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Assicurazione - Polizia - Responsabilità civile verso terzi

Dettagli

qwASSICURAZIONE (CONTRATTO DI)


Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-04-2010, n. 8368

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
C.O., agente di pubblica sicurezza iscritto al Sindacato #################### #################### #################### Polizia, deducendo di essere beneficiario di una polizza responsabilità civile verso terzi stipulata dal predetto sindacato con la #################### Assicurazioni e di aver cagionato, il 21 giugno 1990, per colpa, la morte di S. V. e di essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, al pagamento di una provvisionale in favore degli eredi del defunto S., che avevano proceduto in via esecutiva nei suoi confronti per il pagamento della somma di L. 65.000.000 comprensiva di interessi e spese, conveniva, in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, la #################### Assicurazioni ed il ####################, chiedendo, in via principale, che venisse accertato l'obbligo dell'assicuratore al pagamento della somma reclamata dagli eredi del S.; in via subordinata, qualora venisse riconosciuta una inadempienza e responsabilità del #################### nella stipula della polizza o nella gestione del sinistro, la condanna del convenuto sindacato al risarcimento di tutti i danni derivati o derivandi e comunque a manlevarlo da qualsiasi pretesa risarcitoria.
Instauratasi la lite, mentre il #################### aderiva alla domanda principale dell'attore, sostenendo che la #################### Assicurazioni era tenuta, in via esclusiva ed in base alla polizza stipulata dal sindacato, a pagare ai terzi danneggiati le somme dagli stessi reclamata, la #################### Assicurazioni resisteva invece alla domanda attrice, deducendo di nulla dovere, in considerazione dell'inoperatività della polizza, poichè il #################### non aveva adempiuto agli obblighi di cui all'art. 18 delle condizioni di polizza e non aveva provveduto a pagare l'intero premio assicurativo dovuto.
Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 13 settembre 2000, rigettava la domanda principale proposta nei confronti della #################### Assicurazioni, compensando le spese, mentre dichiarava il #################### tenuto a manlevare l'attore da ogni domanda degli eredi di S. V., con condanna alle spese.
Con sentenza del 4 novembre 2004 la Corte d' Appello di Roma rigettava l'appello proposto da ####################, che condannava alle spese.
Propone ricorso per cassazione #################### con cinque motivi.
Resistono con controricorso la #################### Assicurazioni e O. C..
La #################### Assicurazioni e il #################### hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 e segg. c.c., in relazione alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti: in realtà l'adesione dell' O. al #################### non avrebbe comportato alcun obbligo da parte del sindacato e, tanto meno, quello di stipulare una assicurazione a favore del proprio iscritto; nè la trattenuta sullo stipendio pari allo 0,50%, avrebbe comunque coperto tale servizio, Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1362 e segg., 1341, 1342 c.c. in relazione all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 18 delle condizioni di polizza e alla cosiddetta regolazione del premio, nonchè l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1366, 1367, 1370 e 1371 c.c. in relazione alla interpretazione della suddetta clausola contrattuale, posto che nel caso di specie il numero degli iscritti al sindacato era diminuito e quindi non si giustificava la sospensione della efficacia della polizza.
I primi tre motivi riguardano questioni nuove, che non hanno formato oggetto di specifico motivo di appello e debbono essere quindi dichiarati inammissibili.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione alla sospensione della garanzia assicurativa per l'anno 1990, poichè alla fine del 1989 il numero degli iscritti era stato regolarmente comunicato alla #################### Assicurazioni.
II motivo è infondato, poichè, come risulta dagli atti e, in particolare, dalla clausola di regolazione del premio, la trasmissione dei dati alla compagnia di assicurazione, ai fini della determinazione del premio dovuto, doveva essere effettuata al termine di ogni periodo assicurato e cioè al 31 dicembre di ogni anno:
secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, essa fu omessa al 31 dicembre 1990 in relazione ai sinistri avvenuti nel 1990 e il sinistro nel quale fu coinvolto l' O. ebbe luogo il 21 giugno 1990. Non può dunque essere accolta la tesi prospettata, poichè gli adempimenti effettuati il 31 dicembre 1989 e cioè la comunicazione del numero degli iscritti riguardava il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1989.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., e dell'art. 1901 c.c. e la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la compagnia assicurativa aveva sospeso la efficacia della polizza per un inadempimento di scarsa importanza, realizzando in tal modo un comportamento contrario a buona fede e lealtà.
La censura è fondata.
