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Verifica del diritto a pensione ai fini della salvaguardia del nuovo regime delle decorrenze (c.d diecimila) (articolo 12, commi 5 e 5-bis, della L. 30 luglio 2010, n. 122).

Dettagli

I.N.P.S

. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 21-10-2011 n. 20062
Verifica del diritto a pensione ai fini della salvaguardia del nuovo regime delle decorrenze (c.d diecimila) (articolo 12, commi 5 e 5-bis, della L. 30 luglio 2010, n. 122).
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Msg. 21 ottobre 2011, n. 20062 (1).

Verifica del diritto a pensione ai fini della salvaguardia del nuovo regime delle decorrenze (c.d diecimila) (articolo 12, commi 5 e 5-bis, della L. 30 luglio 2010, n. 122).

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

 

Ai
    

Direttori regionali

Ai
    

Direttori delle strutture territoriali
    

 

Premessa

Con la Circ. 24 settembre 2010, n. 126 e la Circ. 16 marzo 2011, n. 53 sono state fornite le prime istruzioni per l'applicazione della salvaguardia di cui all'art. 12, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.

Con la Circ. 24 giugno 2011, n. 90 convalidata dal Ministero del Lavoro, sono state fornite le prime indicazioni per l'individuazione della platea dei potenziali beneficiari della disposizione in oggetto.

Successivamente sono stati forniti alle strutture territoriali, per il tramite delle direzioni regionali, gli adempimenti propedeutici per la predisposizione della graduatoria dei destinatari.

Con il presente messaggio si riassumono le modalità di effettuazione della verifica dei requisiti per l'applicazione della salvaguardia e le conseguenti modifiche apportate alla procedura UNICARPE.

La procedura è stata inoltre implementata per consentire di individuare, per ogni soggetto, sia la decorrenza previgente, sia quella ai sensi della L. n. 122/2010.

Tale implementazione si è resa necessaria perdeterminare il periodo di prolungamento della prestazione a sostegno, di cui al comma 5-bis della citata L. n. 122/2010, tra la vecchia e la nuova finestra.

 

1. Graduatoria dei potenziali beneficiari

L'articolo 12, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 stabilisce che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della sua entrata in vigore, continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:

a) lavoratori collocati in mobilità ordinaria, su tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi della L. n. 176/1998, L. n. 81/2003 e L. n. 296/2006, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010) risultavano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Relativamente alla lett. b), nel computo dei potenziali beneficiari vanno considerati anche i lavoratori ultracinquantenni di cui all'art. 1 del D.L. 6 marzo 2006, n. 68 convertito, con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127.

L'articolo 12, comma 6, della citata legge precisa che il monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori che intendono avvalersi della salvaguardia deve essere effettuato sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

La data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al benefico della salvaguardia, individuata con riferimento al lavoratore che si colloca alla posizione numero 10.000, è il 30 ottobre 2008.

A seguito dell'attività di verifica curata dalle sedi, è in fase di rilascio la graduatoria dei lavoratori che, facendone richiesta all'atto del pensionamento, potranno accedere al trattamento pensionistico sulla scorta del previgente regime delle decorrenze.

Si rammenta che la deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce sia alla pensione di vecchiaia sia alla pensione di anzianità.

Condizione per essere ammessi alla salvaguardia è che i requisiti di età e di contribuzione vengano perfezionati entro la data di scadenza della prestazione a sostegno del reddito in godimento.

L'art. 12, comma 5-bis, della legge in argomento, introdotto dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220, stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185 del 2008, convertito in L. n. 2 del 2009, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito.

Tale intervento è destinato ai lavoratori di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere.

In particolare, la durata delle prestazioni già in essere a favore delle suddette categorie di beneficiari è prorogata per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 2010 e integrato dalla L. n. 220 del 2010 e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto legge e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo medesimo.

I lavoratori destinatari della normativa di cui all'art. 12, comma 5-bis in esame sono coloro che nella graduatoria come sopra predisposta si collocano nella posizione successiva al numero 10.000.


