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... Sul danno da fumo attivo e passivo, il Collegio, premesso che l'imputato ..

Dettagli

MISURE CAUTELARI PERSONALI


Cass. pen. Sez. VI, (ud. 09-01-2007) 20-02-2007, n. 6915
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto da S.A. avverso l'ordinanza cautelare del Tribunale di Nocera Inferiore del 31 marzo 2006 quale Giudice procedente, con cui aveva disatteso la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere per incompatibilità del regime detentivo con le sue condizioni di salute.

L'imputato - sottoposto a procedimento penale per la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e relativi reati fine - era stato colpito da carcinoma laringeo e sottoposto a cordectomia destra; deduceva la necessità di trattamenti diagnostici e terapeutici non disponibili in carcere.

Il Collegio dell'appello, disposta perizia medica, rigettava il gravame, evidenziando che il perito aveva concluso per la compatibilità delle lamentate affezioni col regime penitenziario:

allo stato non v'era alcuna precancerosi clinicamente evidenziabile e il S. non necessitava di trattamenti farmacologici, ma doveva essere sottoposto a controlli periodici con una frequenza di non più di quattro - cinque mesi presso strutture specializzate, non praticabili in carcere, trattandosi di soggetto a rischio. Il perito sottolineava la negativa incidenza probabilistica del fumo attivo (l'imputato continuava a fumare) e di quello passivo. Riteneva il Collegio che i controlli specialistici potessero essere dispensati in costanza di regime penitenziario attraverso il ricovero presso adeguate strutture sanitarie esterne, ai sensi dell'art. 11 o.p.. Sul danno da fumo attivo e passivo, il Collegio, premesso che l'imputato avrebbe dovuto smettere di fumare, osservava che il rischio da fumo passivo, possibile causa di aggravamento, assumeva un rilievo secondario, che, comunque, poteva essere limitato anche in ambiente carcerario e non era molto diverso dal rischio cui il S. sarebbe comunque sottoposto ove non ristretto in carcere.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il S. che si duole della mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Il perito aveva rilevato la non compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario e la necessità di controlli medici specialistici periodici e per la maggiore incidenza in regime penitenziario del fumo attivo e passivo sul rischio di ricadute in un soggetto che si era già ammalato di cancro. Le conclusioni del perito, fatte proprie dal Tribunale, sarebbero contraddittorie, escludendo, da un lato, la praticabilità di terapie e cure in costanza di detenzione, e dall'altro concludendo per la compatibilità dell'affezione con il regime carcerario. Inoltre il Tribunale erroneamente avrebbe affermato che controlli periodici potrebbero essere effettuati in regime previsto dall'art. 11 o.p. in strutture esterne, posto che era impossibile eseguirle in costanza di custodia come indicato dal perito. Erronea sarebbe, ancora, l'affermazione del Tribunale secondo cui il rischio di esposizione al fumo passivo in carcere sarebbe la stessa che al di fuori della struttura penitenziaria, sia perchè l'ambiente carcerario riduce le difese immunitarie, sia perchè in casa il rischio non esisterebbe, sia perchè l'esposizione al fumo passivo è maggiore in carcere e minore è l'impegno psicologico per smettere di fumare.

Il ricorso non è fondato.

Osserva la Corte che non hanno motivo di sussistere le ragioni di doglianza per contraddittorietà delle conclusioni del perito e di illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che ha sottolineato come il S. non necessiti di terapie nel momento attuale e come il medesimo abbia necessità di controlli periodici specialistici che possono essere praticati anche in ambienti esterni ai sensi della richiamata disposizione dell'art. 11 o.p.. Appare invece illogica la deduzione del ricorrente che si duole dei possibili danni da fumo passivo dell'ambiente del carcere quando lo stesso è dichiaratamente fumatore. Sono in definitiva congruamente e logicamente motivate le affermazioni del Collegio che ha disatteso l'impugnazione.

Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2007

   

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