Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per gli anni 2010 e 2011.

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri


Nota 18-10-2011 n. DFP/51924
Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per gli anni 2010 e 2011.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, UORCC PA, Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione.

Nota 18 ottobre 2011, n. DFP/51924 (1).

Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per gli anni 2010 e 2011.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, UORCC PA, Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione.

 

     

Agli
    

Enti di ricerca
          

Loro sedi

e, p.c:
    

Al
    

Ministero dell'economia e delle finanze
          

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Igop
          

Via XX Settembre, 97
          

00187 - Roma
        

 

1. Premessa

Con la presente nota, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si forniscono istruzioni per avviare, a favore degli enti di ricerca, le procedure di autorizzazione:

- ad assumere, per gli anni 2010 e 2011;

- a bandire per il triennio 2011-2013.

Ciò tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno che codeste amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché della normativa speciale di settore.

Per gli enti di ricerca i tempi di avvio delle procedure di assunzione si sono dilatati, anche rispetto alle restanti amministrazioni statali ed agli altri enti pubblici non economici, a causa degli adempimenti previsti dall'art. 35 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della L. 27 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

Il comma 2 del predetto articolo ha soppresso il secondo periodo del comma 14, dell' articolo 66 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", secondo cui in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere per ciascun anno di riferimento non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente;

Il successivo comma 3 ha perciò stabilito che "Con D.M. 10 agosto 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 66 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, alfine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico".

Il decreto ivi previsto, che si allega alla presente circolare, è stato adottato in data 10 agosto 2011 ed è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

Come emerge anche dal citato decreto, è noto che il regime delle assunzioni è diversificato per i due anni di riferimento (anno 2010 turn over 100%, anno 2011 turn over 20%) ed inoltre sono differenti, per i due anni, le modalità di calcolo del budget delle assunzioni, tenuto conto dei risparmi derivanti dalle cessazioni, e degli oneri che ne derivano attese le disposizioni introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122 che si riflettono, come si vedrà, sui conteggi relativi all'anno 2011.

Infatti, le modifiche recate dal comma 2-bis dell'articolo 9 del citato D.L. n. 78/2010, come anche evidenziato nella Circ. 15 aprile 2011, n. 12 del Ministero dell'economia e delle finanze, "comportano la revisione delle modalità di computo delle economie relative al personale cessato dall'anno 2010 e di quantificazione degli oneri per le assunzioni di personale in sede di programmazione dei fabbisogni e di autorizzazione a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2011. In sostanza, sia le economie da cessazione che gli oneri conseguenti alle assunzioni andranno determinati tenendo conto del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio (per i dirigenti: retribuzione di posizione parte fissa e variabile e retribuzione di risultato)."

Al fine di facilitare i numerosi compiti istruttori da parte dello Scrivente e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni in indirizzo sono invitate a rispettare con puntualità le istruzioni contenute nella presente nota circolare, evitando la presentazione di documenti carenti o incompleti. Tale circostanza dovrà in ogni caso essere sanata con la produzione della documentazione corretta, con conseguente slittamento, per l'ente interessato, dell'adozione del provvedimento di autorizzazione ad assumere e/o a bandire.

Sono parte integrante della presente nota i seguenti atti allegati:

- nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786 del Dipartimento della funzione pubblica, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, che gli enti di ricerca devono rispettare per la parte compatibile con il regime delle assunzioni per essi previsto. In particolare si rinvia alla predetta nota circolare per tutte le parti non trattate in questo documento (Allegato A);

- D.M. 10 agosto 2011, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, adottato in applicazione dell'articolo 35, comma 3, del D.L. n. 207/2008, che fornisce, a codesti enti, i criteri per il calcolo delle risorse finanziarie per le assunzioni ed i criteri per il corrispondente calcolo degli oneri (Allegato B).

 

2. Programmazione triennale del fabbisogno, dotazioni organiche, obbligo di trasparenza di ogni aspetto dell'organizzazione

Per quanto attiene ai principi generali in materia di programmazione triennale del fabbisogno, il cui obbligo di adozione, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, è sancito dall'articolo 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 che lo finalizza alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse "per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio", si rinvia a quanto previsto dall'allegata nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786 del Dipartimento della funzione pubblica, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si richiama, tuttavia, l'attenzione della classe dirigente sui compiti e sulle responsabilità connesse con la predisposizione e l'aggiornamento del piano del fabbisogno di personale che, a norma dell'articolo 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 devono essere "elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti". Tali responsabilità sono, altresì, richiamate dagli articoli 16, comma 1, lett. a-bis) e 17, comma 1, lettera d-bis) del medesimo decreto, che, tra i compiti ed i poteri dei dirigenti, prevedono, rispettivamente, quello di predisporre o concorrere a predisporre le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno.