1.1 Predisposizione degli elenchi da verificare a cura delle sedi


Per la redazione degli elenchi inviati alle sedi per le verifiche del conto assicurativo sono stati individuati i lavoratori:

- in mobilità ordinaria, cessati alla data del 30 aprile 2010, per i quali l'indennità di mobilità era in pagamento alla data del 31 gennaio 2011.

Sono stati inclusi negli elenchi i lavoratori che hanno cessato l'attività lavorativa entro il 30 aprile 2010, ultima data di stipula degli accordi aziendali utile per l'accesso alla salvaguardia.

In attesa di una ulteriore rilevazione, i lavoratori in mobilità ordinaria licenziati successivamente al 30 aprile 2010 potranno essere segnalati dalle sedi, previa verifica della data degli accordi sulla base dei quali è stato effettuato il collocamento in mobilità;

- destinatari di mobilità lunga ai sensi della L. n. 176/1998, L. n. 81/2003, L. n. 296/2006 per i quali l'indennità di mobilità era in pagamento alla data del 31 gennaio 2011 e destinatari della L. n. 127/2006 per i quali le prestazioni di sostegno al reddito erano in pagamento alla data del 31 gennaio 2011;

- destinatari dei fondi di solidarietà di settore, titolari di prestazione straordinaria alla data del 1° maggio 2010.

Dalle liste sono stati espunti i soggetti che, alla data del caricamento in Webdom, risultavano deceduti ovvero titolari di pensione diretta di vecchiaia o anzianità.

La norma non ha previsto alcuna ripartizione del plafond dei 10.000 tra le diverse categorie di lavoratori interessati. Pertanto è stato predisposto un unico elenco dei potenziali beneficiari della salvaguardia.

Le posizioni sono state caricate in Webdom a livello centrale con il range di numerazione compreso fra 0000000100000 e 0000000299999,ed in base alla tipologia dei lavoratori, con i prodotti che di seguito si indicano:


Descrizione prodotto
    

Codice prodotto

(lavorazione in modalità automatica)

salvaguardia mobilità ordinaria nord
    

MNA

salvaguardia mobilità ordinaria sud
    

MSA

salvaguardia mobilità lunga ex lege n. 176/1998
    

A76

salvaguardia mobilità lunga ex lege n. 81/2003
    

A81

salvaguardia mobilità lunga ex lege n. 296/2006
    

A96

salvaguardia lavoratori ultra cinquantenni ex lege n. 127/2006
    

A27

salvaguardia prestazione straordinaria
    

ESA
    


Gli elenchi sono stati trasmessi alle strutture territoriali per il tramite delle sedi regionali per la lavorazione degli estratti conto dei soggetti segnalati e la verifica la sussistenza dei requisiti, utilizzando la procedura Unicarpe.

Per le tipologie di conti assicurativi non gestite da Unicarpe, la sede provvede a modificare il prodotto, come da tabella di seguito riportata, per consentirne la lavorazione in modalità non automatica:


Descrizione prodotto
    

Codice prodotto (lavorazione in modalità automatica)
    

Codice prodotto (lavorazione in modalità non automatica)

salvaguardia mobilità ordinaria nord
    

MNA
    

MNM

salvaguardia mobilità ordinaria sud
    

MSA
    

MSM

salvaguardia mobilità lunga ex lege n. 176/1998:
    

A76
    

M76

salvaguardia mobilità lunga ex lege n. 81/2003
    

A81
    

M81

salvaguardia mobilità lunga ex lege n. 296/2006
    

A96
    

M96

salvaguardia lavoratori ultra cinquantenni ex lege n. 127/2006
    

A27
    

M27

salvaguardia prestazione straordinaria
    

ESA
    

ESM
        


A conclusione della fase di gestione di competenza delle Sedi, i nominativi dei soggetti che risultano in possesso dei requisiti vengono collocati nell'archivio centrale Felpe per la formazione della graduatoria nazionale, ordinata in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro dalla quale hanno avuto origine la mobilità o l'esodo.

