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Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Dettagli

LEGGE 3 ottobre 2011, n. 174   
 Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. (11G0216) (GU n. 255 del 2-11-2011 )  
  note:
  Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2011  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della  presente  legge,  anche  avvalendosi  del
Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero  2°,  del  testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto  26
giugno 1924, n. 1054, uno o piu'  decreti  legislativi  con  i  quali
provvede  a  raccogliere  in  appositi  codici  o  testi   unici   le
disposizioni vigenti nelle materie di cui:
    a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore  di  legge  di
principi generali per le amministrazioni pubbliche;
    b) al testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto
di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano  prive
di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
    b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei  o  per
materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
    c) coordinamento  delle  disposizioni,  apportando  le  modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e  sistematica
della  normativa  e  per  adeguare,  aggiornare  e  semplificare   il
linguaggio normativo;
    d) risoluzione di  eventuali  incongruenze  e  antinomie  tenendo
conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  di
concerto con il Ministro per  la  semplificazione  normativa,  previa
acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  e,  successivamente,  del  parere   della
Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui  all'articolo
14, comma 19, della legge 28 novembre  2005,  n.  246,  e  successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo
14, commi 22 e  23,  della  legge  n.  246  del  2005,  e  successive
modificazioni.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 3 ottobre 2011
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa
 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma

 
                         LAVORI PREPARATORI
 
Camera dei deputati (atto n. 3209):
    Presentato  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
innovazione  (Brunetta)  e  dal  Ministro  per   la   semplificazione
normativa (Calderoli) il 12 febbraio 2010.
Camera dei deputati (atto n. 3209-BIS):
    Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato  dall'aula
il 2 marzo 2010, degli articoli da 1 a 13, da 15 a 24 e 26, da  28  a
30 del disegno di legge n. 3209.
    Assegnato alla I commissione  (affari  costituzionali),  in  sede
referente, il 2 marzo 2010 con pareri delle commissioni II, III,  IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
    Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 16, 17 e  30
marzo 2010; l'8, 15, 27, 28 e 29 aprile 2010; il 4, 6, 11, 12, 19, 20
e 25 maggio 2010; 14 luglio 2010.
    Esaminato in aula il 17, 18 e 26 maggio 2010; l'8 giugno 2010  ed
approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2243):
    Assegnato alla 1^ commissione (affari  costituzionali),  in  sede
referente, il 15 giugno 2010 con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 4^,
5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, 14^ e questioni regionali.
    Esaminato dalla 1^ commissione, in sede referente,  il  23  e  29
giugno 2010; il 15, 21 settembre 2010; il 12, 20,  21  e  26  ottobre
2010; il 2 , 3 e 9 novembre 2010; 18 gennaio 2011; 15 marzo  2011,  7
giugno 2011.
    Esaminato  in  aula  il  22  giugno  2011   ed   approvato,   con
modificazioni, previo stralcio degli articoli da 1  a  40  e  44  che
formano il disegno di legge n. 2243 bis e degli articoli 41 e 42  che
formano il disegno di legge n. 2243 ter, il 28 giugno 2011.
Camera dei deputati (atto n. 3209-BIS-B):
    Assegnato alla I commissione  (affari  costituzionali),  in  sede
referente, il 30 giugno 2011 con pareri delle commissioni II, V e XI.
    Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 7,  12,  13,
14, 19, 21 e 28 luglio 2011.
    Esaminato in aula  il  14  settembre  2011  ed  approvato  il  15
settembre 2011.

      
    
