Proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa
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- Creato Martedì, 11 Ottobre 2011 13:51
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Ministero dell'interno
Circ. 8-10-2011 n. 400/Segr./100/2011
Proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, D.P.C.M. 6 ottobre 2011.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
Circ. 8 ottobre 2011, n. 400/Segr./100/2011 (1).
Proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, D.P.C.M. 6 ottobre 2011 .
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
Ai
Sigg. Questori
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimentio per le libertà civili e l'immigrazione
Roma
Alla
Segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza
Ai
Sigg. Prefetti
Loro sedi
Ai
Sigg. Commissario del Governo per le province di Trento e Bolzano
Al
Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta
Aosta
Alle
Zone di polizia di frontiera
Loro sedi
Al
Centro elettronico nazionale
Napoli
Il perdurare della situazione eccezionale connessa allo straordinario afflusso di immigrati clandestini, appartenenti ai Paesi nord africani, ha reso necessaria la proroga delle misure di protezione "umanitaria" già adottate con il D.P.C.M. 5 aprile 2011.
A tal fine il 6 ottobre è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (2), con il quale è stata disposta la proroga della validità del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 aprile 2011 per ulteriori sei mesi.
Premesso quanto sopra, i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciati ai sensi del D.P.C.M. 5 aprile 2011 sono a tutti gli effetti regolarmente presenti sul Territorio Nazionale per un ulteriore periodo di sei mesi, a decorrere dalla data di scadenza del permesso di soggiorno in loro possesso.
Non potendosi escludere che taluno degli stranieri in argomento avanzi ugualmente istanza di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ai sensi delD.P.C.M. 5 aprile 2011, le SS.LL. vorranno provvedere in tal senso secondo le indicazioni impartite con Circ. 8 aprile 2011, n. 2990: il permesso è rilasciato in formato elettronico ai sensi del Reg. (CE) n. 1030/2002, a titolo gratuito, qualora lo straniero risulti privo di documento di identità potrà procedersi al rinnovo del titolo di viaggio per stranieri, ugualmente a titolo gratuito. La presentazione della relativa istanza avverrà direttamente presso i competenti Uffici della Questura, utilizzando gli applicativi informatici in uso, ed inserendo tali soggiorni con la parola chiave RINDPCM20, all'uopo individuata.
La definizione delle predette istanze di rinnovo del permesso di soggiorno dovrà avvenire con la necessaria celerità, sono state concordate con il Ministero dell'Economia e con il l'Istituto Poligrafico modalità che consentiranno il recapito dei predetti titoli di soggiorno entro 2/3 giorni dalla data di autorizzazione.
In relazione agli aspetti relativi all'accoglienza degli stranieri che vorranno avanzare richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in parola, vogliano le SS.LL. prendere contatti con i Soggetti Attuatori già operativi per l'emergenza Nord-Africa che provvederanno all'accoglienza di coloro che ne faranno richiesta per il periodo necessario alla procedura di rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel confidare nella consueta collaborazione, questa Direzione resta a disposizione per ogni attività di raccordo e supporto, oltre che di costante monitoraggio
Il Direttore centrale
Rodolfo Ronconi
(2) Trattasi del D.P.C.M. 6 ottobre 2011 pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2011, n. 235.
D.P.C.M. 6 ottobre 2011, art. 1
D.P.C.M. 5 aprile 2011, art. 2
Reg. (CE) 13 giugno 2002, n. 1030/2002
Ministero dell'interno
Circ. 8-10-2011 n. 400/Segr./99/2011
Proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, D.P.C.M. 6 ottobre 2011.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
Circ. 8 ottobre 2011, n. 400/Segr./99/2011 (1).
Proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, D.P.C.M. 6 ottobre 2011 (2).
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
(2) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, circolare 8 ottobre 2011, n. 400/Segr./99/2011, emanata dal Ministero dell'interno.
Ai
Sigg. Questori
Loro sedi
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
e, p.c.:
Al
Dipartimentio per le libertà civili e l'immigrazione
Roma
Ai
Sigg. Prefetti
Loro sedi
Ai
Sigg. Commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano
Al
Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta
Aosta
Alle
Zone di polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Il perdurare della situazione eccezionale connessa allo straordinario afflusso di immigrati clandestini, appartenenti ai Paesi nord africani, ha reso necessaria la proroga delle misure di protezione "umanitaria" già adottate con il D.P.C.M. 5 aprile 2011.
A tal fine il 6 ottobre 2011 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (3), con il quale è stata disposta la proroga della validità del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 aprile 2011 per ulteriori sei mesi.
Premesso quanto sopra, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciati ai sensi del D.P.C.M. 5 aprile 2011 sono a tutti gli effetti regolarmente presenti sul Territorio Nazionale per un ulteriore periodo di sei mesi, a decorrere dalla data di scadenza del permesso di soggiorno in loro possesso.
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Manganelli
(3) Trattasi del D.P.C.M. 6 ottobre 2011 pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2011, n. 235.
D.P.C.M. 6 ottobre 2011, art. 1
D.P.C.M. 5 aprile 2011, art. 2