Le posizioni non individuate a livello centrale e che, a giudizio degli operatori delle sedi, possono accedere alla salvaguardia, devono continuare ad essere segnalate alla casella di posta elettronica “GruppoControlloPensioni” con oggetto "salvaguardia legge 122/2010"; effettuate le opportune valutazioni, si provvederà al caricamento delle domande.

Ai lavoratori collocati in posizione utile (da 1 a 10.000) verrà inviata dalla Direzione Generale l'allegata informativa (allegato 1) circa la possibilità di accedere alla salvaguardia, tre mesi prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento.

Sono in corso di spedizione comunicazioni relative alle posizioni con decorrenza in salvaguardia compresa tra febbraio 2011 e gennaio 2012.

A riguardo si precisa che:

- i lavoratori che al momento dell'invio della comunicazione abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, che ha dato luogo alla sospensione dell'indennità di mobilità, potranno proseguire l'attività fino al termine del contratto, senza che ciò produca l'esclusione dalla graduatoria;

- i lavoratori, dopo aver ricevuto la comunicazione della salvaguardia, non potranno accettare le offerte di contratti di cui all'articolo 9, comma 1, lett. b) e c), della L. n. 223 del 1991. In tal caso, la mancata accettazione non comporta la cancellazione dalle liste di mobilità. Nella comunicazione verrà, peraltro, specificato che l'avvio di attività lavorativa che comporti la sospensione dell'indennità di mobilità o la perdita del diritto alla prestazione a sostegno del reddito, produrrà l'esclusione dalla salvaguardia.

 

2. Criteri di verifica del diritto

Per ciascun soggetto incluso negli elenchi occorre verificare preliminarmente che:

- non sia deceduto;

- non abbia acquisito la titolarità di pensione diretta di anzianità o vecchiaia;

- non abbia perfezionato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia entro il 31 dicembre 2010.

In tali casi la lavorazione della posizione non potrà essere effettuata e la stessa dovrà essere "chiusa senza esito".


2.1 Accertamenti relativi ai lavoratori in mobilità ordinaria


Per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, la sede deve verificare che al momento dell'accertamento non sussistano elementi ostativi alla percezione di tale prestazione ed, in particolare, che:

- non sussistano situazioni che possono comportare la decadenza dalla mobilità quali la titolarità di pensione diretta e rioccupazione a tempo indeterminato;

- se titolare anche di assegno ordinario di invalidità, che non abbia rinunciato alla prestazione di mobilità;

- non siano destinatari di un provvedimento in deroga per il quale sia stato omesso l'inserimento del previsto codice di intervento;

- non siano destinatari di mobilità cristallizzata ai sensi dell'art. 59, comma 7, lettera c) della L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 1-ter della L. n. 176/1998 e dall'art. 45, comma 20, della L. n. 144/1999;

- non abbiano in corso una domanda di corresponsione anticipata ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L. n. 223/1991.

Come indicato al punto 1.3 della Circ. 24 settembre 2010, n. 126 ai fini della salvaguardia, la data di cessazione della mobilità ordinaria, entro la quale devono essere maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento, deve essere individuata considerando i periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità fino al 31 maggio del 2010 e non anche i periodi di sospensione successivi a tale data.

In merito si propone il seguente ESEMPIO.

Lavoratore in mobilità ordinaria con durata di 3 anni dal 1° ottobre 2008.


Periodi di sospensione:

- 1° gennaio 2009 - 31 marzo 2009;

- 1° luglio 2010 - 30 settembre 2010

La data cessazione mobilità diventa:

- 1° gennaio 2012 a seguito della prima sospensione;

- 3 aprile 2012 a seguito della seconda sospensione.

La data entro la quale devono essere perfezionati i requisiti pensionistici per l'accesso alla salvaguardia è il 1° gennaio 2012.