    
      --------------------------------------------------------------------------------
      
                  
                      Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              Si riporta il testo dell'articolo 14 del regio  decreto
          26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle
          leggi sul Consiglio di Stato), pubblicato nella Gazz.  Uff.
          7 luglio 1924, n. 158:
              "Art. 14. (Art. 10 del testo unico 17 agosto  1907,  n.
          638). - Il Consiglio di Stato:
              1° da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari
          di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri  del
          Re;
              2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti  che
          gli vengono commessi dal Governo.".
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi), e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          18 agosto 1990, n. 192.
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa.
          Testo A), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio  2001,
          n. 42, S.O.
              Il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          9 maggio 2001, n. 106, S.O.
              Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31  ottobre  2009,  n.  254,
          S.O.
              Si riporta  il  testo  dell'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30
          agosto 1997, n. 202:
              "Art. 8. Conferenza Stato - citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata.
              1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato - regioni.
              2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              Si riporta il testo dell'articolo  14  della  legge  28
          novembre  2005,  n.  246   (Semplificazione   e   riassetto
          normativo per l'anno 2005), pubblicata nella Gazz.  Uff.  1
          dicembre 2005, n. 280:
              "Art. 14. Semplificazione della legislazione.
              1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione  (AIR)
          consiste nella  valutazione  preventiva  degli  effetti  di
          ipotesi di intervento normativo ricadenti  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento  delle  pubbliche  amministrazioni,  mediante
          comparazione di opzioni alternative.
              2.  L'AIR  costituisce  un  supporto   alle   decisioni
          dell'organo politico  di  vertice  dell'amministrazione  in
          ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
              3. L'elaborazione degli schemi di  atti  normativi  del
          Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi  di  esclusione
          previsti dai decreti  di  cui  al  comma  5  e  i  casi  di
          esenzione di cui al comma 8.
              4.  La  verifica  dell'impatto  della  regolamentazione
          (VIR) consiste  nella  valutazione,  anche  periodica,  del
          raggiungimento delle finalita' e nella stima  dei  costi  e
          degli effetti prodotti da atti  normativi  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento delle pubbliche amministrazioni.  La  VIR  e'
          applicata dopo il primo biennio dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge oggetto di valutazione.  Successivamente
          essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali.
              5.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottati ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  definiti  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge:
              a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa
          la fase della consultazione;
              b) le tipologie sostanziali, i casi e le  modalita'  di
          esclusione dell'AIR;
              c)  i  criteri  generali  e   le   procedure,   nonche'
          l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
              d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al
          Parlamento di cui al comma 10.
              6. I metodi di analisi e i modelli di  AIR,  nonche'  i
          metodi relativi alla VIR, sono adottati con  direttive  del
          Presidente del Consiglio dei ministri e sono  sottoposti  a
          revisione, con cadenza non superiore al triennio.
              7.   L'amministrazione    competente    a    presentare
          l'iniziativa  normativa  provvede  all'AIR  e  comunica  al
          Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  (DAGL)
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  i  risultati
          dell'AIR.
              8.   Il   DAGL   assicura   il   coordinamento    delle
          amministrazioni in materia di AIR e di  VIR.  Il  DAGL,  su
          motivata richiesta dell'amministrazione  interessata,  puo'
          consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
              9.  Le  amministrazioni,  nell'ambito   della   propria
          autonomia   organizzativa   e   senza   oneri   aggiuntivi,
          individuano l'ufficio responsabile del coordinamento  delle
          attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e  della  VIR
          di  rispettiva  competenza.  Nel  caso  non  sia  possibile
          impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici,  le
          amministrazioni possono avvalersi di esperti o di  societa'
          di ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della  normativa
          vigente  e,  comunque,  nei  limiti  delle   disponibilita'
          finanziarie.
              10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le  amministrazioni
          comunicano al  DAGL  i  dati  e  gli  elementi  informativi
          necessari per la presentazione al Parlamento, entro  il  30
          aprile,  della  relazione  annuale   del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  sullo   stato   di   applicazione
          dell'AIR.
              11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1,  della  legge  8
          marzo 1999, n. 50.
              12. Al fine  di  procedere  all'attivita'  di  riordino
          normativo prevista dalla legislazione vigente, il  Governo,
          avvalendosi   dei   risultati   dell'attivita'    di    cui
          all'articolo 107 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, individua le disposizioni legislative
          statali  vigenti,  evidenziando  le   incongruenze   e   le
          antinomie   normative   relative   ai    diversi    settori
          legislativi,  e  trasmette  al  Parlamento  una   relazione
          finale.
              13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005  del
          fondo destinato al  finanziamento  di  iniziative  volte  a
          promuovere l'informatizzazione e la  classificazione  della
          normativa vigente, di cui all'articolo 107 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, possono essere  versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato,  per  essere   successivamente
          riassegnate alle pertinenti  unita'  previsionali  di  base
          dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
          fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
          costituito con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  24  gennaio  2003,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
              14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del  termine
          di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
          le modalita' di cui all'articolo 20 della  legge  15  marzo
          1997,  n.   59,   e   successive   modificazioni,   decreti
          legislativi che  individuano  le  disposizioni  legislative
          statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
          se modificate con provvedimenti successivi, delle quali  si
          ritiene indispensabile la permanenza in vigore,  secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi:
              a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
          tacita o implicita;
              b) esclusione delle disposizioni che  abbiano  esaurito
          la loro funzione  o  siano  prive  di  effettivo  contenuto
          normativo o siano comunque obsolete;
              c)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui
          abrogazione    comporterebbe    lesione     dei     diritti
          costituzionali;
              d) identificazione  delle  disposizioni  indispensabili
          per  la  regolamentazione   di   ciascun   settore,   anche
          utilizzando a tal fine le procedure di analisi  e  verifica
          dell'impatto della regolazione;
              e) organizzazione delle disposizioni  da  mantenere  in
          vigore per settori  omogenei  o  per  materie,  secondo  il
          contenuto precettivo di ciascuna di esse;
              f)  garanzia  della  coerenza   giuridica,   logica   e
          sistematica della normativa;
              g)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui
          abrogazione comporterebbe  effetti  anche  indiretti  sulla
          finanza pubblica;
              h) identificazione  delle  disposizioni  contenute  nei
          decreti ricognitivi,  emanati  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 4, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  aventi  per
          oggetto i principi fondamentali  della  legislazione  dello
          Stato  nelle  materie  previste  dall'articolo  117,  terzo
          comma, della Costituzione.
              14-bis. Nelle materie  appartenenti  alla  legislazione
          regionale, le disposizioni normative statali,  che  restano
          in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  5
          giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in  ciascuna
          regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
          disposizioni regionali.
              14-ter. Fatto salvo  quanto  stabilito  dal  comma  17,
          decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al  comma
          14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
          del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
          comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14,  anche
          se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
              14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,
          entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
          legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
          decorrenza  prevista  dal  comma  14-ter,  di  disposizioni
          legislative  statali  ricadenti  fra  quelle  di  cui  alle
          lettere  a)  e  b)  del  comma  14,  anche  se   pubblicate
          successivamente al 1° gennaio 1970.
              15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
          altresi' alla semplificazione o al riassetto della  materia
          che ne e' oggetto, nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  e  successive  modificazioni,  anche  al  fine  di
          armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con  quelle
          pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
              16.
              17. Rimangono in vigore:
              a) le disposizioni contenute  nel  codice  civile,  nel
          codice penale, nel codice di procedura civile,  nel  codice
          di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
          le disposizioni preliminari e  di  attuazione,  e  in  ogni
          altro  testo   normativo   che   rechi   nell'epigrafe   la
          denominazione codice ovvero testo unico;
              b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli
          organi  costituzionali  e  degli  organi  aventi  rilevanza
          costituzionale,   nonche'    le    disposizioni    relative
          all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura  dello
          Stato e al riparto della giurisdizione;
              c) le disposizioni tributarie e di  bilancio  e  quelle
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal gioco;
              d)  le  disposizioni  che   costituiscono   adempimenti
          imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
          la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;
              e)  le  disposizioni   in   materia   previdenziale   e
          assistenziale.
              18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  dei
          decreti legislativi di cui  al  comma  14,  possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui  al  comma
          15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.
              18-bis. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di riassetto di cui  al  comma  18,
          nel rispetto degli stessi  principi  e  criteri  direttivi,
          possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
          disposizioni integrative o correttive dei medesimi  decreti
          legislativi.
              19. E' istituita la "Commissione  parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
              20. Alle spese necessarie per  il  funzionamento  della
          Commissione si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              21. La Commissione:
              a)  esprime  il  parere  sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
              b) verifica periodicamente lo stato di  attuazione  del
          procedimento per l'abrogazione generalizzata  di  norme  di
          cui al comma 14-ter e  ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere;
              c) esercita i compiti di cui all'articolo 5,  comma  4,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              22. Per  l'acquisizione  del  parere,  gli  schemi  dei
          decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
          18-bis sono trasmessi alla Commissione,  che  si  pronuncia
          entro  trenta  giorni.  Il  Governo,  ove  ritenga  di  non
          accogliere, in tutto o in parte,  le  eventuali  condizioni
          poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni  e
          con le eventuali modificazioni,  alla  Commissione  per  il
          parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
          Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
          nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  di  uno  dei
          termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e  18-bis,
          la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
              23. La Commissione puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
          Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
          Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
          possono essere comunque emanati. Nel  computo  dei  termini
          non viene considerato il periodo di  sospensione  estiva  e
          quello di fine anno dei lavori parlamentari.
              24. La Commissione esercita i compiti di cui  al  comma
          21, lettera c), a decorrere dall'inizio  della  legislatura
          successiva alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge.   Dallo   stesso   termine   cessano   gli   effetti
          dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
          n. 59.".

   

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