infrazione disciplinare..per essersi congiunto carnalmente con un detenuto durante l'orario di servizio

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 24 Ottobre 2011 16:42
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IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-09-2011, n. 7256

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Premette in fatto l'odierno ricorrente, Agente Scelto del Corpo della Polizia Penitenziaria, di essere stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza del GIP presso il Tribunale di #################### n. 195 del 25.9.199714.2.1998, di assoluzione perché il fatto non è più previsto come reato.
Con nota del 29 settembre 1998, notificata in data 1 ottobre 1998, è stata contestata al ricorrente l'infrazione disciplinare di cui all'art. 6, comma 2, lett. a),b) e c) del D.Lgs. n. 449 del 1992 per essersi congiunto carnalmente con un detenuto durante l'orario di servizio e, in esito al procedimento disciplinare così avviato, è stato adottato il gravato decreto con cui è stata disposta la destituzione del ricorrente.
Avverso tale decreto deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
- Violazione di legge per violazione dei termini del procedimento disciplinare previsti dal D.Lgs. n. 449 del 1992 e dal D.P.R. n. 3 del 1957.
Denuncia parte ricorrente l'intervenuta violazione del termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 449 del 1992 per la promozione del procedimento disciplinare, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, significando come la sentenza con cui è stata disposta la propria assoluzione è stata pubblicata in data 14 febbraio 1998, mentre il procedimento disciplinare è stato avviato con nota del 29 settembre 1998, notificata in data 1 ottobre 1998, con la contestazione degli addebiti disciplinari, a distanza quindi di 228 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza.
La contestazione degli addebiti sarebbe intervenuta in violazione, altresì, del termine di 40 giorni decorrente dalla data di comunicazione della sentenza, intervenuta il 5 giugno 1998.
- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto e insufficienza della motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, sviamento.
Sostiene parte ricorrente la propria estraneità ai fatti contestati, nel dettaglio contestando le risultanze della svolta istruttoria disciplinare.
- Sproporzione della sanzione disciplinare irrogata.
Denuncia parte ricorrente la valenza meramente moralistica del giudizio di disvalore posto a fondamento del gravato provvedimento e l'estraneità dei fatti contestati ai compiti istituzionali propri della qualifica rivestita, affermando su tale base il carattere sproporzionato della gravata sanzione rispetto all'interesse leso ed al carente quadro probatorio.
Si è costituita in resistenza l'intimata Amministrazione sostenendo l'infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con ordinanza n. 3453/1999 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare degli effetti del gravato provvedimento.
Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni ulteriormente argomentando.
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il decreto - meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi - con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.
Il ricorso è fondato e va accolto stante la sussistenza di profili di illegittimità procedimentale che viziano il gravato provvedimento.
Prevede l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 449 del 1992 - recante disposizioni inerenti le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria - che " Quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione".
Ritiene il Collegio che la norma debba essere interpretata - contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale - nel senso che il previsto termine di 120 giorni decorra dalla data di pubblicazione della sentenza e non dal passaggio in giudicato della stessa, deponendo in tal senso la chiara dizione letterale della norma stessa, che risulterebbe privata di significato, nella parte in cui prevede la decorrenza del termine "dalla data di pubblicazione della sentenza", se il termine venisse fatto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
Poste tali coordinate interpretative, osserva il Collegio come la sentenza di assoluzione del ricorrente con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato', sia stata pubblicata in data 14 febbraio 1998, mentre il procedimento disciplinare è stato avviato con nota del 29 settembre 1998, notificata in data 1 ottobre 1998, di contestazione degli addebiti al ricorrente, ben oltre, quindi, il termine di 120 giorni previsto dalla citata norma.
Né tale termine risulterebbe rispettato laddove dovesse accedersi alla tesi di parte resistente che individua nella data di nomina del funzionario istruttore - intervenuta in data 21 settembre 1998 - l'avvio del procedimento disciplinare, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza.
In relazione alle difese spese dall'Amministrazione resistente, giova inoltre precisare che parimenti violato risulta, inoltre, il termine di 40 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, pervenuta presso l'Ufficio Centrale del Personale del D.A.P. in data 5 giugno 1998.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso in esame va accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento.
La peculiarità della vicenda suggerisce di disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 15104/1999 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il gravato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.