I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 13-10-2011 n. 19520
Trattamenti pensionistici ex IPOST - precisazioni in merito alla maggiorazione del 18% dell'indennità integrativa speciale.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 13 ottobre 2011, n. 19520 (1).
Trattamenti pensionistici ex IPOST - precisazioni in merito alla maggiorazione del 18% dell'indennità integrativa speciale.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Con riferimento alle istanze con cui numerosi titolari di pensione a carico dell'ex IPOST, richiamando le sentenze di alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, chiedono la maggiorazione del 18% dell'indennità integrativa speciale, si precisa quanto segue.
Nei confronti degli iscritti al Fondo di quiescenza Poste, si applica tuttora l'art. 15, commi 1 e 3, della L. n. 724/1994, in base alla quale l'indennità integrativa speciale è inclusa nella base pensionabile utile per il calcolo della pensione, ma è esclusa dall'applicazione dell'aumento del 18% del relativo importo che è, invece, previsto dall'art. 15 della L. n. 177/1976 per le altre voci stipendiali.
Si fa presente, infine, che le decisioni degli organi giurisdizionali non sono immediatamente estensibili a casi riguardanti soggetti che non siano parte in causa nella relativa controversia.
L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 15
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 43