La seconda sospensione, successiva al 31 maggio 2010 come precisato nella Circ. 24 settembre 2010, n. 126 non è utile per la determinazione del periodo di fruizione, anche se il lavoratore continuerà a percepire la prestazione fino al 3 aprile 2012.


2.2 Accertamenti relativi ai lavoratori in mobilità lunga


Nella categoria dei lavoratori in mobilità lunga sono compresi:

- i destinatari di mobilità lunga ai sensi della L. n. 176/1998, L. n. 81/2003, L. n. 296/2006;

- i destinatari della L. n. 127/2006. Si rammenta che per questi ultimi lavoratori, il termine della durata della prestazione di sostegno al reddito era fissato alla decorrenza della pensione ante lege n. 122/2010.


2.3 Accertamenti relativi ai titolari di prestazione straordinaria


In merito ai titolari di prestazione straordinaria alla data del 31 maggio 2010, si segnala che il Fondo di solidarietà dei Tributi Erariali (categoria 029-VOESO con codice ente > 900) fa fronte allo slittamento della decorrenza della pensione conseguente alle modifiche normative intervenute nel corso del 2010.

Infatti, come specificato nell' art. 6, comma 4, del D.M. n. 375/2003, l'assegnazione annua "è destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto dall'art. 5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario".

Le posizioni interessate sono state segnalate alle sedi di competenza, che stanno provvedendo a posticipare in procedura la data di scadenza delle prestazioni in funzione della decorrenza individuata con riferimento all'art. 12 della L. n. 122/2010.


2.4 Modalità di trattazione del conto assicurativo


Si riportano di seguito i criteri di trattazione del conto assicurativo.

Il diritto deve essere verificato sulla base delle informazioni agli atti della sede.

Nel caso in cui un lavoratore raggiunga il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia sia a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, sia a carico di una gestione autonoma, la salvaguardia deve essere applicata nella gestione la cui "finestra di accesso" si apre per prima. Il lavoratore mantiene comunque il diritto di accedere alla pensione anche nell'altra gestione in cui matura il diritto, conservando il beneficio della salvaguardia.

Nel caso in cui un lavoratore abbia in corso il pagamento rateale di un riscatto, ovvero di una ricongiunzione, e maturi il requisito contributivo entro la fine della prestazione a sostegno del reddito con il riconoscimento dell'intero periodo riscattato o ricongiunto, può essere accreditato l'intero periodo oggetto di riscatto o ricongiunzione anche se non è ancora avvenuto il pagamento dell'intero onere, esclusivamente ai fini della presente valutazione. A tal fine è possibile procedere all'accredito in ARPA della contribuzione in argomento secondo le modalità indicate con il messaggio n. 1292 del 2011. Resta impregiudicato che, al momento della liquidazione della pensione, si dovrà procedere alla verifica dell'effettivo pagamento dell'intero onere, ovvero a richiedere il pagamento del debito residuo in unica soluzione.

Ulteriori chiarimenti di carattere normativo dovranno essere richiesti alla Direzione regionale di appartenenza che provvederà all'eventuale inoltro del quesito alla Direzione Centrale Pensioni.


2.5 Implementazione della procedura UNICARPE


Nel menù “Certificazione” è stata aggiunta la voce “Salvaguardia L.122” per la trattazione delle domande relative ai soggetti inclusi negli elenchi.


2.5.1 Prelievo della domanda


La procedura effettua il controllo sulla tipologia di contribuzione presente sul conto assicurativo per consentire la definizione in via non automatica per i soli casi ad oggi non gestiti in modo completo dalla procedura, che sono:

- accertamento diritto in regime internazionale;

- contribuzione da pescatore autonomo;

- contribuzione da lavoro agricolo dipendente con segnalazioni di errore sul conto;

- liquidazione con il sistema contributivo;

- liquidazione nella gestione ex IPOST.

Viene controllata la presenza su Felpe di altra certificazione già definita sia ai fini dell'attuale salvaguardia che da quella prevista dalla L. n. 243/2004.