In merito poi alle dotazioni organiche, codesti enti di ricerca devono elaborarle distinte per profili professionali e per livelli. Non sono ammesse dotazioni organiche distinte soltanto per profili in quanto una tale indeterminatezza potrebbe facilmente tradursi in un incremento dei costi della dotazione organica, laddove ad invarianza del totale di unità sul profilo si verificasse, attraverso rimodulazioni deliberate dagli organi interni, un aumento verso l'alto della distribuzione dei posti.

Tale modalità di definizione della pianta organica consente di verificare, altresì, il rispetto dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce il divieto di situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale, fatte salve le disposizioni speciali previste dalla legge. Inoltre si rimarca che l'art. 33, comma 1-bis, dello stesso decreto prevede che "La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.".

Il regime delle assunzioni, fondato sul turn over, nel definire i criteri per calcolare l'ammontare delle risorse finanziarie che ciascuna amministrazione può utilizzare per nuove assunzioni, presenta il vantaggio di consentire alle stesse di definire le dotazioni organiche e di programmare il reclutamento di nuovo personale, in coerenza con le scelte di razionalizzazione degli assetti organizzativi e con le politiche di gestione del personale, ispirate a criteri di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane.

Si ricordano, per gli enti di ricerca che non hanno ancora provveduto, le previsioni di riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 74, del D.L. n. 112/2008, di cui all'art. 2, commi 8-bis e seguenti, della L. 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, le cui indicazioni interpretative sono contenute nella Circ. 28 luglio 2010, n. 9/2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ricordando, per le amministrazioni interessate, la sanzione del divieto di assunzione che perdura fintanto che le stesse non provvedono a dare corso agli adempimenti prescritti. Il divieto si estende anche ai trattenimenti in servizio.

Sono, inoltre, in corso, per alcuni enti di ricerca, gli adempimenti previsti dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, in tema di soppressione e incorporazione di enti pubblici. Le amministrazioni che acquisiscono i nuovi enti dovranno preoccuparsi di effettuare una programmazione del fabbisogno che tenga conto dei nuovi assetti seppur non ancora definiti.

In tema di assetti organizzativi occorre, altresì, considerare l'articolo 1, comma 3, lettera a), dell'ultima manovra di finanza pubblica (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), che dispone, per la parte che interessa gli enti di ricerca, di apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del D.L. n. 194 del 2009. Il comma 4, dell'articolo 1, del D.L. n. 138/2011 prevede che "alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.".

Considerato che la disposizione richiamata interessa gli enti di ricerca solo per i tagli agli uffici dirigenziali ed alle relative dotazioni organiche, va da se che le disposizioni sul blocco sanzionatorio delle assunzioni e sulla dotazione organica provvisoria si interpretano riferite solo alla dirigenza amministrativa dell'Area VII, senza riflessi sulla dotazione organica del personale non dirigenziale. Eventuali richieste di assunzione o di autorizzazione a bandire dirigenti amministrativi, saranno valutate tenendo conto della disposizione sopra richiamata i cui effetti dovranno essere illustrati da codesti enti in apposita relazione tecnica.

Si rinvia sempre all'allegata nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786 per il richiamo all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui "la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali... allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".

 

3. Il regime delle assunzioni degli enti di ricerca. Indicazione sulle progressioni di carriera. Proroga dei termini per le assunzioni

Sono destinatari della presente nota gli enti di ricerca il cui regime delle assunzioni è stato rivisitato in termini restrittivi dalla manovra estiva varata con il D.L. n. 78/2010 già citato (vedi art. 9, comma 9) che ha modificato l'articolo 66, comma 14, del D.L. n. 112/2008 il quale ora prevede che "Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.".


2010
    

turn over 100%

2011-2013
    

turn over 20%

2014
    

turn over 50%

2015
    

turn over 100%
    


Le autorizzazioni ad assumere sono concesse con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, (quindi adozione di DPCM], previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Il rinvio all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 va inteso nel senso di individuare il tipo di procedimento e di provvedimento da utilizzare. La specificazione ivi contenuta relativa alle amministrazioni con organico superiore alle 200 unità rileva solo per l'avvio delle procedure concorsuali (richieste di autorizzazione a bandire). Il procedimento autorizzatorio delle assunzioni si applica invece indistintamente anche agli enti pubblici in indirizzo con dotazione organica inferiore alle 200 unità.

