Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

..illecito amministrativo contabile concerne utilizzazione, da parte del Brigadiere dei Carabinieri..delle linee telefoniche intestate all’Ente militare, per motivi privati...

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
#################### #################### ####################
composta dai magistrati
Dott.  Enrico MAROTTA                             Presidente
Dott. Giancarlo DI LECCE                         Consigliere
Dott. Francesca PADULA                          Consigliere relatore
Uditi, nella pubblica udienza del 07 luglio 2011, con l’assistenza del segretario Dr.ssa Anna DE ANGELIS, il relatore Cons. Francesca PADULA, ed il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale Dr.ssa Tiziana SPEDICATO;
visti gli atti e i documenti tutti di causa;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 12999 del Registro di segreteria, promosso ad istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione #################### #################### #################### nei confronti del Sig. #################### ####################, rappresentato e difeso dall’ ---, che ha, in corso di giudizio, rinunciato alla procura alle liti.
RITENUTO IN FATTO
Con atto depositato il 03.08.2010, il Procuratore regionale della Corte dei conti in #################### Dr. Maurizio ZAPPATORI  ha citato in giudizio avanti a questo giudice il Sig. #################### ####################, per sentirlo condannare al pagamento, a favore del Ministero della Difesa, di € 5.026,49, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
La vicenda dalla quale la Procura ha individuato la fattispecie di illecito amministrativo contabile concerne utilizzazione, da parte del Brigadiere dei Carabinieri ####################, in servizio presso il #################### Rgt. Carabinieri di ####################, delle linee telefoniche intestate all’Ente militare, per motivi privati.
Il convenuto era condannato alla pena di otto mesi di reclusione militare dal Tribunale Militare di ####################, con sentenza n. 35/2009 del 15.09.2009, per il reato di furto militare aggravato continuato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 230 co. 1 e 2 , 47 n.2 c.p.m.p.
Il PM penale contestava al nominato di aver utilizzato, con più azioni distinte, ma esecutive di un medesimo disegno criminoso, poste in essere dal novembre 2005 al settembre 2007, le linee telefoniche intestate all’Ente di appartenenza, al fine di trarne personale profitto, effettuando conversazioni per l’ammontare complessivo di € 5.029,49.
La quantificazione veniva effettuata dall’Amministrazione Militare secondo la seguente ripartizione: a) € 21,91 per il 2005; b) € 1.588,23 per il 2006; c) € 3.416,35 per il 2007.
Ritenuto, in specie, sussistente un danno patrimoniale causalmente riferibile alla condotta del nominato, la Procura gli notificava atto di invito a dedurre in data 22.03.2010. L’interessato non rispondeva in deduzioni scritte, né chiedeva di essere ascoltato.
La Procura ritiene che le prove acquisite nel processo penale costituiscano base sufficiente per l’affermazione della responsabilità del convenuto.
Evidenzia l’attore che dall’esame combinato degli estratti dei tabulati telefonici, relativi all’utenza del centralino della Compagnia Comando del #################### Rgt. CC in ####################, e dello stralcio dei memoriali di servizio, relativo ai periodi in cui erano effettuate le telefonate, è stato possibile stabilire che, dal centralino della Compagnia, partivano numerose chiamate di durata spesso notevole, ed in gran parte dirette verso paesi dell’est Europeo (Moldavia, Russia, Ucraina), nonchè verso utenze cellulari, chiamate effettuate quando il #################### era  in servizio.
La testimonianza resa dal Mar. CC #################### ####################, in servizio all’Ufficio Trasmissioni dell’Ente, prosegue la Procura, convince al riguardo del doloso comportamento del ####################. Riferisce il teste, in particolare, che il convenuto svolgeva il suo incarico al centralino da solo; che risultava avere una compagna originaria di quei paesi; che risultavano chiamate al suo stesso cellulare.
La Procura contabile attribuisce conclusivamente la responsabilità per il danno, consistente nella somma complessiva di € 5.026,49, calcolato sulla base degli scatti delle telefonate e dei relativi costi, a titolo di dolo, al #################### ####################.
Con memoria depositata il 28.01.2011 si è costituito in giudizio il convenuto contestando ogni assunto avversario.
Eccepisce la tardività della notifica dell’atto di citazione, da lui conosciuto solo nel dicembre 2010, nonché l’erroneità del domicilio presso cui la notifica è stata effettuata. Fa presente di essere domiciliato in -----
Chiede la rimessione in termini e rinvio dell’udienza.
Si riserva di specificare e dimostrare documentalmente, anche mediante prove testimoniali, come i fatti di cui alla contestazione accusatoria vedano coinvolti gli organismi di sicurezza dello Stato Italiano.