2.5.2 Istruttoria


In base alla tipologia della domanda e ai dati presenti negli archivi centrali vengono compilati in automatico i campi:

- indennità di mobilità lunga L. n. 176/1998, L. n. 81/2003, L. n. 296/2006;

- prestazione di sostegno al reddito L. n. 127/2006;

- indennità di mobilità ordinaria aree del nord, aree del sud;

- destinatari dei "fondi di solidarietà", decorrenza assegno straordinario, numero settimane beneficio, data perfezionamento requisiti;

- data cessazione attività;

- data inizio mobilità;

- data cessazione mobilità se non risultano precompilati uno o entrambi i campi relativi alla sospensione della mobilità;

- sospensione con data fine successiva al 31 maggio 2010;

- sospensione aperta;

- data autorizzazione VV, se presente sul conto;

- codice cieco dal, se presente in Arpa il codice contributo 180;

- altri benefici di legge per esposizione all'amianto, sordomuti/invalidi superiori al 74%, rischio chimico se presenti in Arpa i codici contributo 171, 172, 173, 174, 185.

Sono da compilare a cura dell'operatore i campi:

- L. n. 176/1998, accordi entro il 31 marzo 1998 o accordi oltre il 31 marzo 1998;

- data accordi, se la data di inizio mobilità è successiva al 30 aprile 2010;

- data autorizzazione VV, se non risulta sul conto;

- deroga art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 503/1992, per la verifica del requisito contributivo cristallizzato a 780 settimane per il pensionamento di vecchiaia;

- codice cieco dal, se non presente in Arpa il codice contributo 180;

- invalidità 80% dal, per la verifica del requisito di età per il pensionamento di vecchia con i criteri vigenti anteriormente il D.Lgs. n. 503/1992;

- data cessazione mobilità se risultano precompilati uno o entrambi i campi relativi alla sospensione della mobilità.

La data di cessazione mobilità e le date relative ai periodi di sospensione sono consultabili nella procedura DS-WEB.

L'acquisizione dei dati sopra elencati è funzionale all'accertamento del diritto sia al pensionamento di anzianità che di vecchiaia.


2.5.3 Conto Calcolato


La funzione é presente solo per le domande definite in modo automatico.

Nella trattazione della contribuzione viene calcolata, a partire dall'ultimo contributo presente sull'estratto conto, la contribuzione teorica eventualmente spettante per i periodi di:

- mobilità ordinaria, fino alla data cessazione mobilità;

- mobilità lunga, per la durata massima di un decennio;

- sostegno al reddito ex lege n. 127/2006, fino alla decorrenza della pensione ante lege n. 122/2010;

- assegno straordinario, per la durata massima di un quinquennio.

È possibile visualizzare sia il conto calcolato per anzianità che per vecchiaia tramite apposito menù a tendina.


2.5.4 Verifica del diritto


Viene verificato il raggiungimento dei requisiti previsti sia per il pensionamento di anzianità sia per il pensionamento di vecchiaia e vengono stabilite le decorrenze.

Si precisa che, al solo scopo del monitoraggio, la procedura determina le decorrenze del pensionamento con la normativa vigente anche se il raggiungimento dei requisiti viene perfezionato dopo il 31 dicembre 2014.

Attivando l'apposito menù a tendina sono visualizzabili i risultati di entrambe le verifiche, che vengono confrontati e riportati su ciascuna videata.

Si possono verificare i seguenti casi:

- i requisiti risultano raggiunti per almeno una tipologia di pensionamento; in questo caso vengono visualizzate le decorrenze più favorevoli con salvaguardia e senza salvaguardia e relativa tipologia di pensione; se la decorrenza più favorevole è senza salvaguardia viene visualizzato il messaggio "decorrenza più favorevole senza salvaguardia L. 122";

- i requisiti non risultano raggiunti oppure risultano raggiunti dopo la data di cessazione mobilità ordinaria; in questo caso viene visualizzato il messaggio "non sussistono i requisiti".