Per le istruzioni sulle modalità di calcolo delle risorse finanziarie utilizzabili per determinare il budget delle assunzioni e gli oneri necessari per realizzarle, si rinvia, come detto, all'allegato D.M. 10 agosto 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nonché alla nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786 per eventuali maggiori dettagli.

Si ribadisce, come già rappresentato nella nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786, che in materia di finanziamento delle procedure di cui all'articolo 54 (progressioni di livello nei profili) del CCNL del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, la formulazione poco chiara del CCNL ha indotto ad interpretazioni differenziate. Nel considerare inopportuno intervenire sulle situazioni pregresse, per omogeneizzare i comportamenti a decorrere dal 2011, si sottolinea che le procedure in argomento, pur tenuto conto delle differenze che scaturiscono dalla peculiarità e specificità dell'ordinamento professionale degli enti di ricerca, sono da assimilare a "passaggi interni all'area", da finanziare quindi con le risorse previste per la contrattazione integrativa. Detti passaggi devono, comunque, adeguarsi ai vincoli in materia di contenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei singoli dipendenti, previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2010. Nel contesto di blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e di congelamento del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, infatti, qualunque incremento retributivo, che non sia conseguenza di attribuzione di nuove funzioni o di inquadramento in qualifiche a seguito di superamento di pubblico concorso, non può che essere ricondotto nell'alveo delle limitazioni poste dai commi 1, 2-bis e 21 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010. In particolare si rammenta il citato comma 21 secondo cui le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Si rinvia alla Circ. 15 aprile 2011, n. 12 del Ministero dell'economia e delle finanze secondo cui "in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare - sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 - progressioni economiche all'interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività."

Per le progressioni di livello all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del CCNL, del personale dello stesso comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, i vincoli finanziari volti al contenimento della spesa di personale, anche in termini di trattamenti retributivi, come introdotti da ultimo con il D.L. n. 78/2010, non consentono di far ricadere genericamente i relativi oneri sul bilancio dell'ente, secondo quanto recita il comma 7 del predetto articolo 15. Nella fattispecie, tenuto conto della specificità della disposizione e di un'interpretazione sistematica anche con la normativa di legge, si ritiene necessario considerare che i predetti passaggi interni di livello non possano che essere finanziati a valere sulle risorse assunzionali, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 66, comma 14, del D.L. n. 112/2008, previa adozione di provvedimento autorizzatorio prima dell'inquadramento. Resta inteso che il finanziamento attraverso quota parte delle risorse assunzionali è da ritenere temporaneo, nelle more del rinnovo dei contratti collettivi che potranno prevedere l'appostamento di apposite risorse per la predetta finalità.

In attesa di un riordino della disciplina, la vigenza delle disposizioni normative che regolano le modalità di accesso tramite concorso pubblico nazionale ai livelli I e II dei profili di ricercatore e tecnologo, obbliga gli enti di ricerca, in sede di programmazione del fabbisogno e dei posti da coprire, a garantire l'adeguato accesso dall'esterno secondo i principi della giurisprudenza costituzionale in materia di reclutamento da parte delle amministrazioni pubbliche.

Anche per queste progressioni, nel confermare l'applicazione della già citata disposizione contenuta nell'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010, si rimarca che, qualora si intenda, per il triennio in corso, attivare la progressione di livello per i ricercatori ed i tecnologi ai soli effetti giuridici, deve essere accantonata la corrispondente quota retributiva a carico delle risorse assunzionali. Per i criteri applicativi, si rinvia alla citata Circ. 15 aprile 2011, n. 12 del Ministero dell'economia e delle finanze ed in particolare al paragrafo "7) Art. 9, comma 21".

Resta ferma la normativa generale in tema di accesso mediante concorsi pubblici le cui assunzioni sono autorizzate secondo le procedure e nel rispetto dei vincoli di cui al citato articolo 66 del D.L. n. 112/2008.

Si rammenta, infine, il comma 1 dell'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le altre materie, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro. L'art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le disposizioni contenute nel medesimo decreto, costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Il successivo comma 3-bis dello stesso art. 2 sancisce la nullità delle disposizioni contrattuali che violano norme imperative oppure i limiti fissati alla contrattazione, con conseguente applicazione degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

In tema di proroga dei termini, per le assunzioni relative all'anno 2010, il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 ed in particolare l'articolo 1, proroga al 31 marzo 2011 la possibilità per le amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui all'articolo 66, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, fatta salva l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine del 31 marzo 2011. Con D.P.C.M. 28 marzo 2011, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011, registro n. 7, foglio n. 293 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 74 del 31 marzo 2011, è stato prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per le assunzioni sopra richiamate.

Una speciale disciplina in tema di assunzioni è poi prevista dall'art. 9, comma 36, del D.L. n. 78/2010 per gli enti di nuova istituzione, in considerazione del fatto che gli stessi non possono contare sul turn over del personale in servizio. La nuova istituzione va intesa in senso assoluto come nuovo ingresso dell'ente nell'ordinamento giuridico non rilevando, ai fini dell'applicazione del regime speciale, il nuovo ente che deriva da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi. In quest'ultimo caso avremmo, infatti, per l'ente derivato una disciplina delle assunzioni rientrante in quella ordinaria. La peculiarità della fattispecie è considerata dal legislatore con una certa attenzione limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione del nuovo ente. Pertanto, per gli enti la cui istituzione è risalente in epoca anteriore al quinquennio, il regime delle assunzioni è riconducibile alla disciplina ordinaria. Come per tutte le assunzioni, anche in questo caso le stesse possono avvenire solo previo esperimento delle procedure di mobilità. Fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, gli enti di nuova istituzione possono effettuare assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze. I piani annuali approvati sostituiscono le procedure autorizzatone di cui alla presente nota.

Una novità introdotta dall'articolo 9, comma 11, del D.L. n. 78/2010, riguarda gli enti per i quali, generalmente a causa della loro piccola dimensione, le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità. Per questi enti le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

 

4. Esonero del personale, trattenimento in servizio, risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

Per quanto riguarda i tre istituti di cui al presente paragrafo, che hanno riflesso sulla programmazione del fabbisogno, si rinvia a quanto detto nella nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786.

Si forniscono, tuttavia, i seguenti aggiornamenti normativi:

- esonero dal servizio: l'utilizzabilità dell'istituto è stata prorogata anche per gli anni 2012, 2013 e 2014, a seguito dell'art. 2, comma 53, lett. a), del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10. La modifica ha determinato anche l'affermazione normativa della regola che i posti resisi vacanti a seguito di domanda di esonero non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero; trattenimento in servizio: l'istituto è stato modificato dal comma 17 dell'art. 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;

- risoluzione anticipata del rapporto di lavoro: le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014, a norma del comma 16 dell'art. 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

 

5. Adempimenti procedurali

È necessario presentare una richiesta di autorizzazione ad assumere per l'anno 2010 e una per l'anno 2011 e di autorizzazione a bandire per il triennio 2011 - 2013. Accanto agli adempimenti che seguono è opportuno specificare che la richiesta dovrà essere accompagnata dai modelli allegati debitamente compilati (MODELLO 1 - Richiesta autorizzazione a bandire triennio 2011-2013, MODELLO 2 - Richiesta assunzioni ANNO 2010 - art. 66 - comma 14 - D.L. n. 112/2008, MODELLO 3 - Richiesta assunzioni ANNO 2011 - art. 66 - comma 14 - D.L. n. 112/2008, MODELLO 4 - Prospetto dotazione organica del personale).

Si rimarca la necessità di compilare debitamente, per singola posizione economica, tutte le parti ed in particolare quelle relative a:

- le unità richieste, con separata indicazione di quelle da trattenere, specificando se a tempo pieno o part-time, con relativa qualifica. Qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche, occorrerà utilizzare più righe nella tabella;

- il numero dei posti in organico per ciascuna posizione, i presenti in servizio, le relative vacanze;

- la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale richiesto o il differenziale in caso di assunzione di personale risultato vincitore o idoneo di concorso di cui si richiede l'assunzione, già dipendente di ruolo dalla stessa amministrazione;

- la data di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso interessato dalla richiesta, ovvero la data di decorrenza del provvedimento nel caso di trattenimento in servizio.

