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Valore documentale delle stampe dei verbali definitivi di invalidità civile, provenienti dall’ambiente INVCIV2010.

Dettagli

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)


Msg. 14-10-2011 n. 19603
Valore documentale delle stampe dei verbali definitivi di invalidità civile, provenienti dall’ambiente INVCIV2010.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 14 ottobre 2011, n. 19603 (1).

Valore documentale delle stampe dei verbali definitivi di invalidità civile, provenienti dall’ambiente INVCIV2010.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

L’articolo 33 della L. 18 giugno 2009, n. 69, ha dettato disposizioni in materia di copie cartacee dei documenti informatici, nell’ottica del processo di dematerializzazione dei documenti nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

In considerazione delle disposizioni emanate in materia di invalidità civile con L. 12 marzo 1999, n. 68, potrà esibire al competente Centro per l’impiego, il verbale inviato al suo domicilio, emesso dalla procedura INVCIV2010, privo della sottoscrizione autografa del Direttore della sede Inps competente.

I Direttori provinciali sono invitati a divulgare tale disposizione presso la Provincia di competenza.

Si riportano di seguito le disposizioni legislative già emanate in materia di dematerializzazione dei documenti delle Pubbliche Amministrazioni.

L’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 1993 dispone quanto segue:

“Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi devono essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.

Inoltre, l’art. 2712 del codice civile equiparando, a fini probatori, le riproduzioni informatiche di fatti e di cose, tra l’altro, a quelle fotografiche o cinematografiche degli stessi.

 

c.c. art. 2712
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 33
D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3

   

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