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..Premesso che la destituzione trae origine dal furto di una bevanda dal bar interno ...

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IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 4531

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto notificato il 30 novembre 2007 e depositato il 18 dicembre seguente il Ministero dell'interno ha appellato la sentenza 23 agosto 2007 n. 8049 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima ter, non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'agente in prova della Polizia di Stato ####################, è stato annullato il decreto in data 10 dicembre 1999 del Capo della Polizia, di destituzione dal servizio della medesima a decorrere dal 20 dicembre 1999, in esito a procedimento disciplinare.
Premesso che la destituzione trae origine dal furto di una bevanda dal bar interno di un Istituto dell'Amministrazione, ritenuto in stridente contrasto dei doveri assunti col giuramento, nonché evidenziante mancanza di senso morale, e che la pronunzia appellata ha condiviso la censura di mancata applicazione del principio di proporzionalità, a sostegno dell'appello ha dedotto, in sintesi, erroneità della stessa pronunzia per giudicato l'episodio di tenue disvalore, senza tener conto del grave pregiudizio recato all'Amministrazione, discrezionalmente apprezzato dalla medesima pur nella considerazione di tutti gli elementi prescritti dall'art. 13 del d.P.R. n. 737 del 1981, e da essa reputato inconciliabile con la prosecuzione del servizio, comportante compiti delicati e peculiari, avuto riguardo anche al fatto che all'epoca la ricorrente era agente in prova, quindi oggetto di particolare attenzione sotto il profilo dell'idoneità a permanere nei ruolo della Polizia di Stato; d'altra parte, qualsiasi apprezzamento sulla proporzionalità e gradualità della sanzione da parte del giudice esorbiterebbe dai limiti del sindacato di legittimità.
L'appellata non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza pubblica l'appello è stato introitato in decisione.
Ciò posto, la Sezione condivide la contestata pronuncia e le considerazioni che la sorreggono. In particolare risulta decisiva l'argomentazione secondo cui, pur dandosi atto dell'ampiezza del potere discrezionale dell'amministrazione pubblica nell'apprezzare le varie ipotesi disciplinari, tuttavia tali apprezzamenti non sono del tutto insindacabili, dovendo essi tener conto del principio di proporzionalità delle sanzioni, dal momento che la gradualità delle stesse in relazione agli addebiti è diretta emanazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.
Nella specie, inoltre, il predetto principio di proporzionalità è espressamente enunciato dall'art. 1, co. 2, del regolamento in materia di sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, approvato con d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, pur dichiaratamente applicato col provvedimento impugnato in primo grado, il quale prescrive appunto che le sanzioni elencate al precedente comma siano applicate graduandone la misura "in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'Amministrazione o per il servizio".
E mentre, oltre all'astratta riprovevolezza ed inconciliabilità con le funzioni proprie dell'agente - in prova - di polizia, non v'è traccia nell'indicato provvedimento di un pregiudizio concreto subito dall'Amministrazione o dal servizio a causa dell'infrazione accennata innanzi, appare ictu oculi evidente l'abnorme sproporzione tra l'irrogata destituzione e la tenuità della medesima infrazione, in sé ed in relazione al valore del bene sottratto, oltretutto senza che in appello sia contestato l'assunto del primo giudice in ordine alla sussistenza di dubbi sulla ricostruzione dei fatti.
Pertanto l'appello non può che essere respinto.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese del grado, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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