Si riserva, in particolare, ferme le secretazioni documentali adottate, di citare in giudizio come testimoni i suoi superiori in grado, i quali lo avevano autorizzato a svolgere attività di sicurezza ed informazione in territori considerati a rischio (Bosnia Erzegovina) e di contattare e retribuire informatori locali al fine di prevenire azioni terroristiche, progettate nei confronti delle truppe italiane all’estero, nonché attentati da eseguirsi sul suolo italiano.
Nell’udienza del 17.02.2011 parte convenuta ha depositato memoria difensiva, con delega, a margine, di rappresentanza e difesa all’Avv. ---. Ivi vengono riportate e confermate le considerazioni difensive di cui alla precedente memoria difensiva del 28.01.2011. Quindi si chiede, verificata l’irritualità della notifica dell’atto di citazione, la rimessione in termini difensivi ed il rinvio dell’udienza; in via principale il rigetto della domanda; in via subordinata ed istruttoria l’acquisizione presso l’Arma dei Carabinieri  delle “relazioni e/o appunti di servizio relativi all’attività svolta dal #################### in Bosnia nel periodo gennaio-maggio 2004”, spese rifuse.
Nell’udienza in questione è stata accolta la richiesta del convenuto di rinvio. 
Con nota del 04.07.2011 il difensore --- ha formalizzato la propria rinuncia alla procura alle liti.
Nell’udienza del 07.07.2011, nessuno presente per la parte convenuta, il P.M. Dr.ssa Tiziana SPEDICATO ha richiamato la sentenza di condanna del Tribunale Militare di ####################, passata in giudicato in data 31.10.2009, da cui ha tratto origine la vertenza ed in cui è  contenuta la quantificazione del danno. Visti gli esiti del processo penale, ha ritenuto inutile l’acquisizione di nuova documentazione. Ha depositato copia della sentenza con gli estremi di irrevocabilità. Ha concluso come in citazione.
DIRITTO
L’Avv. ----ha rinunciato al mandato di rappresentanza e difesa conferitogli dal convenuto. Premesso che ai sensi dell’art. 85 del c.p.c. la rinunzia ha pieno effetto nei confronti di controparte solo dal momento della sostituzione del difensore, si prende atto che non risulta detta sostituzione in fattispecie, con quanto ne consegue in ordine alla conservazione delle funzioni, in forza del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio del difensore (ex multis Cass. Sez. I, n. 2309 del 02.03.2000).
Il convenuto ha lamentato il mancato rispetto dei termini a difesa, chiedendo la rimessione in termini. La richiesta è stata accolta dal Collegio nell’udienza del 17.02.2011, con rinvio della medesima udienza al 07.07.2011, non essendo risultata certezza circa il rispetto del termine di comparizione.
Non è emersa, infatti, agli atti, ai fini della verifica del momento perfezionativo della notifica, eseguita ex art. 140 c.p.c.,  la prova del ricevimento della raccomandata informativa di cui al predetto articolo, né dell’avvenuto ritiro del piego. Inoltre non si è potuto conoscere con certezza la data di spedizione della raccomandata, risultando tre invii della medesima, peraltro con la attestazione in tutte dell’”irreperibilità” del destinatario, che rientra nella diversa previsione di cui all’art. 143 c.p.c. (Corte Costituzionale n. 3 del 14.01.2010; Cass. Sez. III, n. 14618 del 23.06.2009).
La fattispecie all’esame della Sezione concerne l’utilizzo indebito della linea telefonica da parte del signor #################### ####################, quale addetto al Centro Trasmissioni presso il #################### Rgt. Carabinieri di ####################.
Ebbene, occorre rilevare che opera in fattispecie l’art. 651 del c.p.p., pacificamente ritenuto applicabile nel giudizio contabile (C. conti, Sez. II App., n. 237 del 04.07.2001; id. Sez. I App. n. 48 del 06.02.2003; id. Sez. Lombardia, n. 566 del 12.05.2003; id. Sez. II App. n. 29 del 02.02.2004), che prevede che “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso...”.
Gli elementi precisati dal predetto articolo (sussistenza dei fatti materiali, commissione degli stessi da parte dei condannati, condotta penalmente rilevante) non sono ulteriormente sindacabili, e restano invincibili rispetto a prove contrarie.
Va precisato, peraltro, che mentre non può essere più messa in discussione la materialità della condotta, resta compito del giudice contabile accertare la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo-contabile e del danno erariale.
Non è, per quanto detto, oggetto di esame da parte del collegio il fatto che il convenuto ####################, Brigadiere in servizio presso il #################### Rgt. CC. #################### #################### #################### in ####################, nel periodo tra il novembre 2005 ed il settembre 2007 avesse utilizzato, al fine di trarne personale profitto, le linee telefoniche intestate all’Amministrazione Militare, per motivi privati.
