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Tutela della salute - Mancanza DPI - Controllo ispettori del lavoro

Dettagli

Cass. pen. Sez.

III, Sent., (ud. 19-07-2011) 27-09-2011, n. 34903

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - L'odierno ricorrente è stato condannato per avere, in qualità di titolare della ditta omonima e datore di lavoro impiegato degli operai che sono stati sorpresi dagli ispettori del lavoro mentre erano intenti ad effettuare lavori di intonacatura su ponteggi sforniti di apposite protezioni e senza indossare elmetti e scarpe antinfortunistiche.
Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso deducendo che le norma di cui si invoca la violazione sono state abrogate dal D.L.vo 81/08 ed, in ogni caso, si invoca una pena più mite.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
L'assunto del ricorrente è capzioso perchè se è vero che il D.Lgs. n. 81 ha abrogato la L. n. 626 del 1994 è anche vero che ciò è avvenuto perchè, con il nuovo TU. (9 aprile 2008 n. 81), il legislatore ha inteso predisporre un testo coordinato e di riordino della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro nel quale ha riprodotto le medesime disposizioni.
Segnatamente, si segnala che nel, titolo 1, capo 3^, sez. 1^, (artt. 15 e ss.) viene contemplata, come norma generale, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alla necessità di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza e programmare la prevenzione e l'eliminazione dei rischi (ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico).
Il titolo 4^, poi, si occupa, in particolare, della sicurezza nei cantieri ed il capo 2^ (artt. 105 e ss.), nella sezione 4^, prevede una articolata disciplina sui lavori edilizi (in genere ed in dettaglio), nonchè sui ponteggi ed lavori in quota.
In particolare, quanto a questi ultimi, l'art. 122 prevede espressamente che, nella loro esecuzione "devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose". Conformemente, infine, alla precedente disciplina, i comportamenti contrastanti con disposizioni sono sanzionati penalmente (capo 3^).
Evidente, dunque, che si è in presenza di una continuità normativa in materia infortunistica che rende palesemente infondata la doglianza.
Quanto, infine, alla richiesta subordinata di una pena più mite se ne deve riscontrare la assoluta genericità ed assertività.
Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.

   

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