il Giudice di Pace di Civitacastella derubrica la violazione ex art. 142 comma 8 CdS (Tutor)

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Venerdì, 28 Ottobre 2011 09:43
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SENT.N. 583/11


CRON.N. 1633

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


UFFICIO DE GIUDICE DI PACE - SEZIONE CIVILE


MANDAMENTO DI CIVITA CASTELLANA


L'Avv. Arnaldo Celletti


nella causa iscritta al n° 809/2010-


T R A
..


RICORRENTE

E

.
MINISTERO DELL'INTERNO, i in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso Prefettura di (...)


RESISTENTE


OGGETTO: RICORSO EX LEGGE 689/82 CONTRO VERBALE N. (...) DEL (...) ELEVATO DALLA POLIZIA STRADALE DI (...).


CONCLUSIONI: Come in atti


All'udienza del (...), visto l'art. 281 sexies c.p.c.- visto l'art. 23 L.869/81 sentite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente


SENTENZA
dando lettura della motivazione e del dispositivo


MOTIVI DELLA DECISIONE

osserva il giudicante che ai sensi dell'art. 345 delle Disp. di Att. del Codice Della Strada l'accertamento della velocità del veicolo deve essere fissata in modo istantaneo ovvero in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, mediante un apparecchiatura destinata a controllare l'osservanza dei limiti di velocità, quali ad esempio gli autovelox e i telelaser, mentre il calcolo della media è solo possibile mediante l'esame degli scontrini autostradali e la lettura del cronotachigrafo.
La rilevazione mediante il sistema complesso denominato SICV (cd. sistema Tutor), non esiste nel nostro ordinamento come sistema per l'accertato superamento dei limiti di velocità.
Tuttavia va detto che il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può anche essere effettuato ai sensi dell'art. 142 comma 6 del Codice della Strada, ma alla velocità rilevata mediante il sistema tutor non può essere applicata la sola riduzione del 5% che per legge è solo prevista per gli strumenti di rilevamento istantaneo come a vari tipi di autovelox e telelaser, atteso che questa automatica riduzione del 5% è disposta ex art. 345 delle Disp. di Att. del Codice Della Strada solo per i sistemi rivelatori di velocità istantanea, sicché non può essere applicata al sistema di cui sopra una riduzione diversa come precisato nel comma 3 dell'art. 345 delle Disp. di Att. del Codice Della Strada.
Come si legge nel verbale impugnato, la Polstrada di (...) ha illegittimamente applicato alla velocità media rilevata una riduzione del 5% anziché quella di tipo individuabile in funzione della media accertata.
Quindi nel caso concreto, per una velocità accertata di km 165,29 la velocità media rilevata, quindi sanzionabile a fronte della velocità superiore a 130 km/h tenuta dal conducente del veicolo targato (...) il giorno (...) applicando lo scarto del 15% di legge, era solo 140, 50 km/h (165,20 - 24,79km/h).
Pertanto il verbale di contravvenzione non poteva essere elevato ex art. 142/8 CDS, ma solo ex art. 142/7 CDS con le sue diverse conseguenze sanzionatorie.
PQM
Il Giudice di Pace di Civita Castellana così provvedendo accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto derubrica la violazione contestata da quella di cui all'art. 142 comma 8 CDS a quella prevista dal comma 7 stesso articolo. Modifica la sanzione pecuniaria limitandola nella misura di € 38,00.
Compensa le spese per motivi di opportunità ed equità.
Così decisa in Civita Castellana 01.07.2011 e depositata il giorno 01.07.2011.
Il Giudice di Pace
(Avv. Arnaldo Celletti)