2.5.5 Acquisizione dati


Per le domande da definire in modo non automatico, dopo il pannello “Istruttoria” viene presentato un pannello “Acquisizione dati”, selezionabile dall'apposito menù a tendina e diverso per la pensione di anzianità e di vecchiaia.

Devono essere acquisiti su entrambi i pannelli:

- le decorrenze, con salvaguardia e senza salvaguardia;

- l'anzianità contributiva distinta per diritto collegato all'età e, in alternativa, diritto con maggiore anzianità (solo per il pensionamento di anzianità) selezionando dal menù a tendina:

- contribuzione da archivi, il totale settimane risultante dall'estratto conto;

- contribuzione figurativa teorica;

- eventuali maggiorazioni per benefici di legge;

- contribuzione estera, inclusa la convenzione applicata.

Si precisa che se non risulta raggiunto il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento non devono essere compilati i campi relativi alla decorrenza.

Dopo l'attivazione del bottone “Avanti” vengono effettuate le operazioni di confronto delle decorrenze descritte al punto precedente.


2.5.6 Definizione


L'attivazione del bottone “Definisci” dai pannelli di “Verifica diritto” oppure “Acquisizione dati” consente per ciascuna domanda:

- la trasmissione dei dati per la memorizzazione su Felpe;

- la chiusura in automatico su Webdom sia per l'accolta che per la respinta;

- la creazione della riga di riferimento su Arca per l'accolta;

- la stampa, per il solo uso interno, dell'estratto conto sintetico e dell'estratto conto analitico (solo per la gestione in modo automatico).


2.6 Prenotazione del diritto


In Felpe è possibile visualizzare le seguenti informazioni:

- tipologia del lavoratore;

- data cessazione rapporto di lavoro;

- finestra con la salvaguardia;

- finestra con il regime ordinario (senza salvaguardia).

La procedura provvede ad ordinare i soggetti sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato entro il 30 ottobre 2008 potranno usufruire della salvaguardia.

L'informazione circa la salvaguardia del soggetto viene così evidenziata in FELPE:

- Soggetto non salvaguardato;

- Soggetto salvaguardato lettera non inviata;

- Soggetto salvaguardato lettera inviata.

Gli altri potranno usufruire del beneficio previsto dall'art. 12, comma 5-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, entro il limite degli stanziamenti previsti dal Ministero, fino alla nuova decorrenza memorizzata in FELPE, previa emanazione del decreto attuativo da parte del Ministero competente.

 

3. Annullamento della "prenotazione"

La prenotazione può essere annullata nel caso in cui, successivamente alla verifica con esito positivo, venga accertato:

- il decesso;

- la titolarità di una pensione diretta di vecchiaia o anzianità;

- la mancanza del diritto a seguito di variazione della situazione contributiva;

- la decadenza dalla mobilità;

- l'avvio di un'attività lavorativa successivamente all'invio della comunicazione di ammissione alla salvaguardia;

- la perdita della titolarità dell'assegno straordinario di sostegno al reddito;

- la rinuncia espressa al beneficio.

L'annullamento può essere effettuato tramite l'apposita funzione presente su Felpe, selezionando la voce “Salvaguardia L.122”.

Nel caso risulti già inoltrata la comunicazione circa il beneficio della salvaguardia, e salvo i casi di decesso e titolarità di pensione diretta, dopo la conferma dell'annullamento, dovrà essere inviata all'interessato, a cura della Sede, la comunicazione prodotta in automatico dalla procedura Felpe e da inviare all'interessato a cura della sede nei casi previsti (allegati 2 e 3).

 

4. Liquidazione della pensione ai sensi della salvaguardia

L'art. 12, comma 6, della L. n. 122 del 2010 stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del beneficio.

Pertanto, la deroga non viene attribuita d'ufficio, ma solo a seguito della richiesta di avvalimento da parte del lavoratore.

Con successivo messaggio saranno a breve fornite le istruzioni relative alla liquidazione delle pensioni ai sensi della salvaguardia in argomento.

