepita all’atto della presentazione domanda, rapportata ad anno (13 mensilità).

L’INPDAP deve comunicare al pensionato, entro il 15 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della richiesta, l’accoglimento ovvero, in caso di carenza dei requisiti richiesti dalla norma in esame, il rigetto della stessa.

Se il richiedente è titolare di più trattamenti pensionistici, può presentare la domanda ad uno degli Enti previdenziali erogatori, con la condizione che la pensione su cui effettuare la trattenuta abbia la capienza per effettuare la relativa trattenuta.

Per il pagamento del canone di abbonamento alla televisione per l’anno 2012, i pensionati sono, pertanto, tenuti a presentare alla sede INPDAP competente la domanda, scaricabile dal sito internet dell’Istituto (www.inpdap.gov.it) entro e non oltre il termine del 15 novembre p.v. riportando obbligatoriamente il numero del loro abbonamento Rai.

Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni reddituali richieste dalle disposizioni normative in esame per l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione, gli operatori delle Sedi dovranno utilizzare il programma informatico messo a disposizione in Gestione Fisco - CUD 2011, con riferimento al reddito certificato l’anno precedente con il Modello CUD (esempio: domanda entro il 15 novembre 2011 per la rateizzazione del canone Rai 2012, verifica su CUD 2011).

Si ribadisce che per i nuovi pensionati, ovvero per coloro che non hanno il CUD 2011 rilasciato dall’INPDAP, il reddito di riferimento è quello corrispondente alla rata mensile percepita all’atto della presentazione domanda, rapportata ad anno.

L’applicativo messo a disposizione dalla Direzione centrale ragioneria e finanza in Gestione Fisco prevede, inoltre, la possibilità di compilare i campi necessari all’accoglimento o all’eventuale diniego della richiesta con conseguente stampa della relativa comunicazione che dovrà essere restituita al pensionato direttamente all’atto di presentazione della domanda o inviata entro il 16 gennaio 2012.

Le Sedi possono inserire i dati di richiesta dell’agevolazione, nell’applicativo CUD 2011 - Gestione Fisco, immediatamente all’atto di presentazione della domanda da parte del pensionato. In tal modo, contestualmente, l’applicativo produrrà la stampa del modulo di accoglimento o meno dell’istanza da consegnare a vista al richiedente. Ove non sia possibile inserire la richiesta, contestualmente alla presenza dell’interessato, tutte le domande accolte vanno inserite in Gestione Fisco improrogabilmente entro il 12 dicembre 2011. I dati così acquisiti saranno, successivamente, trasferiti in maniera automatica sul sistema informativo del pagamento pensioni in modo da attivare le relative ritenute a partire dalla rata di pensione del mese di gennaio 2012 ed in un numero massimo di 11 rate, con termine entro il mese di novembre.

In caso di cessazione di erogazione del trattamento pensionistico, o nel caso che entro il mese di novembre non si sia completata la rateizzazione dell’intero importo del canone, al pensionato o ai suoi eredi verrà comunicato centralmente dall’Istituto l’importo delle rate trattenute fino al momento della cessazione e l’eventuale importo residuo.

I medesimi soggetti riceveranno comunicazione dall’Agenzia delle entrate - SAT Sportello abbonamenti TV - per le modalità del versamento residuo.

Se per fatti oggettivi o per insufficienza temporanea del trattamento pensionistico, non può provvedersi all’effettuazione di una o più rate mensili, l’importo residuo va suddiviso nel numero di rate ancora utilizzabili per terminare le trattenute, comunque, entro il mese di novembre.

Una volta effettuato l’intero pagamento del canone Rai l’Istituto provvederà centralmente a certificare al pensionato, in sede di invio del CUD, che è stato assolto il pagamento del canone di abbonamento Rai.

La presente nota operativa è diramata d’intesa con le Direzioni centrali ragioneria e finanza e Sistemi informativi che cureranno, rispettivamente, gli aspetti di propria competenza.


Il Dirigente generale

Dott. Giorgio Fiorino

 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38
Provv. 29 settembre 2010

   

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