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Carabinieri - Pensione - concessione di pensione privilegiata ordinaria.

Dettagli

REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA
In persona del
GIUDICE UNICO
Cons. Tommaso Salamone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18582, del registro di segreteria, proposto dal sig. #################### , nato il omissis, rappresentato e difeso dall’Avv.- contro il Ministero della difesa per la concessione di pensione privilegiata ordinaria.
Nessuno comparso per le parti nella pubblica udienza del 20 settembre 2011;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con il ricorso suindicato il Sig. #################### , sottufficiale dei Carabinieri in congedo dall’1.2.1996, chiedeva condannarsi il Ministero della difesa a liquidargli pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, o quella meglio vista , in relazione all’infermità ”Spondiloartrosi” - già riconosciuta dipendente da causa di servizio (CMO p.v. n. 455/1983 CPPO adun. N. 235 del 16.10.1996) e classificata come ascrivibile alla Tab. B per anni 2 dalla Commissione medica ospedaliera di Genova con verbale n. 151 del 19 marzo 1996.
In gravame il ricorrente sottolineava che la diagnosi di artrosi diffusa alla colonna vertebrale espressa alla visita del 19.3.1996, nonché la descrizione dell’esame radiologico riportato nel verbale della C.M.O. (“Diffusi segni spondiloartrosici con osteofitosi marginale anteriore”) risultava meritevole di essere ascritta alla 8^ categoria.
A seguito di ordinanza della Sezione emessa all’udienza del 6 aprile 2011, il Ministero della difesa ha comunicato di avere provveduto con D.M. del 16/5/2011 a liquidare all’interessato “Una tantum privilegiata per anni quattro”.
In prossimità dell’udienza l’avv. Bava ha presentato memoria con cui insiste per il riconoscimento di trattamento vitalizio producendo a supporto un referto radiologico del 2009 da cui si evincerebbe la maggiore gravità della patologia, la quale sarebbe stata a suo avviso valutata in modo riduttivo all’epoca della visita pensionistica.
Al termine dell’udienza, nessuno essendo comparso per le parti, la causa è stata decisa con sentenza, dando lettura del dispositivo e fissando un termine per il deposito della stessa, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
Considerato in
DIRITTO
Il ricorrente chiede che gli sia attribuito trattamento pensionistico privilegiato di 8^ categoria per l’infermità “spondiloartrosi”, che la C.M.O. con il suindicato verbale del 1996, ha giudicato meritevole di essere compensata con quattro annualità di tabella B.
Come sopra riferito, nelle more del giudizio il Ministero della difesa ha provveduto con D.M. del 16/5/2011 a liquidare all’interessato “Una tantum privilegiata per anni quattro” con diritto agli accessori dal 26/12/1996.
Ciò premesso, questo giudice ritiene correttamente compensata la dedotta infermità artrosica con indennità una tantum pari a quattro annualità, atteso che, sulla base del referto radiologico riportato nel verbale del 1996, i segni spondiloartrosici, per quanto diffusi, non risultavano tali da determinare alcuna limitazione funzionale: in quella sede venivano, infatti, riscontrati “sostanzialmente conservati gli spazi intersomatici”.
Né l’aggravamento del quadro patologico risultante dal referto della radiografia eseguita 13 anni dopo – allorché l’interessato aveva 64 anni - può essere considerato indicativo di una valutazione iniziale riduttiva dell’infermità, essendo l’artrosi notoriamente una patologia degenerativa di carattere evolutivo.
Per le considerazioni suesposte il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, atteso che solo a seguito dell’instaurazione del giudizio l’Amministrazione ha provveduto a liquidare l’indennità spettante all’interessato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Fissa, ai sensi dell’art. 429 c.p.c, comma primo, come modificato dall’art. 53 d.l. n. 112 del 2008, conv. con modifiche, dalla l. n. 133 del 2008, il termine di giorni 7 (sette) per il deposito della sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Genova, il 20 settembre 2011.
                                                               IL GIUDICE
                                                               (Tommaso Salamone)
 
Deposito in Segreteria il 10/10/2011
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
LIGURIA
Sentenza
302
2011
Pensioni
10-10-2011

   

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