Si segnala intanto che le domande di pensione intese ad ottenete la pensione in funzione della salvaguardia devono essere acquisite in webdom con il prodotto:


"Pensione di anzianità ex L. 122 Mobilità"


Gruppo:
    

0001 - Anzianità/Vecchiaia

Sottogruppo:
    

0001 - Pensione di anzianità

Tipo:
    

0042 - Deroga ex-legge 122
    


"Pensione di vecchiaia ex L. 122 Mobilità"


Gruppo:
    

0001 - Anzianità/Vecchiaia

Sottogruppo:
    

0002 - Pensione di vecchiaia

Tipo:
    

0042 - Deroga ex-legge 122
    


È stata prevista un'ulteriore suddivisione (Tipologia della Richiesta) nei seguenti quattro gruppi:

- SAA - Deroga ex L. 122 anzianità (automatica);

- SAM - Deroga ex L. 122 anzianità (manuale);


- SVA - Deroga ex L. 122 vecchiaia (automatica);

- SVM - Deroga ex L. 122 vecchiaia (manuale).


Nel caso in cui le domande fossero state respinte, l'Inps provvederà direttamente al riesame della domanda.

 

5. Concessione del beneficio di cui al comma 5-bis dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 convertito nella L. n. 122 del 2010 e integrato dalla L. n. 220 del 2010

Come sopra detto (punto. 1) i lavoratori destinatari del beneficio del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito di cui all'art. 12, comma 5-bis citato sono coloro che nella graduatoria dei potenziali beneficiari della salvaguardia in oggetto si collocano nella posizione successiva al numero 10.000.

Al riguardo si precisa che detto beneficio può essere disposto solo previo apposito Decreto Ministeriale di concessione che verrà comunicato con specifico messaggio attuativo.

 

6. Istruzioni sulla gestione delle indennità di mobilità ordinaria, lunga e per ultracinquantenni relativamente all'applicazione dei commi 5 e 5-bis dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 convertito nella L. n. 122 del 2010 e integrato dalla L. n. 220 del 2010

Si premette che l'art. 12 più volte richiamato, ai commi 1 e 2, ha introdotto le nuove decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità e si precisa che l'indennità di mobilità deve essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità spettante.

Si richiama in proposito il messaggio n. 15953 dell'11 luglio 2008 di questo Istituto.

Di seguito si forniscono istruzioni sulla gestione dell'indennità di mobilità ordinaria, lunga e per ultracinquantenni relativamente all'applicazione dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 12.

Per quanto riguarda il comma 5, che prevede la salvaguardia delle previgenti disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici nel limite di n. 10.000 lavoratori beneficiari, si precisa quanto segue.


- Lavoratori in mobilità ordinaria (comma 5, lett. a):


- l'indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione se la stessa ricade all'interno della durata dell'indennità;

- qualora invece la decorrenza della pensione si collochi dopo la durata dell'indennità di mobilità, il periodo intercorrente tra il termine della mobilità e quello della decorrenza della pensione ante lege n. 122/2010 non può essere indennizzato.


- Lavoratori in mobilità lunga e ultracinquantenni (comma 5, lett. b):


- l'indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione ante legge n. 122/2010.

Si precisa che gli oneri di mobilità lunga, ove dovuti, dovranno essere richiesti fino a detta data di decorrenza.

Per quanto riguarda il comma 5-bis, che prevede, previo apposito Decreto Ministeriale la concessione del prolungamento del sostegno al reddito fino alla nuova decorrenza della pensione, si precisa quanto segue.


- Lavoratori in mobilità ordinaria:


- l'indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione se la stessa ricade all'interno della durata dell'indennità;

- qualora invece la decorrenza della pensione si collochi dopo la durata dell'indennità di mobilità, i ratei di mobilità relativi al periodo intercorrente tra il termine della mobilità e quello della decorrenza della pensione potranno essere corrisposti solo su disposizione di specifico decreto ministeriale. In proposito verranno comunque fornite istruzioni operative con apposito messaggio.