Elemento necessario è l'importo del risparmio realizzato per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, dando una dimostrazione analitica di come si è giunti al calcolo del medesimo, indicando le cessazioni avvenute con relativa causale, ferma restando la certificazione da parte del relativo organo.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate anche di:

- delibera di approvazione delle dotazioni organiche vigenti e dell'atto di programmazione triennale dei fabbisogni di personale. Detta programmazione dovrà dare evidenza dei piani di reclutamento che l'Amministrazione intende porre in essere in relazione al fabbisogno, tenuto conto delle disposizioni in materia di assunzioni;

- relazione concernente l'effettivo svolgimento delle procedure preventive di mobilità;

- relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione delle assunzioni richieste ed i costi unitari e complessivi per ciascun anno e a regime, l'importo delle entrate correnti complessive a consuntivo, nonché il valore della spesa di personale.

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a bandire, da presentare nel rispetto delle risorse disponibili per le assunzioni, si ricorda che è necessaria solo per le amministrazioni che hanno una dotazione organica superiore alle 200 unità. La richiesta va presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo indeterminato a prescindere dal numero dei posti ma anche per quelle a tempo determinato laddove i posti da bandire superino le 5 unità (inclusi i contratti di formazione e lavoro per i quali è fatto salvo anche l'aspetto relativo all'autorizzazione ad assumere sopra rappresentato).

Sui criteri di calcolo si rinvia all'allegato decreto ministeriale. Si raccomanda l'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo.

Le amministrazioni interessate, ai fini della relativa autorizzazione dovranno, pertanto, indirizzare contestualmente apposita richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - UORCC.PA -Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione - Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 - 00186 Roma (anche mediante posta elettronica al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. - Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) entro il 31 ottobre 2011.


L'Ispettore generale capo dell'IGOP

Ines Russo


Il Direttore dell'UORCC PA

Maria Barilà

 

Allegati


Modello 1

Richiesta autorizzazioni a bandire triennio 2011-2013 (Enti di ricerca)


Scarica il file

 

Modello 2

Richiesta assunzioni anno 2010 (Enti di ricerca)


Scarica il file

 

Modello 3

Richiesta assunzioni anno 2011 (Enti di ricerca)


Scarica il file

 

Modello 4

Dotazione organica (Enti di ricerca)


Scarica il file

 

Allegato A


Nota 22 febbraio 2011, DFP/11786

Aggiornamenti alla nota 18 ottobre 2010, n. DFP/46078. Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011 (2)

(2) Il testo della nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786, emanata dal Presidenza del Consiglio dei Ministri, è riportato autonomamente.

 

Allegato B


D.M. 10 agosto 2011


Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze ed

il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione


Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1988, n. 204 recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica , a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 66, comma 14, primo periodo del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", e successive modificazioni, secondo cui, per l’anno 2010, gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzione di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

Visto l'art. 35, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti che ha soppresso il secondo periodo del comma 14, dell'articolo 66 dei citato decreto-legge n. 112 del 2008, secondo cui in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 35, comma 3, del predetto D.L. n. 207 del 2008, che, in ragione di quanto disposto dal precedente comma 2, dello stesso articolo, stabilisce che "Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico";

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ed in particolare l'art. 9, comma 9, che dopo il primo periodo dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 aggiunge i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015";

Visto l'art. 17, comma 17, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che proroga il termine per gli enti di ricerca di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 che proroga al 31 marzo 2011 i termini delle assunzioni di cui all'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il D.P.C.M. 28 marzo 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, in attuazione dell'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 225 del 2010 dispone l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011, delle assunzioni degli enti di ricerca relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, allegato I;

Vista la nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786 della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, condivisa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, concernente la programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l’anno 2011, in cui si chiarisce, per quanto riguarda gli enti di ricerca, che le progressioni di livello all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del CCNL, del personale dello stesso comparto delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, nelle more del prossimo rinnovo contrattuale, debbono essere finanziate a valere sulle risorse assunzionali, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, previa adozione di provvedimento autorizzatorio prima dell'inquadramento, fermi restando i commi 1, 2-bis e 21, dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Vista la predetta nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786 che chiarisce che, comunque a decorrere dall'anno 2011, le procedure di cui all'articolo 54 (progressioni di livello, nei livelli inferiore al terzo, all'interno dei relativi profili) del CCNL del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, per il quadriennio normativo 1993-2001 ed il biennio economico 1998-1999, si devono finanziare con le risorse previste per la contrattazione integrativa, fermi restando i commi 1, 2-bis e 21, dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Considerato che, ai fini dell'applicazione, dell'art. 66, comma 14, del citato decreto legge n. 112 del 2008 occorre, con il presente decreto, individuare i criteri di computo dei risparmi derivanti dalle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, omogenei rispetto a quelli adottati per il calcolo degli oneri di assunzione, senza tener conto del maturato economico;


Decreta


Art. 1

Criteri generali di calcolo.


