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Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli -

Dettagli

Agenzia delle Entrate


Circ. 24-10-2011 n. 46/E
Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli - D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2011, n. 111 - Risposte a quesiti.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.

Circ. 24 ottobre 2011, n. 46/E (1).

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli - D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2011, n. 111 - Risposte a quesiti.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.

 

Premessa

Sono stati rappresentati alla scrivente, dalle associazioni di categoria del settore bancario e di altri intermediari finanziari, alcuni quesiti di carattere interpretativo riguardanti l'applicazione della nuova disciplina prevista, ai fini dell'imposta di bollo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari, di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Si ricorda che il citato comma 2-ter dell'articolo 13 è stato introdotto dall'articolo 23, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (di seguito decreto-legge) convertito con modificazioni con la L. 15 luglio 2011, n. 111.

Con la Circ. 4 agosto 2011, n. 40, questa Agenzia ha fornito le prime istruzioni in merito all'applicazione della nuova normativa.

Con la presente circolare, allo scopo di eliminare alcuni dubbi interpretativi sorti in sede di prima applicazione della norma, si fornisce di seguito risposta ai quesiti proposti.

 

1. Comunicazioni soggette all'imposta

1.1 Intermediari finanziari tenuti all'applicazione dell'imposta


D: Si chiede di chiarire a quale nozione di "intermediario finanziario" si debba fare riferimento ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli. In particolare, si chiede se anche le società di intermediazione mobiliare rientrano nell'ambito applicativo della norma.


R: L'imposta di bollo, di cui al nuovo comma 2-ter, trova applicazione per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti.

Diversamente, l'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, che prima delle modifiche normative introdotte con il decreto-legge trovava applicazione anche per le comunicazioni relative ai depositi di titoli, richiama esclusivamente le “banche”.

In considerazione della nuova formulazione della norma, che rinvia genericamente alle comunicazioni inviate dagli intermediari finanziari, deve ritenersi che siano tenuti all'applicazione dell'imposta tutti gli intermediari presso i quali sono intrattenuti rapporti di deposito di titoli intestati alla clientela, per i quali l'intermediario è tenuto ad inviare una comunicazione periodica al fine di fornire una informazione chiara e completa in merito allo svolgimento del rapporto.

Sono tenuti all'applicazione dell'imposta, pertanto, anche le società di intermediazione mobiliare per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate ai propri clienti.

Resta inteso che qualora detti intermediari intrattengano con la clientela rapporti che non sono riconducibili alla custodia e all'amministrazione di titoli, le relative comunicazioni non devono essere assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa.


1.2 Comunicazione relative a depositi di titoli dematerializzati di valore inferiore a euro 1.000,00 - pluralità di depositi


D: Come devono essere tassate, ai fini dell'imposta di bollo, le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore inferiore a 1.000,00 euro? L'art. 13, Nota 3-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, esclude dall'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli il cui valore complessivo nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.

Si chiede di conoscere se, in presenza di più depositi aventi la stessa intestazione, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, si debba tenere conto del singolo saldo relativo al deposito di valore inferiore a 1.000,00 euro ovvero di tutti i depositi intrattenuti presso lo stesso intermediario.


R: La Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa esclude dall'applicazione dell'imposta di bollo sostitutiva in commento le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque, oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. La citata disposizione circoscrive dunque l'esclusione dall'imposta ai soli depositi di titoli il cui complessivo valore nominale posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. In presenza di più depositi presso ciascuna banca di valore complessivo superiore a detto importo l'esclusione dall'imposta non può, quindi, trovare applicazione.

In tal caso, la comunicazione relativa al singolo deposito di valore inferiore a 1.000,00 euro deve essere assoggettata a tassazione con applicazione dell'imposta nella misura prevista per il 1° scaglione.

Il valore di detti titoli concorre, inoltre, alla formazione dell'ammontare complessivo dei depositi, ai fini dell'individuazione dello scaglione di imposta applicabile al deposito di maggiore ammontare.