- Lavoratori in mobilità lunga e ultracinquantenni (comma 5, lett. b):


- il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione ante legge n. 122/2010 e la nuova decorrenza della pensione ai sensi della legge n. 122/2010 potrà essere corrisposto solo su disposizione di specifico decreto ministeriale. In proposito verranno comunque fornite istruzioni operative con apposito messaggio.


Si precisa che per detto periodo non dovranno essere richiesti gli oneri di mobilità lunga.


Il Direttore generale

Nori

 

Allegato 1

Città, data


      

Al Signor/ra
      

Nome Cognome
      

Indirizzo
      

CAP CITTÀ
    


Gentile Signore/a,


Come saprà, la L. n. 122 del 2010 ha modificato le norme che riguardano la finestra di accesso al pensionamento, prevedendo un tempo di attesa maggiore rispetto al precedente regime. La stessa legge, però, ha anche individuato alcune tipologie di lavoratori che potranno accedere alla pensione con le regole precedenti a questa riforma (lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, lavoratori posti in mobilità lunga o lavoratori ultracinquantenni ammessi al programma di reimpiego ex lege n. 127/2006 sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010, e lavoratori che al 31 maggio 2010 percepivano l'assegno straordinario di sostegno al reddito a carico di uno dei fondi di solidarietà).

Poiché Lei rientra fra le menzionate tipologie di lavoratori, La informiamo che, avendo effettuato una prima verifica della sua posizione anagrafica e contributiva, Lei risulta fra i potenziali beneficiari di questa disposizione, con possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia/anzianità dal 1° mese, anno.

La informiamo che dovrà comunque presentare la domanda di pensione in tempo utile, chiedendo espressamente di voler usufruire della deroga al regime delle decorrenze.

Le ricordiamo infine che, qualora Lei intraprenda un'attività di lavoro dipendente o autonomo dopo aver ricevuto questa comunicazione, perderà il diritto ad avvalersi del beneficio.


Cordiali saluti


Il Direttore

Cognome Nome

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993

 

Allegato 2

Città, data


      

Al Signor/ra
      

Nome Cognome
      

Indirizzo
      

CAP CITTÀ
    


Gentile Signore/a,


Con la lettera del giorno __/__/____ Le abbiamo comunicato il Suo inserimento fra i soggetti potenziali beneficiari dell'accesso a pensione con le regole precedenti alla riforma del 2010 (L. n. 122/2010).

Da una successiva verifica, tuttavia, è risultato che Lei, al termine della prestazione a sostegno del reddito:

- non perfeziona i requisiti di età

- non possiede i contributi necessari

per poter usufruire di tale beneficio.


Siamo spiacenti di informarLa che la precedente comunicazione è da considerarsi annullata.


Cordiali saluti


Il Direttore

Cognome Nome

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993

 

Allegato 3

Città, data


      

Al Signor/ra
      

Nome Cognome
      

Indirizzo
      

CAP CITTÀ
    


Gentile Signore/a,


Con la lettera del giorno __/__/____ Le abbiamo comunicato il Suo inserimento fra i soggetti potenziali beneficiari dell'accesso a pensione con le regole precedenti alla riforma del 2010 (L. n. 122/2010).

Da una successiva verifica, tuttavia, è risultato che Lei, al termine della prestazione a sostegno del reddito:

Poiché ci risulta che Lei:

- ha intrapreso l'attività lavorativa dal XXXXX

- non è più titolare di assegno straordinario di sostegno al reddito

- è decaduto dalla mobilità

- ha espresso rinuncia al beneficio

siamo spiacenti di comunicarLe che non potrà più accedere alla pensione dal __/__/____, come in precedenza comunicato.


Cordiali saluti


Il Direttore

Cognome Nome

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993

 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1
D.L. 8 aprile 1998, n. 78
D.L. 14 febbraio 2003, n. 23
L. 27 dicembre 2006, n. 296
D.L. 6 marzo 2006, n. 68, art. 1
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 18

   

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