1. I criteri di calcolo dei risparmi e degli oneri assunzionali, i cui importi vanno conteggiati al lordo degli oneri riflessi, devono essere omogenei, fermo restando quanto previsto dai commi successe e dagli articoli 2 e 3 del presente decreto. Il calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni si computa sempre su dodici mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e, analogamente, il calcolo degli oneri assunzionali è conteggiato sull'intero anno.

2. Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali.

3. Non rientrano nelle limitazioni delle assunzioni quelle relative al personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo. Le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni, in quanto le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.

4. Le eventuali dimissioni o cessazioni dal servizio del neo assunto, che intervengano prima della conclusione del suo periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento e nei limiti temporali entro cui possono essere effettuate le assunzioni autorizzate, consentono il riutilizzo delle risorse hanno finanziato la relativa assunzione mediante scorrimento della stessa graduatoria, se vi sono idonei, oppure ricorrendo ad altra graduatoria in assenza di idonei.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono subordinate ad autorizzazione ad assumere gli incrementi di part-time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto.

6. Le riammissioni in servizio, nel rispetto della normativa vigente, sono equiparate a nuova assunzione.

7. L'onere relativo al personale per cui viene disposto il trattenimento in servizio va determinato con le medesime modalità utilizzate per il computo di personale proveniente dall'esterno dell'amministrazione, il costo relativo al trattenimento di un dirigente titolare di incarico dirigenziale generale va calcolato sulla base del trattamento economico complessivo di prima fascia effettivamente percepito dal medesimo. Le risorse destinabili a nuove assunzioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.

8. Una volta individuati gli importi complessivi dei risparmi da cessazione, definiti nei termini di cui al presente decreto, il budget assunzionale viene calcolato applicando la percentuale di turn over prevista dalla normativa vigente.

9. Ai sensi dell'art. 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, per gli enti di nuova istituzione, intesi come tali quelli caratterizzati da nuovo ingresso nell'ordinamento giuridico, non rilevando invece quelli che derivano da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nei limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei criteri di cui al presente decreto.

10. Ai sensi dell'art. 9, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli armi successivi, fino al raggiungimento dell'unità, fermo restando i criteri di cui al presente decreto.


Art. 2

Assunzioni anno 2010.


1. Per le assunzioni relative all'anno 2010, sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno 2009, non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.: RIA, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo) e, ai fini del calcolo dell'onere individuale annuo per livello, occorrerà tenere in considerazione le voci retributive che non sono finanziate dal fondo.

2. Per la dirigenza il trattamento retributivo va calcolato senza tenere conto delle voci che al momento della cessazione affluiscono al fondo, sia per il calcolo dei risparmi, sia per il calcolo degli oneri.

3. Per quanto riguarda la cessazione di dirigenti di prima fascia va considerato risparmio solo la parte relativa al trattamento economico della seconda fascia in quanto non è soggetto ad autorizzazione ad assumere il conferimento di incarico di prima fascia.

4. Per il dipendente cessato che era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 si considera risparmio solo il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta.

5. Per i livelli dal terzo al primo, i risparmi da cessazione vengono calcolati al valore iniziale delle fasce stipendiali del livello di riferimento.


Art. 3

Assunzioni a decorrere dall'anno 2011.


1. A decorrere dall'anno 2011, per il calcolo delle assunzioni in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno 2010 e seguenti, andrà tenuto conto del disposto dell'articolo 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, viene previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzioni personale in servizio,

2. I risparmi da cessazione e gli oneri relativi alle assunzioni vengono calcolati tenendo conto oltre che del trattamento fondamentale individuato secondo le modalità di cui all'articolo 2, anche del valore medio del trattamento accessorio che, per ciascuna categoria di personale (dirigenti, personale dei profili), andrà computato dividendo la quota complessiva del fondo relativo al precedente per il valore medio dei presenti nel medesimo anno, intendendosi per valore medio la semisomma dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 31 dicembre.


Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Mariastella Gelmini


Il Ministro dell'economia e delle finanze

Giulio Tremonti


Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Renato Brunetta

 

L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 66
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica