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art. 43, comma 3, della L. 1/4/1981, n. 121 dispone che «Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Il Giudice Unico delle Pensioni
Guido Petrigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 3141/2011sul ricorso in materia di pensioni militari iscritto al n. 46165 del registro di segreteria, proposto da----contro la Guardia di Finanza.

Visti : il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9.

Uditi alla pubblica udienza del 22 settembre 2011 l’avv. ---- per la Guardia di Finanza.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

FATTO
Con ricorso depositato in data 4/1/2007, il Sig. B. G., militare in congedo ( dal 17 giugno 1989) della Guardia di Finanza, conveniva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’accertamento del diritto all’attribuzione della maggiorazione del 18% sulla indennità mensile pensionabile di cui all’art. 43, comma 3, della L. 1/4/1981, n. 121 nonché per la conseguente condanna dell’Amministrazione alla corresponsione dei maggiori importi ritenuti dovuti con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella di effettivo soddisfo.

Con memoria di costituzione depositata il 12 luglio 2007, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha chiesto il rigetto del ricorso motivando ampiamente sulle ragioni che impediscono l’accoglimento della domanda.

DIRITTO
In premessa si osserva che l’art. 16 della legge 177/1976, che ha riformulato l’art. 53 del DPR 29.12.1973, n. 1092, prevede che «Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare (…) la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;

c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile».

L’art. 43, comma 3, della L. 1/4/1981, n. 121 dispone che «Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio».

Orbene, la “base pensionabile”, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, è costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga o retribuzione e dagli assegni ed indennità espressamente elencati, tra i quali non è compresa l’indennità di cui si discute.

Precisa poi il penultimo comma di detto articolo che “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Il senso e lo scopo di tale norma sono palesemente restrittivi, laddove essa, per qualunque altro emolumento diverso da quelli espressamente elencati, attribuisce esclusiva rilevanza alla espressa previsione, in una norma di legge, della sua computabilità ai fini di quiescenza, indipendentemente dalla sua natura, dal motivo della sua attribuzione, dal carattere della fissità, generalità e continuità.

Nel caso in specie, l’indennità in parola, pur avendo natura retributiva, non rientra nella voce stipendio, dalla quale è espressamente tenuta distinta dall’art. 43, comma 3, della l. n. 121/1981 cit.

Per stabilire l’idoneità di un certo compenso a far parte della base pensionabile, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno) ma il dato formale, ossia il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento.

Alla luce del richiamato principio fondamentale della materia pensionistica statale, secondo cui gli assegni accessori allo stipendio sono pensionabili solo se espressamente dichiarati tali dalla normativa applicabile, la normativa pensionistica vigente per il personale della Polizia di Stato ed equiparato non consente di annoverare l’indennità de qua tra le voci pensionabili agli effetti richiesti dal ricorrente.

La norma, infatti, va applicata senza interpretazioni estensive.

La possibilità di adeguare tale formulazione alle sopravvenute indennità riconosciute al personale militare, sarebbe dovuta avvenire con espresso intervento normativo, non sussistente nel caso in specie.

Il ricorso, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono, comunque, giusti motivi (stante la diversa esegesi data nel passato) per procedere alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, il Giudice Unico delle Pensioni, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di Consiglio del 22 settembre 2011.

IL GIUDICE

F.to Guido Petrigni

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 27 settembre 2011

Il Funzionario amministrativo

F.to Piera Maria Tiziana Ficalora






SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 3141 2011 Pensioni 27-09-2011


   

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