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Prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X

Dettagli
I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Circ. 25-9-2006 n. 42
Prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Rivalutazione dal 1° luglio 2005.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni.

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38

D.M. 20 settembre 2005

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

L. 10 maggio 1982, n. 251

 


Circ. 25 settembre 2006, n. 42

Prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Rivalutazione dal 1° luglio 2005.

 

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Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni.

 

 


Quadro normativo

 

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo I - Capo V

- legge 10 maggio 1982, n. 251: "Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali."

- legge 28 febbraio 1986, n. 41: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1986)".

- Circolare n. 56 del 6 novembre 1991: "Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991".

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Art. 11.

- Circolare n. 27 del 23 maggio 2005: "Prestazioni economiche per malattie professionali: medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive. Riliquidazione per gli anni 2002, 2003 e 2004.

- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 262 del 1° giugno 2005: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2005.

- D.M. 20 settembre 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: "Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'I.N.A.I.L. in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2005. (G.U. n. 113 del 17 maggio 2006)

- Circolare n. 9 del 10 febbraio 2006: "Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale e settore agricolo. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2005.

 

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Premessa

 

È stata approvata [1] la rivalutazione delle prestazioni economiche in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2005 [2].

 

___________

[1] Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 262/2005.

[2] D.M. 20 settembre 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Allegato 1).

 

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Liquidazione delle prestazioni

 

L'Istituto procede quindi alla rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, calcolata dall'ISTAT nella misura del 2 per cento.

Infatti, con decorrenza 1° luglio 2005, la nuova retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione di raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in euro 45.092,29.

L'importo dell'assegno una tantum per i superstiti dei medici radiologi, anch'esso rapportato alla predetta retribuzione sarà comunque calcolato secondo le seguenti percentuali:

- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;

- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;

- un sesto negli altri casi [3].

 

__________

[3] Circolare n. 27 del 23 maggio 2005.

 

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Riliquidazione delle prestazioni in corso

 

La Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha già provveduto alla riliquidazione delle rendite in corso e delle altre prestazioni economiche ad esse collegate sulla base della nuova retribuzione di euro 45.029,29.

Detta retribuzione si applica:

- in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti e dell'assegno una tantum a decorrere dal 1° luglio 2005

- in sede di rivalutazione delle rendite in corso di godimento a tale data [4].

Il pagamento dei conguagli relativi alla riliquidazione delle rendite è stato effettuato con il rateo di agosto 2006.

Restano invariate le istruzioni operative per le Unità territoriali precedentemente comunicate [5]

 

__________

[4] Circolare n. 27 del 23 maggio 2005.

[5] Circolare n. 9 del 10 febbraio 2006.

 

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Comunicazione agli interessati ed indagine anagrafica

 

Tramite i moduli 170/I mecc. E 171/I mecc., la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha comunicato agli interessati:

- l'avvenuta riliquidazione;

- il relativo conguaglio;

- la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati aggiornati inviando la dichiarazione stampata sul retro dei moduli debitamente compilata, entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

 

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Allegato 1

 

D.M. 20 settembre 2005

Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'I.N.A.I.L. in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2005.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'I.N.A.I.L. ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2005, concernente la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, per gli anni 2002, 2003 e 2004;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. n. 262 del 1° giugno 2005;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno 2003, calcolata dall'ISTAT, pari al 2 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in euro 45.092,29 con effetto dal 1° luglio 2005.

 

Art. 2

 

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41 del 1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

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