Carabinieri - Pensione - Mancata applicazione del beneficio previsto dall’art. 117 R.D. n. 3458/1928

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Sabato, 29 Ottobre 2011 06:28
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 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Luigi IMPECIATI
nella pubblica udienza del 21 settembre 2011, con l’assistenza del segretario d’udienza  sig. Roberto DESIDERI,
esaminati gli atti ed i documenti di causa,
udito l’avv. ------per la parte ricorrente e preso atto che quella resistente non è comparsa,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 071010/PC del registro di Segreteria promosso dal sig. -
AVVERSO
            La mancata concessione di benefici pensionistici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
            Il sig. C. , già sottufficiale dei Carabinieri, in congedo dal 1989, ha proposto ricorso, non previamente notificato, nei modi di legge, all’Amministrazione resistente, lamentando che l’Arma dei Carabinieri non avrebbe concesso l’ulteriore beneficio previsto dall’art. 117 R.D. n. 3458/1928, in coerenza con il successivo art. 120 medesimo testo normativo.
            Tale diritto, secondo la prospettazione attrice, deriverebbe dal riconoscimento dell’aggravamento di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, ascritta ora a sesta categoria tab. “A” d.p.r. n. 915/78.
            Espone che, in costanza di servizio, aveva avanzato istanza per poter usufruire dei benefici summenzionati, ingiustamente negati dall’Amministrazione ma poi concessi, nella misura dell’aumento stipendiale dell’1,25%, a seguito di provvedimento di accoglimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
L’Amministrazione non aveva però concesso l’ulteriore beneficio asseritamente spettante in virtù del riconosciuto aggravamento.
            Conclude chiedendo, genericamente,che sia ristabilita la legalità e condannato il resistente al pagamento delle somme dovute.
            L’Arma dei Carabinieri, con nota depositata il 24 maggio 2005, ha esposto che il ricorrente aveva già avanzato la medesima pretesa con altro ricorso (n. 069193), discusso nell’udienza del 16.11.2010 e in ordine al quale altro Giudice Unico ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione.
            Nel merito si è riportato a precedente memoria, depositata negli atti di quel giudizio e qui riproposta, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in caso contrario la prescrizione quinquennale dei ratei.
            Con memoria depositata l’8.9.2011, la difesa del ricorrente ha contestato quanto dedotto dall’Amministrazione, confermando che il ricorso ha per petitum la rideterminazione del trattamento di quiescenza.
            Il sig. C. , con personale memoria del 29 agosto 2011 aveva, peraltro, già precisato i termini della causa.
            All’odierna udienza l’avv. ####################  ha ribadito che il presente ricorso ha petitum sostanziale diverso da quello già deciso, per cui esso deve dichiararsi ammissibile. Nel merito, riportandosi alle argomentazioni già esposte negli atti depositati, ha confermato la richiesta di accoglimento della pretesa azionata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
            Preliminarmente ad ogni altra considerazione questo Giudice deve ammettere la discussione del presente ricorso in virtù del fatto che, pur non essendo stato previamente notificato all’Arma resistente (con conseguente inammissibilità), il relativo vizio risulta essere stato sanato dalla costituzione in giudizio della stessa parte resistente.
            Deve respingersi, poi, la dedotta inammissibilità (da parte dell’Arma dei Carabinieri) per intervenuto giudicato in quanto, in primo luogo, risulta essere stata emessa una decisione “in rito” e non nel merito, con la conseguenza che tale tipo di decisione, ex se e per principio generale, costantemente affermato dalla giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cons. St. sez. V n. 1095/2011), è inidonea a dar vita al “giudicato sostanziale”.
            In secondo luogo, volendo anche procedere ad una verifica di omogeneità delle pretese, esse appaiono, prima facie, di diversa natura.
            Risolti così gli aspetti preliminari e pregiudiziali, vi è da dire che il ricorso è, comunque, inammissibile e, in ogni caso, infondato.
            Con l’atto introduttivo di cui è cognizione, il sig. C. , premesso di aver ottenuto, a seguito di favorevole decisione in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’attribuzione del beneficio di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 in relazione ad infermità, chiede che sia ulteriormente applicato lo stesso beneficio, pari all’aumento di un’ulteriore quota di 1,25% della pensione, a seguito dell’aggravamento della stessa.
            Quindi, con il ricorso del 23 febbraio 2011 il sig. C.  chiede l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928.
            Il ricorrente, però, non si è avveduto che le disposizioni di cui invoca l’applicazione sono state abrogate già prima del suo ricorso, per effetto dell’art. 70, comma 2, del D.L. n. 112/2008 con la decorrenza ivi indicata (1° gennaio 2009), così come confermato dall’art. 2268, comma 1, n. 56 del D.Lgs. n. 66/2010..
            La stessa disposizione, però, al comma 1 bis, prevede che, in deroga a quanto disposto, per il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare si applica l’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare che  testualmente prevede: “Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a)  2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
b)  1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.”.
Dall’esame della normativa che precede si rileva, innanzitutto, che il sig. C.  chiede l’applicazione di una norma non più esistente nell’ordinamento giuridico già alla data di presentazione del gravame, la qual cosa è palesemente inammissibile.
Ma, in ogni caso, la nuova normativa, quand’anche applicabile alla fattispecie, prevede che il riconoscimento del beneficio discende dalla constatazione, in costanza di servizio (e non in quiescenza, come anche aveva ritenuto possibile parte della giurisprudenza amministrativa), della dipendenza dal servizio dell’infermità e, il relativo beneficio, “compete una sola volta”.
Il sig. C. , come dallo stesso ammesso, ha già ricevuto il beneficio per cui la sua domanda di ulteriore percezione sarebbe infondata.
In conclusione il ricorso è inammissibile per la centrale ragione che chiede l’applicazione di normativa abrogata e, in ogni caso, infondato per le ragioni che precedono.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente a pagare all’Arma dei carabinieri, la somma di €. 500,00 per spese di difesa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
L’inammissibilità del ricorso n. 071010/PM del registro di Segreteria proposto dal sig. ####################
Condanna il ricorrente a pagare al resistente la somma di €. 500,00 per spese di difesa.
Così deciso in Roma nell’udienza del 21 settembre 2011, nella quale è stata data lettura del dispositivo.
                                                                             IL GIUDICE            
F.to dott. Luigi IMPECIATI     
 
Depositata in Segreteria il 3 ottobre 2011
 
          Pubblicata mediante deposito in Segreteria il
                                        P. Il Direttore
         IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
                                  f.to Paola ACHILLE
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
LAZIO
Sentenza
1433
2011
Pensioni
04-10-2011