Questa Corte, a Sezioni Unite (sentenza 28 febbraio 2007 n. 4631), ha recentemente preso in esame la questione dell'obbligo di comunicare gli elementi variabili del rischio da parte dell'assicurato in relazione alla cosiddetta "clausola di regolazione del premio assicurativo", giungendo alla conclusione che "l'adempimento dell'assicurato è adempimento di un'obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell'art. 1901 cod. civ., tenendo conto del comportamento di buonafede tenuta dalle parti nell'esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell'importanza dell'inadempimento. (Nella specie, le Sezioni unite hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale non era stato considerato il carattere autonomo dell'obbligazione di pagamento del conguaglio del premio dipendente dalla suddetta clausola, il cui inadempimento non avrebbe dovuto essere valutato alla stregua dell'art. 1901 cod. civ., bensì in maniera indipendente dalla disciplina contenuta in questa disposizione ovvero secondo le regole che presiedono alla valutazione dell'adempimento delle obbligazioni civili, considerando il comportamento dell'obbligato con il metro della buonafede oggettiva)".
La suddetta pronunzia ha ritenuto che la clausola di regolazione del premio assicurativo, dalla natura accessoria della quale la giurisprudenza maggioritaria ha fatto dipendere l'applicazione dell'art. 1901 cod. civ. ed il meccanismo della sospensione della garanzia assicurativa, non può essere uno strumento di protezione del solo assicuratore, perchè questa configurazione non tiene conto dell'indiscutibile vantaggio che entrambe le parti del contratto ricavano dalla clausola di regolamento convenzionale del premio assicurativo. Essa, dunque, deve essere interpretata come strumento di tutela per entrambe le parti del contratto di assicurazione. Si sottolinea, poi, il fatto che la sospensione dell'efficacia del contratto di assicurazione è prevista dall'art. 1901 cod. civ., in una situazione di mancato pagamento integrale del premio; nei contratti con clausola di adeguamento del premio, invece, il cosiddetto anticipo del premio per il periodo successivo è pagato prima che scada il termine per comunicare la variazione che sia intervenuta riguardo i parametri convenzionalmente stabiliti ed è accettato dall'assicuratore come pagamento integrale. A detti argomenti in favore dell'autonomia della clausola, si è poi ritenuto che la conoscenza degli elementi variabili conseguita dall'assicuratore faccia nascere tra le parti un rapporto giuridico che può determinare una posizione debitoria o creditoria dell'assicurato, secondo lo scarto in più o in meno dell'ipotesi preventiva. Nel secondo caso, la mancata comunicazione dei dati variabili non comporta alcun inadempimento all'obbligo di pagare il premio assicurativo, nel senso ipotizzato dall'art. 1901 cod. civ., e non conduce alla sospensione della garanzia assicurativa. Nel caso di eccedenza del dato variabile, il comportamento dell'assicurato può risolversi nell'inadempimento di un obbligo convenzionalmente stabilito, ma esso deve essere valutato in concreto con il parametro della buona fede da lui tenuta nell'esecuzione del contratto; il che è come dire che, per esprimere un giudizio di inadempimento, è necessario individuare quali siano i suoi effettivi doveri giuridicamente rilevanti, tenendo conto anche del tempo in cui il suo comportamento doveva essere tenuto. Si conclude quindi che la clausola di adeguamento del premio, in definitiva, non deve essere interpretata nel senso formale che il verificarsi degli eventi in essa previsti giustifica in ogni caso la sospensione della garanzia assicurativa.
La Corte di Appello di Roma ha interpretato il contratto di assicurazione nel senso che la sospensione della garanzia assicurativa si fondava sul fatto che l'assicurato non aveva trasmesso la documentazione relativa alla determinazione del conguaglio e non aveva pagato il premio relativo, onde era legittimo il rifiuto del pagamento dell'indennizzo. In applicazione dei principi sopra illustrati, non è stato però considerato il carattere autonomo dell'obbligazione di pagamento del conguaglio del premio, il cui inadempimento non doveva essere valutato alla luce dell'art. 1901 cod. civ.; ma in maniera indipendente dalla disciplina in questo contenuta e secondo le regole che presiedono alla valutazione dell'adempimento delle obbligazioni civili, valutando il comportamento dell'obbligato con il metro della buona fede oggettiva, intesa come "leale ed onesto comportamento che le parti debbono tenere nell'esecuzione del contratto in una valutazione equilibrata del termine dell'obbligazione e dell'interesse creditorio della Compagnia di assicurazione, nel caso di pagamento ritardato." La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione ed il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto; "la determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolamento del premio assicurativo), comporta che l'adempimento dell'assicurato è adempimento di una obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell'art. 1901 cod. civ. e come tale deve essere valutata, tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell'esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell'importanza dell'inadempimento".
La liquidazione delle spese di questo giudizio è devoluta al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d' Appello di Roma in diversa composizione.


   

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