1.3 Comunicazione relative ai depositi di titoli con saldo zero


D: Si chiede di conoscere il trattamento applicabile alle comunicazioni relative ai depositi di titoli con saldo zero. In particolare, si chiede se sia dovuta l'imposta di bollo anche per le comunicazioni relative all'estinzione dei depositi con saldo zero.


R: Se alla data di chiusura del periodo rendicontato il deposito di titoli ha saldo zero, non è dovuta l'imposta di bollo sostitutiva in commento sulla relativa rendicontazione. L'imposta di bollo non è, inoltre, dovuta per le comunicazioni relative all'estinzione dei depositi con saldo zero.

Si precisa che in relazione a tali rendicontazioni non risulta altresì dovuta l'imposta di bollo nella misura di 1,81 euro prevista dall'articolo 13, comma 2, della Tariffa. Tale imposta trova, infatti, applicazione solo in relazione agli estratti di conto ed altri documenti di addebitamento o accreditamento di somme superiori a 77,47 euro.


1.4 Applicabilità della presunzione ex art. 6, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146


D: L'articolo 6, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146 stabilisce che "ai fini delle disposizioni dell'art. 13, comma 2-bis della tariffa (...) concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse".

In considerazione del rinvio alle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 2-bis, si nutrono dubbi in ordine all'applicabilità della presunzione in oggetto con riferimento all'imposta sulle comunicazioni relative al deposito titoli di cui al nuovo comma 2-ter.


R: La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146, che considera depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse, trova applicazione anche a seguito dell'introduzione delle modifiche normative che hanno interessato l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli.

Detta disposizione appare, infatti, comunque riferibile alla disciplina relativa all'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli, e trova, quindi, applicazione in relazione alle disposizioni dettate dal nuovo comma 2-ter anche in assenza di un esplicito rinvio normativo.

Si ricorda che la relazione illustrativa all'articolo 6 chiarisce che "La disposizione del comma 2 considera i titoli non materialmente detenuti dalle banche, bensì esclusivamente con evidenza elettronica, comunque depositati presso le stesse. Ciò al fine di rendere applicabile l'imposta di bollo anche su detti titoli".

La richiamata disposizione è stata, quindi, introdotta al fine di chiarire che l'imposta di bollo sui depositi di titoli trova applicazione anche in relazione ai titoli dematerializzati, per i quali sussista comunque presso l'intermediario un rapporto di deposito e amministrazione.

 

2. Determinazione dell'imposta

2.1 Titoli rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta


D: Si chiede quali titoli debbano essere considerati ai fini della determinazione dell'ammontare dei depositi detenuti presso ciascun intermediario.


R: Ai fini dell'individuazione dello scaglione di imposta applicabile al deposito di titoli occorre tenere conto dei titoli per i quali è obbligatoria l'immissione nel sistema di gestione accentrata secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e della relativa regolamentazione di attuazione emanata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Ai fini in esame, vanno altresì considerati i titoli non sottoposti al regime di gestione accentrata (per i quali non è, quindi obbligatoria l'apertura di un deposito titoli) che vengono immessi nel deposito titoli in base ad accordi tra l'intermediario finanziario e il cliente.

Al riguardo, si ritiene utile precisare che non vanno considerate le quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote, eventualmente annotate nella comunicazione inviata al cliente.


2.2 Pluralità di depositi con la medesima periodicità di rendicontazione


D: In caso di pluralità di depositi presso lo stesso intermediario finanziario con uguale cadenza di rendicontazione si chiede di chiarire la metodologia da seguire per il calcolo dell'imposta di bollo.


R: L'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa stabilisce che per la determinazione dell'imposta occorre tener conto del complessivo valore nominale o di rimborso dei titoli detenuti presso ciascun intermediario finanziario.

Con la Circ. 4 agosto 2011, n. 40/E, è stato chiarito che, ai fini dell'individuazione dello scaglione d'imposta applicabile, occorre tener conto dell'importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato.

Nel caso in cui più depositi di titoli siano intestati al medesimo soggetto occorre definire, in via preliminare, quale, tra i depositi intrattenuti, sia di maggiore ammontare.

L'imposta relativa a tale deposito deve essere determinata in considerazione del valore complessivo dei depositi intestati al medesimo soggetto. Per i restanti depositi di minore ammontare, l'imposta deve essere determinata in considerazione del valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione. In sostanza, solo con riferimento al deposito di maggiore ammontare devono essere complessivamente considerati anche gli importi raggiunti dagli altri depositi.


Esempio 1:


4 depositi intestati al medesimo soggetto, persona fisica, di valore pari rispettivamente a 10.000,00 euro, 40.000,00 euro, 100.000,00 euro, 350.000,00 euro. Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità annuale, l'imposta applicabile è la seguente:


Ammontare del deposito
    

Imposta dovuta

€ 10.000,00
    

€ 34,20

€ 40.000,00
    

€ 34,20

€ 100.000,00
    

€ 70,00

€ 350.000,00
    

€ 680,00
    


2.3 Pluralità di depositi con diversa cadenza di rendicontazione


D: Nel caso in cui presso il medesimo intermediario siano detenuti più rapporti di deposito di titoli con diversa periodicità di rendicontazione, si chiede di chiarire la metodologia da seguire per il calcolo dell'imposta di bollo.


R: Nel caso in cui i depositi di titoli abbiano una diversa periodicità di rendicontazione, occorre confrontare il valore raggiunto dal deposito al termine del periodo di rendicontazione con il valore raggiunto dagli altri depositi alla stessa data, ancorché in relazione a detti depositi non si proceda alla rendicontazione.

Tale confronto appare necessario al fine di definire quale sia tra i depositi intrattenuti quello di maggiore ammontare.

Se il deposito per il quale si procede alla rendicontazione è quello di importo maggiore, l'imposta deve essere determinata cumulando anche l'ammontare degli altri depositi, a prescindere dalle differenti periodicità di rendicontazione.

Se il deposito per il quale si procede alla rendicontazione non è quello di importo maggiore, occorre procedere alla determinazione dell'imposta, considerando autonomamente il valore dei titoli presenti nel deposito al termine del periodo di rendicontazione.


Esempio n. 2:


Deposito n. 1 euro 400.000, rendicontato mensilmente

Deposito n. 2 euro 70.000, rendicontato trimestralmente

Deposito n. 3 euro 60.000, rendicontato annualmente

Ipotizzando che gli importi dei depositi intestati a persona fisica restino costanti, l'imposta dovuta, relativamente al 1° deposito, per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo e, relativamente al secondo deposito, per il primo trimestre è la seguente:


      

Imposta dovuta

Ammontare del deposito
    

31 gennaio
    

28 febbraio
    

31 marzo

€ 400.000,00
    

€ 56,67
    

€ 56,67
    

€ 56,67

€ 70.000,00
                

€ 17,50

€ 60.000,00
                
            


Si evidenzia che per il calcolo dell'imposta dovuta sul primo deposito, quello di ammontare maggiore, lo scaglione deve essere determinato conteggiando anche l'ammontare degli altri depositi.


Esempio n. 3:


Si ipotizzi che il 10 aprile, la persona fisica titolare dei depositi indicati nell'esempio 2 venda una parte dei titoli relativi al deposito n. 1, per un ammontare pari ad € 350.000,00. A seguito della cessione, l'ammontare dei depositi risulta il seguente:

Deposito n. 1 euro 50.000, rendicontato mensilmente

Deposito n. 2 euro 70.000, rendicontato trimestralmente

Deposito n. 3 euro 60.000, rendicontato annualmente

L'imposta dovuta, relativamente al primo deposito, per le mensilità di aprile, maggio e giugno e, relativamente al secondo deposito, per il secondo trimestre, è la seguente:


      

Imposta dovuta

Ammontare del deposito
    

30 aprile
    

31 maggio
    

30 giugno

A € 50.000,00
    

€ 5,83
    

€ 5,83
    

€ 5,83

B € 70.000,00
                

€ 60,00

C € 60.000,00
                
            


Per il calcolo dell'imposta dovuta sul secondo deposito, quello di ammontare maggiore, lo scaglione deve essere determinato conteggiando anche l'ammontare degli altri depositi.

Al fine di semplificare la determinazione dell'imposta da parte degli operatori, si riportano di seguito quattro schemi sintetici nei quali è illustrata la misura dell'imposta dovuta, suddivisa per scaglioni, dalle persone fisiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche:


Imposta dovuta fino al 2012 sui depositi di titoli intestati a persone fisiche


      

Valore dei depositi

Periodicità del
          

=> € 50.000,00
    

=> € 150.000,00
    

rendiconto
    

< € 50.000,00
    

< € 150.000,00
    

< € 500.000,00
    

=> € 500.000,00

Mensile
    

€ 2,85
    

€ 5,83
    

€ 20,00
    

€ 56,67

Trimestrale
    

€ 8,55
    

€ 17,50
    

€ 60,00
    

€ 170,00

Semestrale
    

€ 17,10
    

€ 35,00
    

€ 120,00
    

€ 340,00

Annuale
    

€ 34,20
    

€ 70,00
    

€ 240,00
    

€ 680,00
                


Imposta dovuta a partire dal 2013 sui depositi di titoli intestati a persone fisiche


      

Valore dei depositi

Periodicità del
          

=> € 50.000,00 e
    

=> € 150.000,00 e
    

rendiconto
    

< € 50.000,00
    

< € 150.000,00
    

< € 500.000,00
    

=> € 500.000,00

Mensile
    

€ 2,85
    

€ 19,17
    

€ 65,00
    

€ 91,67

Trimestrale
    

€ 8,55
    

€ 57,50
    

€ 195,00
    

€ 275,00

Semestrale
    

€ 17,10
    

€ 115,00
    

€ 390,00
    

€ 550,00

Annuale
    

€ 34,20
    

€ 230,00
    

€ 780,00
    

€ 1.100,00
                


Imposta dovuta fino al 2012 sui depositi di titoli intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche


      

Valore dei depositi

Periodicità del
          

=> € 50.000,00 e
    

=> € 150.000,00 e
    

rendiconto
    

< € 50.000,00
    

< € 150.000,00
    

< € 500.000,00
    

=> € 500.000,00

Mensile
    

€ 6,15
    

€ 9,13
    

€ 23,30
    

€ 59,97

Trimestrale
    

€ 18,45
    

€ 27,40
    

€ 69,90
    

€ 179,90

Semestrale
    

€ 36,90
    

€ 54,80
    

€ 139,80
    

€ 359,80

Annuale
    

€ 73,80
    

€ 109,60
    

€ 279,60
    

€ 719,60
                


Imposta dovuta a partire dal 2013 sui depositi di titoli intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche


      

Valore dei depositi

Periodicità del
          

=> € 50.000,00 e
    

=> € 150.000,00 e
    

rendiconto
    

< € 50.000,00
    

< € 150.000,00
    

< € 500.000,00
    

=> € 500.000,00

Mensile
    

€ 6,15
    

€ 22,47
    

€ 68,30
    

€ 94,97

Trimestrale
    

€ 18,45
    

€ 67,40
    

€ 204,90
    

€ 284,90

Semestrale
    

€ 36,90
    

€ 134,80
    

€ 409,80
    

€ 569,80

Annuale
    

€ 73,80
    

€ 269,60
    

€ 819,60
    

€ 1.139,60
                


2.4 Depositi detenuti dalla fiduciaria per conto dei fiducianti


D: Si chiede di conoscere le modalità con le quali debba essere operato il cumulo dei depositi nell'ipotesi in cui il fiduciante (sia esso persona fisica o soggetto diverso) intrattenga presso la stessa banca un rapporto tramite la fiduciaria e un rapporto in nome proprio ovvero nel caso in cui più rapporti intestati alla fiduciaria siano relativi al medesimo fiduciante.


R: Con la Circ. 4 agosto 2011, n. 40/E, è stato precisato che, ai fini del calcolo del complessivo valore nominale o di rimborso, detenuto presso ciascun intermediario finanziario devono essere conteggiati esclusivamente i depositi che risultino intestati al medesimo soggetto.

In considerazione dei chiarimenti già forniti, si precisa, pertanto, che nell'ipotesi in cui il fiduciante intrattenga presso lo stesso intermediario un rapporto per il tramite della società fiduciaria e un rapporto in nome proprio non deve essere operato il cumulo dei depositi in quanto gli stessi non risultano intestati al medesimo soggetto. Diversamente, nel caso in cui la fiduciaria intrattenga con l'intermediario più rapporti di deposito per conto del medesimo fiduciante, occorre operare il cumulo tra detti rapporti, ai fini della determinazione del valore complessivo dei depositi presso ciascun intermediario.


2.5 Titoli espressi in valuta


D: Si chiede di conoscere se sia corretto assumere, per la valorizzazione dei titoli espressi in valuta, il cambio dell'ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli.


R: Con la Circ. 4 agosto 2011, n. 40/E, è stato affermato che ai fini dell'individuazione dello scaglione dell'imposta da applicare occorre tener conto dell'importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato.

Tale criterio deve essere utilizzato anche ai fini della valorizzazione dei titoli espressi in valuta. Tali titoli devono essere, quindi, valorizzati in base al cambio dell'ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli.

 

3. Decorrenza

3.1 Termine di decorrenza delle nuove misure


D: Con la Circ. 4 agosto 2011, n. 40/E, è stato affermato, con riferimento alla decorrenza delle nuove misure, che occorre dare rilievo alla data di invio delle comunicazioni. Al riguardo, si rappresentano, tuttavia, alcune difficoltà gestionali connesse con la circostanza che dalla documentazione in possesso dell'intermediario potrebbe non risultare evidenza della data di spedizione della comunicazione. In considerazione di tali difficoltà operative, si chiede di conoscere se, ai fini dell'applicazione delle nuove misure, possa farsi riferimento alla data di chiusura del periodo rendicontato.


R: Com'è noto, per gli atti soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine, tra i quali rientrano le comunicazioni relative ai depositi di titoli, l'imposta è dovuta al momento della loro formazione che coincide con la data di emissione del documento.

Si rileva, al riguardo, che la norma non individua in maniera esplicita la data in cui il documento deve considerarsi emesso con la conseguenza che occorrerebbe fare riferimento alla data puntuale in cui ciascun intermediario forma il documento.

In considerazione delle difficoltà di individuare, anche in sede di controllo, tale data di emissione in capo a ciascun intermediario, per ragioni di certezza e trasparenza dell'obbligazione tributaria, si ritiene che per data di emissione della comunicazione debba essere considerata quella di chiusura del rendiconto. In tal senso, devono, pertanto intendersi superate le istruzioni fornite al paragrafo 4 della Circ. 4 agosto 2011, n. 40/E.

 

4. Riliquidazione dell'imposta assolta in modo virtuale

4.1 Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale


D: Con riferimento alla previsione secondo cui gli intermediari autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono procedere ad una apposita riliquidazione dell'imposta entro il 31 ottobre, si chiede di conoscere se occorre tener conto di tale riliquidazione anche ai fini della determinazione dell'acconto, pari al 95%, da versare entro il 30 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 15-bis del D.P.R. n. 642 del 1972.


R: L'acconto nella misura del 95% deve essere versato entro il 30 novembre ed è calcolato in considerazione dell'imposta liquidata provvisoriamente ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972.

Nell'ambito dell'imposta liquidata provvisoriamente deve essere considerata anche l'imposta riliquidata in considerazione delle modifiche normative in commento e ripartita nelle rate di ottobre e dicembre, ancorché detta liquidazione sia stata effettuata dagli intermediari e non dagli uffici dell'Agenzia. È il caso di precisare che qualora l'acconto versato entro il 30 novembre 2010 non possa essere interamente scomputato dai versamenti effettuati nel corso del 2011, il credito vantato può essere portato in diminuzione, oltre che dalle rimanenti rate di ottobre e dicembre, anche dal versamento dell'acconto da effettuare entro il 30 novembre 2011.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


Il Direttore dell'agenzia

Attilio Befera

 

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato A, Tariffa, Parte I, articolo 13
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 15
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 15-bis
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

   

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