Iscrizione ai fini del trattamento di fine servizio del personale non di ruolo.

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Creato Giovedì, 27 Ottobre 2011 05:31
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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 26-10-2011 n. 34
Iscrizione ai fini del trattamento di fine servizio del personale non di ruolo.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e previdenza complementare.

Nota 26 ottobre 2011, n. 34 (1).

Iscrizione ai fini del trattamento di fine servizio del personale non di ruolo.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e previdenza complementare.

 

Ai
    

Direttori delle sedi provinciali e territoriali

Agli
    

Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai
    

Dirigenti generali regionali

Ai
    

Direttori regionali

Alle
    

Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli
    

Enti di patronato
    

 

1. Premessa

Pervengono a questa Direzione quesiti relativi alla decorrenza dell'iscrizione ai fini dell'indennità premio di servizio o dell'indennità di buonuscita (d'ora in poi TFS) del personale assunto in posizione non di ruolo.

Al riguardo si deve premettere che le ipotesi di seguito indicate attengono esclusivamente al personale in regime TFS e, pertanto, non riguardano il personale c.d. contrattualizzato assunto nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 ovvero in servizio nella pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 che rientra nel regime di trattamento di fine rapporto; in questi casi occorre fare riferimento alla Circ. 12 marzo 2001, n. 11 ed alle sue modifiche ed integrazioni successive.

Si ricorda che è in regime TFS il personale contrattualizzato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 nonché il personale in regime di diritto pubblico [1] previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e da altre disposizioni a carattere speciale, qualunque sia la data di assunzione.

Tanto premesso, si precisa quanto segue.

Il personale di ruolo consegue il diritto al TFS dopo almeno un anno di iscrizione all'ex Enpas od all'ex Inadel [2].

Il personale di ruolo è obbligatoriamente iscritto all'Inpdap ai fini del TFS dal primo giorno di servizio (decorrenza economica). Più servizi, ciascuno inferiore ad un anno, se resi in posizione di ruolo, ancorché non continuativi, fanno sorgere l'obbligo di iscrizione all'ex Enpas od all'ex Inadel e qualora cumulativamente ammontino ad un anno o più danno diritto al TFS all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Per il personale non di ruolo esistono regole diverse a seconda che si tratti di personale iscritto all' ex Enpas o all' ex Inadel che sono di seguito riepilogate.


[1] Si riportano le principali categorie (non tutte iscritte all'Inpdap ai fini del Tfs) di pubblici dipendenti, sottratte alla generale disciplina del lavoro pubblico "contrattualizzato":

- magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari;

- componenti della Corte costituzionale;

- avvocati e procuratori dello Stato;

- personale militare e delle forze di polizia;

- personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

- dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nell'ambito delle materie contemplate dal D.Lgs.C.P.S. n. 691/1947 (risparmio e funzioni creditizia e valutaria) e dalla L. n. 281/1985 (tutela del risparmio e valori mobiliari) e dalla L. n. 287/1990 (tutela della concorrenza e del mercato) e quindi Banca d'Italia, Consob e Autorità garante della concorrenza e del mercato;

- dipendenti dell'Isvap;

- dipendenti dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità per l'energia elettrica ed il gas;

- dipendenti dell'Autorità garante nelle comunicazioni;

- dipendenti del Garante per la protezione dei dati personali

- personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (volontari esclusi);

- personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

- professori e ricercatori universitari;

- dipendenti della Camera e del Senato;

- dipendenti della Corte Costituzionale;

- dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

[2] Si veda in merito l'art. 7, comma 1, della L. 29 aprile 1976, n. 177 (che ha modificato l'art. 3, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032) e l'art. 22 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1987, n. 440 (che ha introdotto una deroga all'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 152).

 

2. Personale in posizione non di ruolo iscritto all'ex Enpas e destinatario dell'indennità di buonuscita

La L. 6 dicembre 1966, n. 1077, ha esteso ai dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato le norme sul trattamento di quiescenza e previdenza all'epoca vigenti per i dipendenti di ruolo, escludendo nel contempo l'applicabilità di quelle disposizioni nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno.

L'art. 2 del D.P.R. n. 1032/1973 ribadisce quanto già disposto dalla L. n. 1077/1966 citata stabilendo che l'indennità di buonuscita non spetta "al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno". Ne consegue che i dipendenti civili in servizio presso le amministrazioni dello Stato assunti temporaneamente per periodi inferiori ad un anno non hanno diritto all'iscrizione all'ex Enpas. In linea generale e salve le eccezioni previste da disposizioni specifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1967, per effetto della L. n. 1077/1966, il diritto all'iscrizione all'ex Enpas per i dipendenti civili non di ruolo dello Stato sorge esclusivamente dopo un anno di servizio continuativo ed in tal caso l'iscrizione retroagisce alla data di inizio del rapporto di lavoro.

Si precisa che più rapporti di lavoro, ciascuno di durata inferiore ad un anno continuativo, prestati senza soluzione di continuità con la stessa amministrazione o con amministrazioni statali diverse (essendo lo Stato unico datore di lavoro), resi in posizione non di ruolo, danno diritto all'iscrizione all'ex Enpas ed alla liquidazione del TFS se la loro durata complessiva è pari o superiore all'anno. Diversamente, più rapporti di lavoro, ciascuno di durata inferiore ad un anno, prestati anche con un solo giorno di interruzione tra l'uno e l'altro non fanno sorgere il diritto né all'iscrizione né alla liquidazione del Tfs anche se la loro durata complessiva supera l'anno.

 

3. Personale in posizione non di ruolo iscritto all'ex Inadel e destinatario dell'indennità premio di servizio

A decorrere dal 2 aprile 1968, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 152/1968, il personale non di ruolo è iscritto all'ex Inadel "purché abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente"; al compiersi dell'anno di servizio continuativo l'obbligo di contribuzione e l'iscrizione hanno effetto retroattivo, così come disposto dall'art. 11 della stessa L. n. 152/1968. Il personale non di ruolo però, a differenza di quanto sopra precisato per gli iscritti all'ex Enpas, non matura il diritto all'iscrizione all'ex Inadel qualora i servizi siano stati resi presso enti datori di lavoro diversi, anche se i medesimi servizi siano stati svolti in maniera continuativa ed ammontino complessivamente ad un anno continuativo. In tal caso non sorge infatti nei confronti di alcuno di questi l'obbligo del versamento contributivo.

Si rammenta, infine, che solo con deliberazione n. 528 del 20 giugno 1988 il Consiglio di Amministrazione dell'allora Inadel ha stabilito l'obbligatorietà di iscrizione all'ente del personale assunto a tempo determinato a decorrere dalla data della deliberazione stessa, sempre che questo abbia almeno un anno di servizio continuativo.

Ne consegue che servizi resi con contratto a tempo determinato - anche di durata pari o superiore all'anno continuativo - prima della citata data del 20 giugno 1988 non hanno fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'ex Inadel. Pertanto un contratto di lavoro a tempo determinato, antecedente al 20 giugno 1988, anche se seguito da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la stessa Amministrazione, non è utile ai fini IPS, non sussistendo per il primo servizio l'obbligo di iscrizione.


Il Dirigente generale

Dott. Giorgio Fiorino

 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 3
L. 6 dicembre 1966, n. 1077
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 2
L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 1
L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 11