Ne consegue che è precluso al Collegio esaminare la eventuale fondatezza della diversa ricostruzione dei fatti accennata in memoria difensiva, volta sostanzialmente ad evidenziare che le telefonate erano finalizzate allo svolgimento di compiti di servizio. Non può esimersi, peraltro, il Collegio dal rilevare che, nella fattispecie, il convenuto non è stato in grado di allegare alcun concreto elemento probatorio, di talchè un'integrazione istruttoria del Giudice si configurerebbe come meramente esplorativa e come tale inammissibile (ex multis, Cass. civile, sez. III,  n. 3374 del12.02.2008 e precedenti ivi richiamati)
 L’utilizzo indebito delle linee telefoniche è stato accertato per effetto dell’esame incrociato degli estratti dei tabulati telefonici relativi alle utenze del centralino della Compagnia Comando del Reggimento e degli stralci dei memoriali contenenti i turni di servizio dei militari.
Emergeva dalla verifica che, in coincidenza con la presenza in centralino del ####################, che svolgeva l’incarico cui era assegnato da solo, erano effettuate, quasi quotidianamente, telefonate, spesso di lunga durata, verso la Moldavia, l’Ucraina e la Russia, nonché verso il cellulare del medesimo Brigadiere.
L’anomalia, per durata e destinazione delle chiamate, veniva riscontrata dal Maresciallo Aiutante #################### ####################, in servizio presso lo stesso #################### Rgt. in qualità di Comandante Plotone Trasmissioni, nonché capo centro, il quale, sentito come teste nell’udienza del 24.03.2009, riferiva del fatto che il #################### avesse una compagna di uno di quei Paesi di origine.
Il #################### effettuava, dunque, nella ricostruzione del giudice penale, telefonate dal centralino del reparto a numeri privati, tra cui quello del proprio cellulare, che evidentemente cedeva ad altri.
Visti i fatti ed il riferito quadro probatorio, non occorrono particolari approfondimenti in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo – contabile, avendo il convenuto posto in essere una condotta diretta alla intenzionale violazione degli ordinari doveri legati al servizio, per l’illecito utilizzo delle linee telefoniche di servizio per interessi privati, tale da causare un ingiusto danno all’erario, costituito dalla spesa sostenuta per gli addebiti telefonici.
La verifica, effettuata dall’Amministrazione Militare, ha consentito di accertare il numero degli scatti telefonici impropri, ed il relativo importo dei costi, a partire dal novembre 2005 e, precisamente, tenuto conto delle assenze dal reparto per impiego fuori area, con riferimento ai mesi di novembre-dicembre 2005, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre 2006, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2007.
Il danno è quantificato  nell’importo di € 21,91 per il 2005; € 1.588,23 per il 2006 ed € 3.416,35 per il 2007, per il totale, di cui alla richiesta attorea, di €. 5.026,49 (nota del #################### Rgt. n. 230 dell’8.11.2007, all. A).
Pertanto la somma da porre a carico del convenuto è pari ad € 5.026,49. A detto importo va aggiunta la rivalutazione monetaria, da calcolare, tenuto conto degli importi degli scatti telefonici suddivisi per mesi, descritti nell’All. A di cui al precedente capoverso, e delle normali scadenze previste, per il pagamento, nelle fatture telefoniche, a decorrere dal secondo giorno del mese successivo al bimestre di riferimento. Ad esempio, per il bimestre novembre-dicembre 2005, l’importo va rivalutato dal 02.01.2006. Vanno quindi aggiunti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Il danno va rifuso a favore del Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per tutte le fatture in atti, riferite ai numeri di telefono in uso al centralino del Reggimento, intestate, alcune, al predetto Comando Generale, e, altre, al #################### Reggimento di ####################. Nell’ambito dei rapporti interni tra il Ministero della DIfesa ed il Ministero dell’ Interno, sul quale da ultimo, in via convenzionale, grava parte dei costi telefonici (nota n. 1115/410 del 31.05.2009 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri), sarà eventualmente regolarizzata la partita creditoria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il #################### #################### ####################, definitivamente pronunciando,
CONDANNA
il Sig. #################### #################### al pagamento di € 5.026,49 (cinquemilaventisei/49), in favore del Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, oltre alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal secondo giorno del mese successivo al bimestre di riferimento. Vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Condanna inoltre il nominato al pagamento delle spese di giudizio che, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, liquida in €
183,14 (centottantatre/14). 
Così deciso in ####################, nella Camera di Consiglio del giorno 07 luglio 2011.
L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE
f.to Francesca PADULA                                        f.to Enrico MAROTTA
Depositata in Segreteria il 5.10.2011                                         
p.IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
                                          f.to il Funzionario Addetto
                                             dott. Anna De Angelis
 
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
#################### #################### ####################
Sentenza
185
2011
Responsabilità
05-10-2011

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica